N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2002

Ordinanza  emessa  il  3 gennaio 2002 dal giudice di pace di Morbegno
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Longo Antonio e prefetto di
Sondrio

Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi di
  trasgressione  commessa  da  persona  diversa  dal proprietario del
  veicolo  o  da  chi ne abbia la legittima disponibilita' - Prevista
  restituzione  immediata  del  veicolo  subordinata  all'onere della
  prova  che la circolazione sia avvenuta contro la volonta' di detti
  soggetti  -  Ingiustificata  diversa  disciplina  rispetto a quella
  stabilita  per la piu' grave sanzione accessoria della confisca del
  veicolo   (restituzione   subordinata   alla  documentazione  della
  proprieta).
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  commi 1 e 1-bis.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciolta  la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta al ruolo generale 2001 al
n. 99,  promossa  con ricorso da: Longo Antonio in qualita' di legale
rappresentante della societa' A.B.A. S.r.l., in proprio - opponente -
domiciliato in cancelleria;
    Contro  il  prefetto  della  Provincia  di  Sondrio  -  opposto -
rappresentato  dalla sig.ra Pansoni Serenella, in virtu' di delega in
atti,  oggetto:  opposizione  ex  articoli 22  e 23 legge n. 689/1981
avverso  la  sanzione  amministrativa  con verbale 19 marzo 2001, del
fermo  amministrativo  dell'autovettura  Mercedes  220  tg. BM 780 TN
accessoria  della sanzione pecuniaria comminata ex art. 126, comma 7,
del  nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 2072980
in pari data.
    Il  giudice di pace atteso che all'udienza del 15 giugno 2001 dal
ricorrente   veniva   sollevata   eccezione   di  incostituzionalita'
dell'art. 214 comma 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparita'
di  trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-bis del
C.d.S.  cui  incombe  l'onere  della  prova  che  la circolazione del
veicolo  e'  avvenuta  contro  la  sua  volonta'  ed  il destinatario
dell'art. 213,   comma   6  del  C.d.S.  che  deve  solo  documentare
l'appartenenza  a persona estranea alla violazione amministrativa per
non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura piu' grave;
        che   all'udienza  del  9 novembre  2001  depositava  formale
istanza per l'eccezione sopracitata;
        atteso  che  al  ricorrente  necessita l'autovettura per fini
aziendali concedendola in uso ai propri collaboratori e dipendenti;
        rilevato  altresi'  che  il presente giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  questione  posta  di legittimita'
costituzionale   e  che  la  stessa  non  si  ritenga  manifestamente
infondata;
                              P. Q. M.
    Ex  art. 23  della  legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex art. 134
Cost.;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Dispone  altresi' che la presente ordinanza venga notificata alle
parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a
mezzo  della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata
al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.
    Si comunichi.
        Morbegno, addi' 3 gennaio 2002
                      Il giudice di pace: Leone
02C0137