N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 3 gennaio 2002 dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Longo Antonio e prefetto di Sondrio Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi di trasgressione commessa da persona diversa dal proprietario del veicolo o da chi ne abbia la legittima disponibilita' - Prevista restituzione immediata del veicolo subordinata all'onere della prova che la circolazione sia avvenuta contro la volonta' di detti soggetti - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella stabilita per la piu' grave sanzione accessoria della confisca del veicolo (restituzione subordinata alla documentazione della proprieta). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 20-3-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciolta la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al ruolo generale 2001 al n. 99, promossa con ricorso da: Longo Antonio in qualita' di legale rappresentante della societa' A.B.A. S.r.l., in proprio - opponente - domiciliato in cancelleria; Contro il prefetto della Provincia di Sondrio - opposto - rappresentato dalla sig.ra Pansoni Serenella, in virtu' di delega in atti, oggetto: opposizione ex articoli 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 19 marzo 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Mercedes 220 tg. BM 780 TN accessoria della sanzione pecuniaria comminata ex art. 126, comma 7, del nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 2072980 in pari data. Il giudice di pace atteso che all'udienza del 15 giugno 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 214 comma 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparita' di trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' ed il destinatario dell'art. 213, comma 6 del C.d.S. che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura piu' grave; che all'udienza del 9 novembre 2001 depositava formale istanza per l'eccezione sopracitata; atteso che al ricorrente necessita l'autovettura per fini aziendali concedendola in uso ai propri collaboratori e dipendenti; rilevato altresi' che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimita' costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata;
P. Q. M. Ex art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex art. 134 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dispone altresi' che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a mezzo della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Si comunichi. Morbegno, addi' 3 gennaio 2002 Il giudice di pace: Leone 02C0137