N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 14 dicembre 2001 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Murru Andrea e prefettura di Nuoro Circolazione stradale - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B anziche' della richiesta patente A - Sanzioni - Eccessiva afflittivita' - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi piu' grave di guida dello stesso motociclo senza patente - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1997. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 20-3-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Vista la sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997 della Corte costituzionale; Visto l'art. 116, comma 13 del codice della strada, come modificato con legge n. 507/1999; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevato che: con la citata sentenza del 1997 la Corte ha censurato come illegittima la differenza di trattamento allora esistente per i trasgressori dell'art. 125/3 C.d.S. (che, in possesso di sola patente cat. B, avessero condotto autoveicoli di classe superiore, come autobus od autosnodati) e per i trasgressori dell'art. 116/13 C.d.S. (che, in possesso della stessa patente cat. B e percio' abilitati alla guida di motocicli fino a 125 c.c. di cilindrata e 11 kw. di potenza, avessero invece condotto motocicli con caratteristiche superiori), essendo la prima ipotesi punita all'epoca con sanzione amministrativa e la seconda con sanzione penale; che con decreto d.lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 il reato di guida senza patente, previsto appunto dal citato art. 116, comma 13 C.d.S., e' stato depenalizzato; che pur dopo tale depenalizzazione, tuttavia, appare ancora sussistete una differenza di trattamento difficilmente spiegabile: poiche' - a parita' di pericolo - la guida con sola patente cat. B di un motociclo superiore a 125 c.c. e' equiparata dall'art. 116 alla guida senza alcuna patente e percio' punita con sanzione (da 4 a 16 milioni di lire) enormemente piu' severa, rispetto a quella (da lire 242.400 a lire 969.600) prevista invece dall'art. 125 per l'analogo comportamento di chi, con la stessa patente B, conduca un automezzo per il quale sia richiesta una patente superiore; che in tale perdurante disparita' di trattamento puo' ancora ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione; che appare fondato, percio', il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), nella parte in cui non differenzia la ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 cc. con patente cat. B (che, come detto, abilita a condurre motocicli, solo se di cilindrata inferiore o pari a 125 cc.) da quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Manda alla cancelleria per le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 87/1953. Sorgono, addi' 14 dicembre 2001. Il giudice di pace: Ricotti 02C0140