N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 20 dicembre 2001 dal tribunale di Forli' nel procedimento civile vertente tra Biserna Giancarlo ed altro e Rusticali Franco Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilita' per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale Abrogazione con d.lgs. n. 267/2000 - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilita' previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. l). - Costituzione, artt. 3, 76 e 97. Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilita' per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilita' previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63 e 66. - Costituzione, artt. 3, 76 e 97.(GU n.12 del 20-3-2002 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Premesso in fatto Che con ricorso depositato in data 7 agosto 2001 ex art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Biserna Giancarlo e Fava Flavio hanno proposto azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco da comune di Forli' dell'eletto dott. Franco Rusticali per incompatibilita' tra la carica di sindaco del comune di Forli' e la qualita' di dipendente dell'Azienda U.S.L. di Forli' ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 1 n. 2 legge 23 aprile 1981 n. 154 vigente al tempo delle elezioni amministrative del giugno 1999 e per conflitto di interessi in violazione dell'art. 97 della Costituzione; Che l'eletto dott. Franco Rusticali resisteva con controricorso eccependo la riconducibilita' del rapporto contestato alla disciplina normativa attuale, abrogativa delle incompatibilita' sussistenti al momento delle elezioni, nonche' l'inammissibilita' dell'azione popolare per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570/1960 richiamato dall'art. 70 comma 3 d.lgs. n. 267/2000; Che il p.m. concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria di decadenza del dott. Franco Rusticali dalla carica di sindaco del comune di Forli'. O s s e r v a Le cause di incompatibilita' tra la carica di sindaco del comune di Forli' e la qualita' di primario ospedaliero all'Azienda U.S.L. di Forli' del dott. Franco Rusticali prospettata nel ricorso in relazione all'art. 8 comma 1 legge n. 23 aprile 1981 n. 154, vigente al tempo delle elezioni amministrative, e' stata abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Detto decreto legislativo invero, da un lato disciplina le situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' nelle disposizioni degli articoli da 60 a 67 ove non e' richiamata la causa di incompatibilita' indicata dai ricorrenti, d'altro lato espressamente menziona, all'art. 274 lettera l) tra le norme abrogate la legge 23 aprile 1981 n. 154 facendo salve unicamente le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. Ritiene il Collegio che nella individuazione della normativa alla stregua della quale valutare la sussistenza dell'incompatibilita' prospettato nel ricorso (se la legge n.154/1981 vigente al tempo dell'elezione alla carica di sindaco del dott. Franco Rusticali ovvero il sopravvenuto d.lgs. n. 267/2000) non possono essere ignorati i principi piu' volte affermati dalla Corte di cassazione, e costituenti ormai "diritto vivente", vedasi tra le altre, le sentenze n. 3508/1993 e n. 8178/2000) e da ultimo ribaditi con la sentenza 11 luglio - 20 ottobre 2001 n. 12862, secondo cui il decorso del decimo giorno successivo alla proposizione del ricorso elettorale "definisce e cristallizza" la fattispecie, escludendo conseguentemente sia la possibilita' per l'eletto di rimuovere oltre quel termine la causa di incompatibilita', sia la rilevanza di altre sopravvenute "cause legittimanti" che possono essere costituite anche da una norma sopravvenuta di abrogazione della previgente causa di incompatibilita', quale appunto l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000. Per converso vanno necessariamente considerate rilevanti le situazioni legittimanti intervenute, come nel nostro caso, successivamente all'elezione, ma anteriormente alla domanda giudiziale. Peraltro l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000 che, applicato alla fattispecie, esclude la ricorrenza della situazione di incompatibilita' denunciata nel ricorso avendola abrogata, non puo' andare esente da censure di incostituzionalita' in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. lnvero, l'art. 31 legge 3 agosto 1999 n. 265 ha conferito al governo la delega per l'adozione, con decreto legislativo, di un testo unico in cui riunire e coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali ed ha espressamente indicato, fra le leggi alle quali il governo avrebbe dovuto avere riguardo nella redazione del testo unico, la legge 23 aprile n. 154. Il potere normativo oggetto della delega, testualmente limitato ad una funzione di unificazione e di coordinamento di norme vigenti, anche se interpretato non come attivita' di mera compilazione di norme, non puo' certo estendersi fino all'innovazione sostanziale e all'abrogazione di norme esistenti, trattandosi di operazione istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento e comunque estranea alla funzione di sistemazione e comodita' applicativa del testo unico; in ogni caso nella fattispecie concreta l'abrogazione dell'art. 8 legge n. 154/1981 non appare rispondente a nessuna esigenza di coordinamento e di coerenza dell'assetto normativo nella materia de qua. Va comunque osservato che l'abrogazione della incompatibilita' tra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero, anche se ricompresa nel potere normativo delegato al governo, urta contro i principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ne' si giustifica, sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e della ragionevolezza, rispetto alla previsione di altre cause di incompatibilita' legate alle nuove figure dirigenziali sanitarie. Vanno infatti al riguardo richiamati gli argomenti ripetutamente espressi dalla Corte di cassazione (da ultimo con sentenza 28 dicembre 2000 n. 16205) secondo cui, pur dopo la ristrutturazione delle U.S.L. operata dal d.lgs. n. 502/1992 che ha comportato un arretramento dei poteri gestori del comune nei confronti delle A.S.L. operanti nel suo territorio permangono funzioni di controllo e di indirizzo del comune nei confronti delle nuove aziende e non sono quindi venute meno le ragioni ispiratrici dell'art. 8 legge n. 154/1981, "permanendo nel quadro di disciplina dello stesso d.lgs. n. 502/1992 come anche meglio definito dal successivo d.lgs. n. 229/1999, un ruolo rilevante del sindaco da solo o nel piu' ampio contesto della conferenza dei sindaci nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile della A.S.L., evidenziante un'immanente possibilita' di conflitto di interessi tra sindaco e componente della struttura sanitaria". Si rileva da ultimo che l'esame dei lavori preparatori della legge delega n. 265/1999 e del decreto legislativo n. 267/2000 non ha offerto elementi o spunti di valutazione in ordine alle ragioni giustificatrici della suddetta abrogazione. In base alle considerazioni che precedono va ritenuta la rilevanza, l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274 lettera l) d.lgs. n. 267/2000 in relazione agli artt. 76, 97 e 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma, abrogando la legge n. 154/1981, non fa salva quanto alla funzione di primario di divisione nella locale Unita' Sanitaria l'incompatibilita' prevista nel n. 2 dell'art. 8 legge n. 154/2001. Corrispondentemente e per gli stessi motivi va sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 63 e 66 del decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui gli stessi non prevedono l'incompatibilita' della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale Unita' Sanitaria. Va quindi disposta la sospensione del giudizio in corso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni pregiudiziali i costituzionalita' sopra prospettate, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.
P. Q. M. Dichiara rilevanti per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 63, 66 e 274 lettera l) d.lgs. n. 267/2000 in relazione agli artt. 76, 97 e 3 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata agli on.li Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Forli', addi' 20 dicembre 2001 Il Presidente estensore: Salvadori 02C0143