N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2001

Ordinanza  emessa  il  16  ottobre  2001  dal  tribunale  di Gela nel
procedimento penale a carico di Rapisarda Salvatore ed altri

Processo  penale  - Dibattimento - Partecipazione a distanza mediante
  collegamento   audiovisivo   (c.d.   videoconferenza)   -  Imputati
  collaboratori  di  giustizia - Mancata previsione di applicabilita'
  in  ogni  caso  in  cui  si  proceda  per taluno dei reati previsti
  dall'art.  51,  comma  3-bis,  cod. proc. pen., e l'imputato non si
  trovi,  a  qualsiasi  titolo,  in  stato di detenzione in carcere -
  Disparita'  di  trattamento  rispetto ad ipotesi analoghe (imputati
  collaboratori di giustizia in stato di detenzione in carcere ovvero
  che partecipano al dibattimento ex art. 210, cod. proc. pen. ovvero
  come  testimoni)  - Contrasto con il diritto di difesa - Violazione
  del principio del giusto processo.
- Disp. att. cod. proc. pen., artt. 146-bis e 147-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 111.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del processo n. 90/97RGT. a carico di Rapisarda
Salvatore piu' 9 ha emesso la seguente ordinanza.
    Letta  la  memoria  depositata  in  data odierna dall'avv. Angelo
Tornabene,  quale  sostituto  processuale dell'avv. Santa Foresta del
foro  di  Roma, quest'ultimo difensore di fiducia dell'imputato Ianni
Gaetano,  collaboratore di giustizia, sottoposto a speciale programma
di   protezione,  assente  all'odierna  udienza  perche'  rinunciante
essendo  stato  disposto  il  suo  accompagnamento presso questa sede
giudiziaria,  atteso  che il combinato disposto dagli artt. 146-bis e
147-bis   norme   att.   c.p.p.  non  prevede  la  partecipazione  al
dibattimento  a distanza, con il sistema della videoconferenza, per i
soggetti  che collaborano con la giustizia, a meno che gli stessi non
siano  in  stato  di  detenzione  in carcere (art. 146-bis norme att.
c.p.p.)  ovvero  nel  caso  in  cui  sia  disposto il loro esame come
imputati nel medesimo processo (art. 147-bis norme att. c.p.p.);
    Rilevato  che  con  la  memoria suddetta il predetto difensore ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146-bis
norme  att.  c.p.p.  - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. -
nella  parte  in  cui detta norma non prevede che, qualora si proceda
per  taluno  dei  delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.,
sia disposta in ogni caso (e non solo nell'ipotesi in cui l'imputato,
collaboratore  di  giustizia,  sottoposto  a  speciale  programma  di
protezione,  si  trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in
carcere)   la   partecipazione   dello  stesso  a  distanza  mediante
collegamento  audiovisivo,  nelle  forme  previste  dal comma 3 dello
stesso articolo 146-bis disp. att. c.p.p.;
    Sentite le parti;

                            O s s e r v a

    La   questione   dedotta   e'  rilevante,  attenendo  al  diritto
dell'imputato  di intervenire ed assistere al processo che si celebra
nei  suoi  confronti,  la cui violazione e' sanzionata da nullita' di
ordine generale dall'art. 178, lettera (c), c.p.p.
    Tale questione appare anche non manifestamente infondata.
    Ed   invero,  l'art. 146-bis  norme  att.  c.p.p,  sopra  citato,
prevede,  alla lettera (a), che, "qualora sussistano gravi ragioni di
sicurezza  o  di ordine pubblico", e' consentita la partecipazione al
dibattimento  a  distanza  all'imputato  nel  processo che si trovi a
qualsiasi  titolo detenuto in carcere, norma che, a fortiori e' stata
estesa  ed  applicata  anche  a  coloro  che,  imputati nel processo,
collaborano con la giustizia:
    Detta  disposizione si inquadra in un sistema di norme che mirano
a  garantire  la  sicurezza  dell'imputato  e  il  presidio di ordine
pubblico  che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni di
soggetti pericolosi e/o a rischio.
    La  norma  censurata  trova  corrispondenza, con riferimento agli
imputati  che  collaborano  con la giustizia, nell'art. 147-bis norme
att.  c.p.p.  che  prevede  particolari  misure  di  cautela, come il
collegamento  audiovisivo,  soltanto  per  l'esame  degli  stessi  in
dibattimento.
    Tale  sistema di norme potrebbe essere passibile di censura sotto
il profilo delle norme costituzionali di cui si assume la violazione,
oltre  che  del  principio  di  ragionevolezza che deve presiedere al
sistema di norme che disciplinano un'identica materia in relazione ai
principi  costituzionali.  Nel caso di specie, infatti, la disciplina
di  cui  all'art. 146-bis  norme  att.  c.p.p. nella parte oggetto di
questione  di  costituzionalita',  da leggersi in combinazione con il
disposto  del  successivo  art. 147-bis  norme att. c.p.p., necessita
della verifica del giudice delle leggi, non potendosi dare alle norme
piu'  volte  citate,  un'interpretazione  senza  dubbio  conforme  ai
principi costituzionali.
    Ed   infatti,  occorre  apprezzare  se  siffatta  disciplina  non
contrasti  con  il  diritto  di  difesa,  sancito  dall'art. 24 della
Costituzione,  con  quello  cosiddetto  del "giusto processo", di cui
all'art. 111  della  Costituzione,  nonche',  sotto  un  profilo piu'
generale,  con  il  principio  di eguaglianza posto dall'art. 3 della
Costituzione,  e  cio' in quanto l'imputato che versi nella posizione
predetta  si  trova  a dovere scegliere fra due diritti fondamentali,
quali   quello,   da   una   parte,  di  difendersi  partecipando  al
dibattimento  in  condizioni  di parita' con le altre parti, anche al
fine  di  garantire  il  contraddittorio fra le stesse e, dall'altra,
quello  di  non  esporre  se'  medesimo  a  situazioni che potrebbero
gravemente  mettere  in pericolo la propria incolumita' fisica. Dette
conclusioni  appaiono  tanto  piu'  meritevoli  di  verifica  ove  si
consideri  che  gli  stessi  diritti  fondamentali  sopra  richiamati
vengono  garantiti  dal  nostro  ordinamento  ad  altri  soggetti che
versano  in  situazioni  sostanzialmente analoghe (gli imputati nello
stesso  processo che collaborano con la giustizia e che sono detenuti
in  carcere ovvero quelli che partecipano al dibattimento ex art. 210
c.p.p.   ovvero  come  testimoni),  senza  che  detta  differenza  di
trattamento  trovi  ragionevoli giustificazioni anche alla luce delle
norme costituzionali di cui si assume la violazione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata,  con  riferimento  agli
artt. 3,  24  e  111 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  degli artt. 146-bis e 147-bis norme di attuazione del
c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  la  partecipazione al
dibattimento  a  distanza  per gli imputati nello stesso processo che
collaborano  con la giustizia qualora si proceda per taluno dei reati
previsti  dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e l'imputato non si trovi,
a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere;
    Dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
cancelleria  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il giudizio in
corso.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Gela, addi' 16 ottobre
                        Il Presidente: Amato
02C0152