N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2001

Ordinanza  emessa  il  25  ottobre  2001 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Scuderi Simone

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione
  al  reato  di  guida  sotto l'influenza dell'alcool - Disparita' di
  trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nell'udienza del 25 ottobre 2001.
    Premesso  che  Simone  Scuderi  e' stato citato a giudizio per la
contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma cod. str..

                            O s s e r v a

    L'art.  186  cod.  str.  e'  stato escluso, al pari dell'articolo
successivo,  dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999,
n. 205  e  d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore
appare  del  tutto  illogica,  a  fronte della depenalizzazione della
contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str..
Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito
la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben piu' grave e
pericolosa  per  l'incolumita'  pubblica  di  quella  di  chi, avendo
dimostrato  di  essere  in grado di condurre un autoveicolo superando
l'esame  di  abilitazione,  viene  trovato in uno stato di momentanea
alterazione,  della  cui effettiva incidenza negativa sulla capacita'
di  guida  la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato
di presunta inabilita' ad una condotta che in generale ha mostrato di
saper  tenere,  ottenendo la patente di guida. E tanto piu' la scelta
appare  irrazionale  se  si  considera  che  la sussistenza del reato
conservato  nell'ordinamento  viene perlopiu' affermata - nel diritto
vivente  -  a  seguito  della  mera constatazione del superamento del
limite  di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto
dal  regolamento  di  attuazione  del  codice  stradale, prescindendo
dall'accertamento  dell'effettivo  stato di ebbrezza o dell'effettiva
alterazione.  Coerenza  avrebbe quindi richiesto che - quantomeno nel
caso  in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida -
i  reati  indicati  fossero depenalizzati, al pari di quello di guida
senza patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta  con  1'art.  3  Cost.,  in  quanto  crea  un'irragionevole
disparita'  di  trattamento  fra  le condotte di chi guida un veicolo
senza  aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una
sanzione  amministrativa,  e  quella  di  chi,  avendo  conseguito la
patente  stessa,  guida un veicolo in istato di temporanea, presunta,
alterazione  dovuta  al  consumo di alcol o di sostanze stupefacenti.
Appare  quindi  doveroso sollevare la questione di costituzionalita',
giacche',  in  punto  di  rilevanza,  la  scelta legislativa ritenuta
irragionevole  dev'essere  applicata  in  questo  giudizio.  Infatti,
risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione,
che  Scuderi era al momento del fatto titolare di patente di guida, e
che  la  stessa  gli  fu  sospesa  a  causa  della condotta di cui si
giudica.
                              P. Q. M.
    Il  giudice,  visto  l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n. 87,
ritenutala rilevante per la decisione di questo processo;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
5  legge  25 giugno 1999 n. 205; 19 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507,
nella  parte  in  cui  non  prevedono  la  depenalizzazione del reato
previsto   e   punito   dall'art.   186   secondo  comma  cod.  str.,
limitatamente  al  comportamento  di  chi,  conseguita  la patente di
guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai
presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 25 ottobre 2001
                        Il giudice: Lamberti
02C0154