N. 52 SENTENZA 27 febbraio - 15 marzo 2002
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati - Esclusione del carattere divulgativo di un'opinione gia' espressa in ambito parlamentare, nelle dichiarazioni extra moenia contestate al deputato - Lesione conseguente delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.12 del 20-3-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 22 agosto 2000, depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40 del registro conflitti 2000. Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick; Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 19 aprile 2000, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 72), con la quale e' stata approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri concerne un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), in relazione a dichiarazioni dal medesimo rese nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano, ritenute offensive della reputazione di alcuni magistrati della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (dott. Giancarlo Caselli, dott. Vittorio Aliquo', dott. Antonio Ingroia, dott. Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati nell'inchiesta relativa al dott. Luigi Lombardini. L'on. Gasparri si sottolinea nell'atto di conflitto avrebbe fra l'altro affermato, nella intervista in questione: "Attenzione i nastri che la Procura di Palermo spedira' al C.S.M. potrebbero venire manipolati ... Mi sembra che l'intera inchiesta sia stata condotta in maniera anche troppo disinvolta. Perche', per esempio, l'avv. Concas si era allontanato dall'ufficio di Lombardini al momento del suicidio? Molti punti devono essere chiariti e solo un attento esame dei nastri potra' darci le risposte che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la possibilita' che quelle cassette possano essere ritoccate dalla Procura di Palermo. Potrebbero essere cancellate alcune parti importanti ... E' tanto facile riprodurre una cassetta". Ad avviso del giudice ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e cio' a causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni espresse nel corso della intervista giornalistica e la funzione parlamentare. L'iter argomentativo della relazione della giunta approvata dalla assemblea, si fonda, infatti, sulla circostanza che "le frasi proferite dal deputato costituiscono un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonche' del dibattito politico-parlamentare cio' sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico". Tale deliberazione darebbe quindi erroneamente per scontato il superamento del problema dell'estensione dell'area di insindacabilita' dell'esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari o para-parlamentari allo svolgimento di attivita' politica anche genericamente intesa e non funzionale all'esercizio delle funzioni medesime. Il giudice per le indagini preliminari - dopo aver pertanto escluso che le dichiarazioni rilasciate dall'on. Gasparri siano riferibili all'esercizio delle funzioni ispettive del parlamentare - richiama, a sostegno del conflitto, la giurisprudenza di questa Corte a proposito del requisito della connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, come indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione parlamentare di insindacabilita'. Dato che la condotta addebitabile all'on. Gasparri non presenterebbe oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, essa, ad avviso del ricorrente, dovrebbe rientrare nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali (artt. 24, 101 e 102 Cost.), al sindacato giurisdizionale: "a meno di voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle Camere a privilegio di deputati e senatori". Il ricorrente chiede, quindi, che previa dichiarazione di ammissibilita' del conflitto, la Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta addebitabile all'on. Gasparri, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli di conseguenza l'impugnata delibera, ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, del giudice per le indagini preliminari. 2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 387 del 2000. 3. - Si e' costituita la Camera dei deputati, contestando la fondatezza delle censure poste a base del conflitto. Al riguardo, si rammenta come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, e' necessario che le dichiarazioni extra moenia siano collegate con l'esercizio delle funzioni parlamentari; ma cio' non significa che tale rapporto di inerenza possa concretizzarsi solo laddove il parlamentare abbia cura di citare, nel corso delle proprie dichiarazioni, gli specifici atti parlamentari cui quelle dichiarazioni si riferiscono. Ne' d'altra parte e' possibile ridurre come sembra presupporre la tesi del ricorrente il rapporto di comunicazione politica, fra i parlamentari e l'opinione pubblica, ad un "mero rapporto informativo di tipo formalistico e quasi burocratico"; cosi' come e' da respingere la critica rivolta alle motivazioni addotte in sede parlamentare a sostegno della delibera di insindacabilita'. Quest'ultima, infatti, in tanto ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto ha potuto ravvisare nelle dichiarazioni rese dal parlamentare un collegamento obiettivo con l'attivita' politicoparlamentare: collegamento testimoniato, peraltro, da numerosi atti tipici di sindacato parlamentare, i quali "hanno come motivo costante pressanti preoccupazioni ed interrogativi in ordine allo svolgimento dell'interrogatorio del dott. Lombardini (ossia l'identico motivo attorno a cui ruotano le preoccupazioni espresse dall'on. Gasparri che hanno dato luogo al presente conflitto)". Ne' sarebbe convincente conclude la difesa della Camera opporre che gli atti di sindacato ispettivo di cui innanzi si e' detto provengano da altri parlamentari: la verifica del rapporto di inerenza tra le dichiarazioni incriminate e l'attivita' parlamentare non puo' circoscriversi agli atti posti in essere dal singolo parlamentare, "ben potendo sussistere tale rapporto ogni qualvolta questi si ricolleghi, implicitamente od esplicitamente che sia, alle posizioni critiche ufficializzate in atti di altri parlamentari, tanto piu' in caso di appartenenza ad un medesimo gruppo". Con successiva memoria, depositata in prossimita' della udienza pubblica, la Camera dei deputati ha riproposto, "in termini sintetici e riassuntivi", le argomentazioni gia' dedotte in sede di atto di costituzione. Considerato in diritto 1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 19 aprile 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-quater n. 72), con la quale - su conforme parere della giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice confliggente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, e dopo aver richiamato i principi piu' volte espressi da questa Corte nella ormai nutrita giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento, ha sottolineato come anche alla luce delle considerazioni e dei rilievi che compaiono nella relazione della giunta, poi recepita dalla deliberazione assembleare posta a fondamento del conflitto la condotta addebitabile all'on. Gasparri esuli dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenti "oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia". Tale impostazione e' contestata dalla Camera resistente, la quale, in particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse e attivita' parlamentare non comporta agli effetti della garanzia di insindacabilita' che il membro del Parlamento "debba sempre limitarsi a dar conto in termini strettamente testuali degli atti posti in essere in sede parlamentare". Al tempo stesso - deduce ancora la Camera - non possono condividersi i rilievi che il giudice confliggente reputa di poter desumere dalla relazione della Giunta, poiche' in tale atto si puntualizza come le opinioni espresse dall'on. Gasparri avessero investito "fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonche' del dibattito politico parlamentare", come d'altra parte era testimoniato da molti atti di sindacato ispettivo svolti da altri parlamentari. 2. - Il ricorso e' fondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare piu' volte - nella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorita' giudiziaria e Camere, in ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - allorche' le dichiarazioni per le quali il parlamentare e' chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella specie, "del tutto al di fuori di un'attivita' funzionale riconducibile alla qualita' di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilita' di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda l'eventualita' che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se non la divulgazione all'esterno di un'opinione gia' espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare" (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni" per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilita', non bastano ne' la semplice comunanza di argomenti, ne' l'identita' del "contesto" politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. "Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attivita' parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime" (v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001). Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali pende procedimento penale nei confronti dell'on. Gasparri, possa attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera - compiuti, nel caso di specie, da parlamentari diversi da quello cui si pretenderebbe estendere la garanzia costituzionale, con riferimento esclusivo a una prospettata attivita' di tipo meramente divulgativo - lungi dall'evidenziare, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto della imputazione, si limitano a tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda attorno alla quale si sono poi dipanate le espressioni totalmente diverse per forma, significati e oggetto specifico poste a fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare. Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nel votare per la insindacabilita' delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali e' in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02c0197