N. 52 SENTENZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa -
  Deliberazione  di insindacabilita' della Camera di appartenenza del
  parlamentare  - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del
  Tribunale  di  Monza per conflitto di attribuzione tra poteri dello
  Stato,  nei  confronti  della  Camera dei deputati - Esclusione del
  carattere  divulgativo  di  un'opinione  gia'  espressa  in  ambito
  parlamentare,   nelle  dichiarazioni  extra  moenia  contestate  al
  deputato  -  Lesione  conseguente delle attribuzioni dell'autorita'
  giudiziaria  ricorrente  -  Accoglimento del ricorso - Annullamento
  della deliberazione parlamentare.
- Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
dall'on. Maurizio  Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed   altri,   promosso  con  ricorso  del  giudice  per  le  indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Monza, notificato il 22 agosto 2000,
depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40 del
registro conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 gennaio  2002  il  giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ordinanza del 19 aprile 2000, il giudice per le indagini
preliminari   del  Tribunale  di  Monza  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea nella
seduta  del  17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 72), con
la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta  della  giunta  per  le
autorizzazioni  a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali e'
in  corso  il procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio
Gasparri concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio
delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione.  Il  procedimento  penale  nei  confronti  del deputato
Gasparri   concerne   un'ipotesi   di  diffamazione  a  mezzo  stampa
(artt. 595,  primo  e  terzo  comma,  cod.  pen.,  e  13  della legge
8 febbraio  1948,  n. 47),  in relazione a dichiarazioni dal medesimo
rese  nel  corso  di  una  intervista  rilasciata  ad  un quotidiano,
ritenute  offensive  della  reputazione  di  alcuni  magistrati della
procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo (dott.
Giancarlo  Caselli,  dott.  Vittorio  Aliquo', dott. Antonio Ingroia,
dott.  Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati
nell'inchiesta  relativa al dott. Luigi Lombardini. L'on. Gasparri si
sottolinea  nell'atto  di  conflitto  avrebbe  fra l'altro affermato,
nella intervista in questione: "Attenzione i nastri che la Procura di
Palermo spedira' al C.S.M. potrebbero venire manipolati ... Mi sembra
che  l'intera  inchiesta  sia  stata condotta in maniera anche troppo
disinvolta.  Perche',  per  esempio, l'avv. Concas si era allontanato
dall'ufficio  di  Lombardini  al  momento  del  suicidio? Molti punti
devono  essere  chiariti  e  solo  un attento esame dei nastri potra'
darci  le  risposte  che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la
possibilita'  che  quelle  cassette  possano  essere  ritoccate dalla
Procura   di  Palermo.  Potrebbero  essere  cancellate  alcune  parti
importanti ... E' tanto facile riprodurre una cassetta".
    Ad  avviso  del  giudice  ricorrente,  la Camera dei deputati non
avrebbe  legittimamente  esercitato  il  proprio potere valutativo, e
cio'  a  causa  della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni
espresse  nel  corso  della  intervista  giornalistica  e la funzione
parlamentare.  L'iter  argomentativo  della  relazione  della  giunta
approvata  dalla  assemblea, si fonda, infatti, sulla circostanza che
"le  frasi  proferite  dal  deputato costituiscono un giudizio ed una
critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che
all'epoca  erano  al  centro  dell'attenzione  dell'opinione pubblica
nonche'  del dibattito politico-parlamentare cio' sia pure in assenza
di  un  collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
comunque  deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione
che  ebbe  a  suo  tempo  la discussione tanto sugli organi di stampa
quanto,  in  generale,  nel  dibattito  politico". Tale deliberazione
darebbe  quindi erroneamente per scontato il superamento del problema
dell'estensione  dell'area  di  insindacabilita' dell'esercizio delle
funzioni    tipicamente   parlamentari   o   para-parlamentari   allo
svolgimento  di  attivita'  politica anche genericamente intesa e non
funzionale all'esercizio delle funzioni medesime.
    Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  - dopo aver pertanto
escluso  che  le  dichiarazioni  rilasciate  dall'on. Gasparri  siano
riferibili  all'esercizio delle funzioni ispettive del parlamentare -
richiama, a sostegno del conflitto, la giurisprudenza di questa Corte
a  proposito del requisito della connessione tra le opinioni espresse
dal   parlamentare   e  l'esercizio  delle  relative  funzioni,  come
indefettibile   presupposto   di   legittimita'  della  deliberazione
parlamentare  di  insindacabilita'. Dato che la condotta addebitabile
all'on. Gasparri  non  presenterebbe  oggettivamente alcun legame con
atti parlamentari, essa, ad avviso del ricorrente, dovrebbe rientrare
nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali
(artt. 24, 101 e 102 Cost.), al sindacato giurisdizionale: "a meno di
voler  trasformare  di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle
Camere  a  privilegio  di deputati e senatori". Il ricorrente chiede,
quindi,  che previa dichiarazione di ammissibilita' del conflitto, la
Corte   dichiari  che  non  spettava  alla  Camera  dei  deputati  la
valutazione  della  condotta addebitabile all'on. Gasparri, in quanto
estranea   alla   previsione   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione,   ed   annulli  di  conseguenza  l'impugnata  delibera,
ritenuta   lesiva   della   sfera  di  attribuzioni  giurisdizionali,
costituzionalmente   garantita,   del   giudice   per   le   indagini
preliminari.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 387 del 2000.
    3.  -  Si  e'  costituita  la Camera dei deputati, contestando la
fondatezza  delle censure poste a base del conflitto. Al riguardo, si
rammenta  come,  alla  luce  della giurisprudenza di questa Corte, e'
necessario  che  le  dichiarazioni  extra  moenia siano collegate con
l'esercizio  delle  funzioni  parlamentari; ma cio' non significa che
tale  rapporto  di  inerenza  possa  concretizzarsi  solo  laddove il
parlamentare   abbia   cura   di  citare,  nel  corso  delle  proprie
dichiarazioni,   gli   specifici   atti   parlamentari   cui   quelle
dichiarazioni  si riferiscono. Ne' d'altra parte e' possibile ridurre
come  sembra  presupporre  la  tesi  del  ricorrente  il  rapporto di
comunicazione  politica, fra i parlamentari e l'opinione pubblica, ad
un   "mero   rapporto   informativo  di  tipo  formalistico  e  quasi
burocratico";  cosi'  come  e'  da respingere la critica rivolta alle
motivazioni addotte in sede parlamentare a sostegno della delibera di
insindacabilita'.   Quest'ultima,   infatti,  in  tanto  ha  ritenuto
applicabile alla fattispecie l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto
ha  potuto  ravvisare  nelle  dichiarazioni  rese dal parlamentare un
collegamento    obiettivo   con   l'attivita'   politicoparlamentare:
collegamento  testimoniato,  peraltro,  da  numerosi  atti  tipici di
sindacato parlamentare, i quali "hanno come motivo costante pressanti
preoccupazioni   ed   interrogativi   in   ordine   allo  svolgimento
dell'interrogatorio  del  dott.  Lombardini  (ossia l'identico motivo
attorno  a  cui  ruotano le preoccupazioni espresse dall'on. Gasparri
che hanno dato luogo al presente conflitto)". Ne' sarebbe convincente
conclude  la  difesa  della  Camera opporre che gli atti di sindacato
ispettivo   di   cui   innanzi   si  e'  detto  provengano  da  altri
parlamentari:   la   verifica   del   rapporto  di  inerenza  tra  le
dichiarazioni   incriminate   e  l'attivita'  parlamentare  non  puo'
circoscriversi  agli  atti  posti in essere dal singolo parlamentare,
"ben  potendo  sussistere  tale  rapporto  ogni  qualvolta  questi si
ricolleghi,  implicitamente od esplicitamente che sia, alle posizioni
critiche  ufficializzate in atti di altri parlamentari, tanto piu' in
caso di appartenenza ad un medesimo gruppo".
    Con  successiva  memoria, depositata in prossimita' della udienza
pubblica, la Camera dei deputati ha riproposto, "in termini sintetici
e  riassuntivi",  le  argomentazioni  gia' dedotte in sede di atto di
costituzione.

                       Considerato in diritto

    1. -   Il  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del
deputato  Maurizio  Gasparri  per  il  reato  di diffamazione a mezzo
stampa,  ha  sollevato,  con  ordinanza depositata il 19 aprile 2000,
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla
assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-quater n. 72), con la quale
- su conforme parere della giunta per le autorizzazioni a procedere -
e'  stato  dichiarato  che  i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso il
procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni  parlamentari  e sono, in quanto tali, insindacabili a norma
dell'art. 68,   primo   comma,   della   Costituzione.   Il   giudice
confliggente,  dopo  aver esposto i fatti che hanno dato origine alla
formulazione  della  imputazione  ed alla vicenda processuale, e dopo
aver  richiamato i principi piu' volte espressi da questa Corte nella
ormai nutrita giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento,
ha  sottolineato  come  anche  alla  luce  delle considerazioni e dei
rilievi  che  compaiono  nella  relazione  della giunta, poi recepita
dalla  deliberazione  assembleare posta a fondamento del conflitto la
condotta  addebitabile  all'on. Gasparri  esuli  dall'esercizio delle
funzioni parlamentari e non presenti "oggettivamente alcun legame con
atti parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia".
    Tale  impostazione  e'  contestata  dalla  Camera  resistente, la
quale,  in  particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso
funzionale   tra  opinioni  espresse  e  attivita'  parlamentare  non
comporta  agli  effetti  della  garanzia  di  insindacabilita' che il
membro  del Parlamento "debba sempre limitarsi a dar conto in termini
strettamente   testuali   degli   atti   posti   in  essere  in  sede
parlamentare".  Al  tempo  stesso  -  deduce  ancora  la Camera - non
possono  condividersi i rilievi che il giudice confliggente reputa di
poter  desumere dalla relazione della Giunta, poiche' in tale atto si
puntualizza  come  le  opinioni  espresse  dall'on. Gasparri avessero
investito   "fatti  e  circostanze  che  all'epoca  erano  al  centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica nonche' del dibattito politico
parlamentare",  come  d'altra parte era testimoniato da molti atti di
sindacato ispettivo svolti da altri parlamentari.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Come  questa  Corte ha avuto modo di affermare piu' volte - nella
ormai  consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di
attribuzione  fra  autorita'  giudiziaria  e  Camere,  in ordine alla
applicazione   dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione  -
allorche' le dichiarazioni per le quali il parlamentare e' chiamato a
rispondere  in  sede  giurisdizionale  siano  state  rese, come nella
specie,   "del   tutto   al   di  fuori  di  un'attivita'  funzionale
riconducibile alla qualita' di membro della Camera, e del tutto al di
fuori  delle  possibilita'  di  controllo  e  di  intervento  offerte
dall'ordinamento  parlamentare,  l'unico punto da verificare riguarda
l'eventualita' che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se
non  la  divulgazione  all'esterno  di  un'opinione  gia' espressa, o
contestualmente  espressa,  nell'esercizio  di funzione parlamentare"
(v.,  fra  le  tante,  la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque
ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni"
per    le    quali    opera    la   garanzia   costituzionale   della
irresponsabilita',   non   bastano   ne'  la  semplice  comunanza  di
argomenti,   ne'  l'identita'  del  "contesto"  politico  tra  quelle
dichiarazioni   e   l'espletamento  di  atti  tipici  della  funzione
parlamentare.  "Occorre,  invece,  che  la dichiarazione possa essere
qualificata  come  espressione  di  attivita'  parlamentare;  il  che
normalmente   accade   se  ed  in  quanto  sussista  una  sostanziale
corrispondenza  di  significati tra le dichiarazioni rese al di fuori
dell'esercizio   delle   attivita'  parlamentari  tipiche  svolte  in
Parlamento  e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime"
(v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).
    Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali
pende  procedimento  penale  nei  confronti  dell'on. Gasparri, possa
attribuirsi   siffatto   carattere   divulgativo   di   una  opinione
parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e
prodotti dalla difesa della Camera - compiuti, nel caso di specie, da
parlamentari  diversi  da  quello  cui  si pretenderebbe estendere la
garanzia  costituzionale, con riferimento esclusivo a una prospettata
attivita'  di  tipo  meramente  divulgativo - lungi dall'evidenziare,
infatti,   profili   di   sostanziale  corrispondenza  rispetto  alle
espressioni  che  formano  oggetto  della  imputazione, si limitano a
tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda attorno alla quale si
sono  poi  dipanate  le  espressioni  totalmente  diverse  per forma,
significati  e  oggetto  specifico  poste  a  fondamento della accusa
contestata al predetto parlamentare.
    Deve  dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nel votare per
la  insindacabilita'  delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia
violato  l'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione, e leso in tal
modo le attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti  per  i  quali  e'  in corso davanti al giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di Monza il procedimento penale a carico
del  deputato  Maurizio  Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe,
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma,  della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione
in  tal  senso  adottata  dalla  Camera dei deputati nella seduta del
17 giugno 1999.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02c0197