N. 55 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Lombardia  -  Fauna  selvatica  e prelievo venatorio - Norme
  regionali protettive - Ricorso in via principale del Presidente del
  Consiglio  dei  ministri  -  Assunto contrasto con i principi della
  legge  quadro  sulla  caccia  -  Sopravvenuta  rinuncia al ricorso,
  accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
- Legge  Regione  Lombardia  riapprovata  il  28 luglio 1999, art. 1,
  commi 3, 19 lettera a) e 21 lettera f).
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 4, comma 1, e 21, comma 3.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19,
lettera  a)  e  21,  lettera  f) della legge della Regione Lombardia,
riapprovata  il  28 luglio  1999,  recante "Modifiche ed integrazioni
alla  legge  regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina  dell'attivita'  venatoria  ",  promosso  con  ricorso del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1999,
depositato  in  cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 gennaio  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Luigi Criscuoli per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani per la
Regione Lombardia.
    Ritenuto  che,  con ricorso regolarmente notificato e depositato,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  in  via
principale,  in  riferimento  agli  artt. 4,  comma 1, e 21, comma 3,
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  ed in
riferimento   ai   principi  enunciati  dalle  sentenze  della  Corte
costituzionale  n. 168  e  n. 169 del 1999, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, commi 3, 19, lettera a) e 21, lettera f)
della   delibera   legislativa   n. 155-bis,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni  alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina  dell'attivita'  venatoria  ",  riapprovata
a maggioranza  assoluta dal consiglio regionale della Lombardia nella
seduta del 28 luglio 1999;
        che,   ad   avviso   del   ricorrente,  l'impugnata  delibera
legislativa, pur modificata in sede di riapprovazione in accoglimento
di  alcuni  rilievi  formulati  con  l'atto di rinvio governativo del
16 giugno  1999,  contiene  tuttora  disposizioni  lesive di principi
della legge quadro n. 157 del 1992 ed invasivi delle competenze dello
Stato;
        che,  nel  ricorso,  il  Governo  formula  in particolare tre
censure,  la  prima  delle  quali  riguarda  l'art. 1, comma 3, della
delibera  impugnata,  che prevede l'aggiunta, all'art. 10 della legge
regionale  n. 26  del  1993,  di  un  comma  3-bis  che  consente  al
Presidente della giunta regionale di autorizzare associazioni, previo
parere   dell'Istituto   nazionale   per   la   fauna   selvatica   e
dell'Osservatorio   regionale   degli   habitat   naturali   e  delle
popolazioni   faunistiche,   "a  realizzare  impianti  esclusivamente
dedicati  al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza
dei  flussi  di  fauna  migratoria,  favorendo altresi' la formazione
didattica,  culturale  e informativa, nonche' la valorizzazione delle
tradizioni  locali,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle singole
autorizzazioni,  che  dovranno stabilirne la durata e le modalita' di
gestione,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui all'art. 4 della legge
n. 157/1992",  lamentandosi la violazione dell'art. 4, comma 1, della
legge  n. 157  del  1992, "che elenca dettagliatamente i soggetti che
possono  essere autorizzati alla cattura di uccelli a scopo di studio
e   ricerca   scientifica,  precisando  che  le  regioni,  su  parere
dell'INFS,  possono  autorizzare all'uopo esclusivamente gli istituti
scientifici  delle  universita'  e  del  C.N.R.  e  i musei di storia
naturale";
        che  il  Presidente del Consiglio censura poi l'art. 1, comma
19,  lettera  a) dell'impugnata delibera, che prevede la sostituzione
del  comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993 con il
seguente: "La regione, nella predisposizione del calendario venatorio
regionale,  in  relazione  alle  specie  di cui all'art. 18, comma 1,
della  legge  n. 157/1992  e  non  comprese  nell'allegato  II  della
direttiva  79/409/CEE,  attua  le disposizioni contenute nell'art. 1,
comma 4, della legge n. 157/1992";
        che,  ad  avviso  del ricorrente, il quale invoca le sentenze
della  Corte  costituzionale n. 168 e n. 169 del 1999, "la previsione
dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art. 1  comma 4
della  legge n. 157/922", implicherebbe "il potere di porre in essere
le deroghe comunitarie, il che non compete alle regioni";
        che  la terza censura investe l'art. 1, comma 21, lettera f),
a  norma  del  quale  "la  caccia  e'  vietata  sui  valichi  montani
interessati  dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza
di  mille  metri  dagli  stessi;  i  valichi  sono  individuati dalle
province,  sentito  l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela
della  zona  faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani
di  cui agli artt. 12 e 14 nei calendari venatori", il quale, secondo
il  ricorrente, violerebbe l'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del
1992,  che  vieta la caccia, "puramente e semplicemente", "su tutti i
valichi  montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
per  una  distanza  di  mille  metri  dagli  stessi", deducendosi nel
ricorso  che  la  disposizione  censurata  "mantiene  una limitazione
territoriale  stabilendo che i valichi possono essere individuati nel
comparto  di maggior  tutela della zona faunistica delle Alpi, che e'
una   piccolissima   porzione   del   territorio",  interessata  solo
marginalmente dalle rotte di migrazione;
        che  nel  giudizio davanti a questa Corte si e' costituita la
Regione  Lombardia per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente
del Consiglio;
        che,  nel merito della prima censura, la difesa della regione
deduce  che  l'art. 1,  comma  3, dell'impugnata delibera legislativa
"non  autorizza  affatto  soggetti diversi rispetto a quelli indicati
tassativamente  dalla  normativa  statale  alla  cattura di uccelli a
scopo  di  studio  e  ricerca  ...  bensi' si limita ad introdurre la
facolta'  in capo al Presidente della giunta regionale di autorizzare
la  realizzazione  di  impianti  finalizzati  al  censimento  e  alla
produzione  di  stime  sulla consistenza dei flussi migratori a scopi
didattici,  culturali ed informativi", nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 4 della legge n. 157 del 1992;
        che,  per  quanto  riguarda  la  lamentata  violazione  della
riserva  statale in tema di deroghe al regime di protezione stabilito
dalla  direttiva  79/409/CEE,  la resistente obietta che il censurato
art. 1,  comma  19,  lettera  a)  "lungi dall'attribuire alla regione
poteri  di  deroga  rispetto  alla disciplina ordinaria di protezione
della  fauna  ex  art. 9 della direttiva 79/409/CEE, si limita anzi a
confermare   l'obbligo   della   regione   di   tenere  conto,  nella
predisposizione   del   calendario  venatorio  regionale,  di  quanto
prescritto  dall'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992", nella
parte  in  cui "sancisce, quale principio generale, l'obbligo di dare
attuazione  alle  direttive  CEE  79/409,  85/411 e 91/244 e relativi
allegati,  in  materia  di  conservazione  degli  uccelli selvatici",
senza,  peraltro,  ribadisce  la  difesa  della  regione  resistente,
stabilire alcunche' a proposito del potere di deroga;
        che,  quanto  alla terza censura, concernente l'art. 1, comma
21,  lettera  f)  dell'impugnata  delibera  legislativa,  la  Regione
Lombardia  osserva  che  essa si basa "su di una lettura frettolosa e
fuorviante",  avendo  in  realta'  la  disposizione  censurata inteso
introdurre   "un   vincolo   tale   da   impedire  che  le  province,
nell'esercizio  del  proprio  potere  di  individuazione  dei valichi
montani  interessati  dalle  rotte  migratorie  a  cui  si estende il
divieto  di  caccia,  manchino di includervi quelli siti nel comparto
di maggior  tutela della zona faunistica delle Alpi", lasciando cosi'
"aperta  la  possibilita' che le province individuino valichi montani
caratterizzati  da  divieto  assoluto  di caccia anche al di fuori di
quel  comparto"  e  preoccupandosi  "di stabilire un limite minimo ai
poteri provinciali proprio a tutela di quel divieto di caccia";
        che  in data 11 luglio 2001 l'Avvocatura generale dello Stato
ha  depositato atto di rinuncia a due motivi del ricorso, riguardanti
l'art. 1,  comma  3,  e l'art. 1, comma 21, lettera f) della delibera
impugnata;
        che in data 15 gennaio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato
ha  depositato  atto  di  rinuncia anche all'altro motivo di ricorso,
riguardante  l'art. 1, comma 19, lettera a) della delibera impugnata,
dichiarando, pertanto, di rinunciare all'intero ricorso;
        che   in   data  25 gennaio  2002  la  Regione  Lombardia  ha
depositato   atto  di  accettazione  alla  rinuncia,  contestualmente
allegando  la  deliberazione  del  27 dicembre  2001, con la quale la
giunta,  preso atto della rinuncia parziale al ricorso del Presidente
del  Consiglio  espressa  con  atto  depositato  l'11 luglio 2001, ha
autorizzato  la  difesa  a  porre in essere i conseguenti adempimenti
anche    con   riferimento   all'ipotesi   in   cui,   nell'imminenza
dell'udienza,  venisse depositata o notificata rinuncia al superstite
motivo di ricorso.
    Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la
rinuncia  al  ricorso,  seguita  dall'accettazione della controparte,
produce l'effetto di estinguere il processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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