N. 61 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Locazione  di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Diritto a
  succedere  nel  contratto di locazione - Successione del convivente
  more  uxorio,  anche  in  mancanza di prole comune, alla cessazione
  della  convivenza  con il conduttore - Difetto di elementi decisivi
  ai   fini   della   valutazione   della   rilevanza   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
27 luglio  1978,  n. 392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
urbani),  promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale
di  Roma  nel  procedimento  civile vertente tra De Simone Annarita e
Cirimbilla  Giovanni  ed  altro,  iscritta  al  n. 744  del  registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti l'atto di costituzione di De Simone Annarita nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 febbraio  2002  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  Emanuele  Fornario  per  De  Simone Annarita e
l'avvocato   dello  Stato  Paolo  Cosentino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  con  ordinanza emessa il
9 marzo   2000,   ha   sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6
della  legge  27 luglio  1978,  n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili  urbani),  nella  parte  in  cui non prevede che, in caso di
separazione   personale,   il   convivente  more  uxorio  succeda  al
conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole
comune;
        che  il  rimettente  afferma che l'attrice ha convissuto more
uxorio  con  il  convenuto nell'appartamento condotto in locazione da
quest'ultimo;  che,  cessata  la  convivenza,  l'attrice  e'  rimasta
nell'immobile;    che   l'ex   convivente   intende   riottenere   la
disponibilita'  dell'immobile,  facendo  valere  i  propri diritti di
conduttore;  che  l'attrice  ha  proposto domanda di accertamento del
proprio  diritto  a  succedere  nel  contratto di locazione, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978;
        che,  relativamente  al  merito della questione, il giudice a
quo  osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente
possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, anche in mancanza
di  figli  comuni;  mentre,  in  ordine  alla  rilevanza,  il giudice
rimettente  precisa  che, nel caso di pronuncia favorevole, l'attrice
subentrerebbe  nel  rapporto  di locazione e non sarebbe obbligata al
rilascio quale occupante senza titolo;
        che   nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  si  e'  costituita
l'attrice  del  giudizio  a  quo  insistendo per l'accoglimento della
questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
    Considerato  che la carente e generica descrizione della concreta
fattispecie  non  consente  di  verificare la effettiva rilevanza nel
giudizio   a   quo   della   sollevata   questione   di  legittimita'
costituzionale;
        che nell'ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore
intende  riottenere  la  disponibilita'  dell'immobile,  mentre la ex
convivente   del  medesimo  chiede  che  sia  dichiarata  la  propria
successione nel rapporto di locazione;
        che  il giudice a quo non specifica quale sia il rapporto tra
le  due  domande  ne' precisa le ragioni su cui si basa la domanda di
successione  nel contratto di locazione, non essendo, in particolare,
chiarito  se  a  sostegno  dell'anzidetta  domanda di successione sia
stata  dedotta  la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo
delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;
        che   il  rimettente  non  precisa  nemmeno  se  il  rilascio
dell'immobile,  cui,  come  egli afferma, sarebbe obbligata l'attrice
quale  occupante  senza  titolo,  sia  stato  richiesto  nello stesso
giudizio  dal  conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo
in  tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialita'
tra  la  domanda  in relazione alla quale e' prospettato il dubbio di
legittimita' costituzionale e le altre domande eventualmente proposte
nel medesimo giudizio;
        che,  in  definitiva,  la  mancata  indicazione  di  elementi
decisivi ai fini della valutazione della rilevanza rende la questione
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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