N. 63 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione   e   competenza   in   materia   civile  -  Competenza
  territoriale  -  Attribuzione al giudice di pace dei giudizi civili
  gia' pendenti dinanzi al pretore al 30 aprile 1995 - Competenza del
  giudice  di  pace  del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione
  distaccata,   di  fronte  al  quale  il  giudizio  era  pendente  -
  Prospettata  lesione  dei  principi  del giudice naturale e di pari
  trattamento dei cittadini - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge  16 dicembre  1999,  n. 479  (Modifiche  alle  disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche  al  codice  di  procedura  penale.  Modifiche al codice di
procedura  penale  e  all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in
materia  di  contenzioso  civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice  di  pace e di esercizio della professione forense), promossi
con  due  ordinanze  emesse il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di
Francavilla Fontana, iscritte ai nn. 103 e 104 del registro ordinanze
2001  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze,  di  identico  contenuto, del
24 ottobre  2000,  il  giudice  di  pace  di  Francavilla  Fontana ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1 e 2 della
legge  16 dicembre  1999,  n. 479  (Modifiche  alle  disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche  al  codice  di  procedura  penale.  Modifiche al codice di
procedura  penale  e  all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in
materia  di  contenzioso  civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice  di  pace  e  di  esercizio della professione forense), nella
parte in cui prevedono che i giudizi civili - gia' pendenti di fronte
al  pretore  al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per
effetto  della  intervenuta  soppressione  delle  preture - una volta
attribuiti  - in base alla normativa vigente al momento di entrata in
vigore  della  legge n. 479 del 1999 - alla competenza del giudice di
pace,  siano  trattati  dal  giudice di pace del luogo ove ha sede il
tribunale,  o  la  sezione  distaccata di esso, di fronte al quale il
giudizio era pendente;
        che   il   rimettente,  premesso  il  contenuto  delle  norme
censurate,   riferisce   che  i  giudizi  a  quibus,  originariamente
incardinati dinanzi alla sezione distaccata di Ceglie Messapica della
Pretura  circondariale  di  Brindisi,  una volta entrato in vigore il
decreto  legislativo  19 febbraio  1998,  n. 51  (Norme in materia di
istituzione  del  giudice  unico  di  primo  grado),  con il quale fu
disposta  la  soppressione degli uffici pretorili, venivano assegnati
alla  sezione  distaccata  del  Tribunale  di Brindisi avente sede in
Francavilla  Fontana  non  esistendo  una  sezione distaccata di quel
tribunale a Ceglie Messapica;
        che,  entrata, successivamente, in vigore la legge n. 479 del
1999,  la competenza in ordine ai giudizi de quibus veniva attribuita
al  giudice  di  pace  di  Francavilla Fontana e non gia' a quello di
Ceglie  Messapica  come,  invece,  avrebbe  dovuto  essere  alla luce
dell'art. 5  del  codice  di  procedura  civile,  secondo il quale la
giurisdizione  e  la  competenza  si  determinano  con  riguardo alla
situazione  di  fatto  esistente  al momento della proposizione della
domanda  e senza che abbiano rilievo rispetto ad esse gli intervenuti
mutamenti della legge o della situazione medesima;
        che,  pertanto,  lo spostamento della competenza territoriale
effettuato   dalla   norma  censurata  risulterebbe,  ad  avviso  del
rimettente, in contrasto con "il principio costituzionale del giudice
precostituito  per  legge  anche  in  rapporto  al  principio di pari
trattamento   dei  cittadini  di  cui  agli  artt. 3,  24,  25  della
Costituzione";
        che  con separati atti, di identico contenuto, e' intervenuto
nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;
        che,  ad  avviso  della parte pubblica, la questione sarebbe,
oltre  che  inammissibile,  infondata poiche', per un verso, la norma
censurata   non   sarebbe   intervenuta   in  materia  di  competenza
territoriale  e,  per  altro  verso, i giudizi a quibus non sarebbero
stati  ab  origine  attribuiti  al  giudice di pace, organo all'epoca
della  loro  instaurazione  ancora  non istituito, con la conseguente
impossibilita'  di  individuare, in relazione agli stessi, un giudice
di pace quale giudice naturale.
    Considerato  che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
dal  giudice  di  pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di
cui  in  epigrafe hanno ambedue ad oggetto gli artt. 1 e 2 (recte: 1,
comma  1,  e  2,  comma  1)  della  legge  16 dicembre  1999,  n. 479
(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione  monocratica  e  altre  modifiche al codice di procedura
penale.  Modifiche  al  codice  di procedura penale e all'ordinamento
giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di  indennita'  spettanti  al  giudice  di  pace e di esercizio della
professione  forense),  nella  parte  in  cui prevedono che i giudizi
civili  -  gia'  pendenti  di  fronte al pretore al 30 aprile 1995 e,
quindi,   trasferiti  al  tribunale  per  effetto  della  intervenuta
soppressione  delle  preture,  una  volta  attribuiti  - in base alla
normativa  vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479
del  1999  -  alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal
giudice  di  pace  del  luogo  ove ha sede il tribunale, o la sezione
distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non
dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero
stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999;
        che  i  giudizi  avendo  ad oggetto identiche questioni vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi;
        che  l'individuazione  del  giudice  di pace territorialmente
competente   effettuata  dalle  norme  censurate  ed  il  conseguente
trasferimento dei giudizi si inquadrano, come gia' rilevato da questa
corte,  nel  novero dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata in
funzione  del  giudice  unico  di  primo  grado  e  ad  accelerare la
definizione  dei giudizi civili gia' pendenti alla data di entrata in
vigore  della  riforma del processo civile (cfr. ordinanza n. 152 del
2001);
        che,  nell'ambito  di  tale  disciplina,  le  norme impugnate
individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale,
valido  per  tutti  i  giudizi  gia'  pendenti  dinanzi  ai pretori -
successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi ai giudici
di pace - e non gia' per singole controversie;
        che   non   sussiste,   pertanto,  la  denunciata  violazione
dell'art. 25,  primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la
giurisprudenza  di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non
e'  lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario
ne'  a  posteriori oppure direttamente dal legislatore in conformita'
alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia
stato  attribuito  il  relativo  potere nel rispetto della riserva di
legge  stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr.,
oltre alla gia' richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419
del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000);
        che,   nei  predetti  limiti,  l'individuazione  del  giudice
competente e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore il quale,
nel regolare la fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali
e  processuali,  puo'  introdurre,  rispetto agli ordinari criteri di
ripartizione   della  competenza,  deroghe  fondate  sul  ragionevole
bilanciamento  dei  diversi  interessi  coinvolti  nel processo (cfr.
sentenza n. 51 del 1997 e, ancora, ordinanza n. 152 del 2001, nonche'
ordinanza n. 201 del 1997);
        che  la  deroga  prevista dalle norme impugnate rispetto agli
ordinari  criteri  di  determinazione  del  giudice  territorialmente
competente    risponde    alla    finalita'   di   semplificarne   la
individuazione, anche in relazione alla eventuale configurabilita' di
fori  alternativi,  evitando  al  contempo ai soggetti del processo i
disagi  derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento
del giudizio;
        che   la  questione  va,  dunque,  dichiarata  manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, mentre
l'art. 24   risulta  solo  genericamente  evocato  dall'ordinanza  di
rimessione  ed  e',  dunque, privo di qualsiasi rilievo ai fini della
decisione della questione stessa.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti al Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre
1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale  in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura   penale.   Modifiche  al  codice  di  procedura  penale  e
all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso
civile  pendente,  di  indennita'  spettanti  al giudice di pace e di
esercizio  della professione forense), sollevata, in riferimento agli
artt. 3,   24  e  25  della  Costituzione  dal  giudice  di  pace  di
Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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