COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure  di  cui  all'art.  2,  comma 2, legge n. 146/1990 come
modificata  dalla  legge  n. 83/2000 nel settore del trasporto locale
formulata  dalla  Commissione  di garanzia con deliberazione n. 02/13
del  31 gennaio  2002, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge
n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
(GU n.70 del 23-3-2002)

                              Titolo I
          CAMPO DI APPLICAZIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    Salvi  gli  effetti  di  future  riorganizzazioni del settore, la
presente regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici
servizi di trasporto:
      autofiloferrotranvie;
      navigazione interna lagunare;
      navigazione interna lacuale;
      funivie portuali;
      funicolari   terrestri   ed   aeree   assimilate  per  atto  di
concessione alle ferrovie;
    la  presente  regolamentazione provvisoria si applica altresi' ai
soggetti  di  cui  all'art.  2-bis  della  legge  ed ai servizi della
mobilita',  ai  servizi  accessori  strumentali,  ausiliari  comunque
gestiti,  cosi'  come  individuati  nelle intese attuative aziendali,
qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.
                               Art. 2.
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.
    In  ogni  caso  l'attivazione  della procedura di cui al presente
articolo,  la  partecipazione  alla  stessa  e  la sottoscrizione dei
relativi   verbali,   non  producono  alcun  effetto  ai  fini  della
titolarita'  negoziale  delle  organizzazioni  sindacali partecipanti
alle procedure stesse.
B) Divieto di azioni unilaterali.
    Durante  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo, le parti
eviteranno  di  porre  in  essere  azioni  unilaterali  e  le aziende
sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti  unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno
dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti
dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio.
C) Prima fase della procedura.
    1.  Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione,
prima  della  proclamazione  della stessa, deve avanzare richiesta di
incontro  all'ente  gestore  del servizio o all'azienda specificando,
per  iscritto,  i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e
l'oggetto   della   rivendicazione,   eventualmente   proponendo   di
concordare  forme  di  azione  sindacale  dalle  quali  non  derivino
conseguenze  in  ordine  alla  tutela  dei diritti costituzionalmente
tutelati  degli  utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione
dovranno  essere  uguali  a quelle dell'eventuale proclamazione dello
sciopero.
    2.  Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento
della  predetta  comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o
nazionale)  informa per iscritto il soggetto richiedente della data e
del  luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure
di  raffreddamento.  In  ogni  caso l'incontro deve tenersi entro gli
otto  giorni  (con  esclusione dei festivi) successivi al ricevimento
della  richiesta  sindacale  da  parte  dell'azienda,  altrimenti  la
procedura si considera comunque esaurita.
    3.  L'omessa  convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il
rifiuto  di  partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale
che  lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante
l'esperimento  delle procedure potranno essere oggetto di valutazione
da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere c), d), h),
i)  ed  m)  della  legge  n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
D) Seconda fase della procedura.
    A  seguito  dell'esaurimento  con esito negativo della prima fase
della  procedura,  di  cui  alla  lettera C), le parti esperiscono un
tentativo di conciliazione:
      a)  nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le
parti,  ove  il  tentativo  di conciliazione si esaurisce nei termini
convenuti dalle parti medesime;
      b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto a)
nella  sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge
n.  146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione
deve  avvenire  in  tal  caso  entro  cinque  giorni lavorativi dalla
richiesta  avanzata  da  una  delle  due  parti,  e  il  tentativo di
conciliazione  deve  in  ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla
richiesta.
E)  Il  soggetto  sindacale  e'  tenuto, prima o contestualmente alla
proclamazione   di  sciopero,  a  comunicare  alla  Commissione,  per
iscritto,  l'esito  delle  procedure e a precisare le motivazioni del
loro eventuale fallimento.
                               Art. 3.
                     Ripetizione delle procedure

    Nell'ambito  della  stessa  vertenza,  per  le azioni di sciopero
successive   alla   prima,   le  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione  devono  essere  ripetute  nel  solo  caso in cui siano
trascorsi  piu'  di  novanta  giorni  dall'ultimazione  della fase di
conciliazione.

                              Titolo II
       REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
                               Art. 4.
                             Franchigie

    Sono  esclusi  dagli  scioperi i seguenti periodi di piu' intenso
traffico:
      dal 17 dicembre al 7 gennaio;
      i  periodi  concomitanti  con i grandi esodi legati alle ferie,
che  allo  stato  vengono  individuati  nei  periodi dal 27 giugno al
4 luglio,  dal  28 luglio  al  3 agosto,  dal  10  al  20 agosto,  al
28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
      le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
      i  tre  giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti
con   le  consultazioni  elettorali  nazionali,  europee,  regionali,
amministrative generali e referendarie;
      la  giornata  precedente, quella seguente e quelle concomitanti
con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
    Durante  i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di
azioni unilaterali di cui all'art. 2, lettera b).

                               Art. 5.
              Concomitanza di scioperi o manifestazioni

    Le  strutture  nazionali  -  regionali,  aziendali e territoriali
competenti  non  effettueranno  astensioni dal lavoro in concomitanza
con  manifestazioni di rilevante importanza, nonche' con scioperi che
interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti
sullo stesso bacino di utenza.

                               Art. 6.
                       Avvenimenti eccezionali

    In  caso  di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita'  naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in
corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.
                               Art. 7.
                Preavviso e comunicazione all'utenza

    Esperite  le  procedure  di raffreddamento e di conciliazione, la
proclamazione  di  ciascun  sciopero  deve  essere  comunicata con un
preavviso  di  almeno  dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2,
comma 1,  della  legge  nel  rispetto delle forme e dei contenuti ivi
richiamati.

                               Art. 8.
                               Revoca

    Salvo   il   caso  di  accordo,  di  intervento  da  parte  della
Commissione  di  garanzia  o  dell'autorita'  competente  ad  emanare
l'ordinanza di cui all'art. 8 delle legge, la revoca o la sospensione
dello  sciopero devono essere comunicate almeno sei giorni (esclusi i
festivi)  prima  dell'effettuazione  dello  sciopero  e  di esse deve
essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove
il  quinto  giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o
la  sospensione  devono  essere comunicate anticipatamente al termine
del  predetto  in  modo  da  consentire all'azienda il rispetto delle
scadenze  di  legge.  Al  riguardo le aziende procedono alle previste
comunicazioni  all'utenza  non  prima  di cinque giorni dalla data di
effettuazione  dello  sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel
periodo precedente.

                               Art. 9.
                    Proclamazione dello sciopero

    A)  Ogni  proclamazione  deve  riguardare una sola astensione dal
lavoro.  Lo  stesso  soggetto,  in  relazione  allo  stesso bacino di
utenza,   puo'   procedere  ad  una  nuova  proclamazione  solo  dopo
l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.
    B)  Al  fine  di consentire un'applicazione delle regole relative
alla  oggettiva  rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia
di libero esercizio dell'attivita' sindacale, e di evitare il ricorso
a  forme  sleali  di  azione  sindacale, il preavviso non puo' essere
superiore a quarantacinque giorni.
    I  periodi  di franchigia di cui all'art. 4 sospendono il decorso
del termine massimo di preavviso.

                              Art. 10.
                             Rarefazione

    A)  In  via  sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera'
con  l'area  territoriale  di  operativita'  dell'azienda interessata
dallo  sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della
presente  proposta  dovranno contenere la dettagliata descrizione del
tipo  e  dell'area  territoriale  nella quale si effettua il servizio
erogato dalla azienda.
    B)  Tra  l'effettuazione  di  due azioni di sciopero da qualunque
soggetto  sindacale  proclamate  e  incidenti  sul medesimo bacino di
utenza,  deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni
indipendentemente  dalle  motivazioni  e dal livello sindacale che ha
proclamato lo sciopero.
    C)  A  garanzia  del  rispetto  dell'obbligo  di  rarefazione  le
organizzazioni  sindacali  sono  tenute a comunicare all'Osservatorio
sui  conflitti  nei  trasporti,  costituito  presso il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue
modalita'  di  svolgimento,  nonche'  a consultare lo stesso prima di
procedere alla proclamazione.

                              Art. 11.
                  Durata e modalita' dello sciopero

    A)  Il  primo  sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potra'
superare  le  quattro  ore di servizio. Eventuali scioperi successivi
relativi  alla  stessa  vertenza  non  potranno  superare  la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa.  Gli  scioperi di durata inferiore
alla  giornata  si  svolgono  in un unico periodo di ore continuative
tenendo  conto  della  necessita'  in presenza di turni di assicurare
la maggiore  partecipazione dei lavoratori interessati, nonche' della
necessita'  di  rispettare  la disciplina di cui alle lettere B), C),
D),  che  seguono.  Modalita',  durata  e  collocazione  oraria degli
scioperi  devono  essere  stabiliti  in  modo  da  ridurre  al minimo
possibile i disagi per l'utenza.
    B)  Dovra'  essere  garantito il servizio completo, articolato su
due  fasce  per  un  totale  di sei ore, coincidenti con i periodi di
massima  richiesta  dell'utenza  o  con  le  esigenze  di particolari
categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale
(lavoratori  e  studenti,  aree  rurali  e  montane, aree a vocazione
turistica,   caserme,   aree  industriali,  ospedali,  cimiteri).  La
collocazione  oraria  delle  fasce  sara' definita con accordo tra le
parti  a  livello  aziendale.  A  livello aziendale, le parti possono
anche  individuare  piu'  di  due fasce di servizio completo entro il
limite di sei ore complessive.
    C)  Il  servizio  all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi
secondo  l'ordinario  programma  di esercizio tutti i giorni compresi
quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non
devono  compromettere  la  completa  funzionalita' del servizio nelle
fasce  garantite  e  la  pronta riattivazione del servizio al termine
dello sciopero.
    D)  Nelle  ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di
servizio,   il   criterio   di   individuazione   delle   prestazioni
indispensabili   mediante   fasce   orarie   comporti   un  oggettivo
pregiudizio  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  o  si riveli
inadeguato  a  garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a
livello   aziendale,   concorderanno   un   criterio  alternativo  di
salvaguardia  del  diritto  alla mobilita'. Le prestazioni saranno in
tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento
delle  prestazioni  normalmente  erogate  e  saranno relative a quote
strettamente  necessarie  di personale non superiori mediamente ad un
terzo  del  personale  normalmente utilizzato per la piena erogazione
del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle
condizioni tecniche e della sicurezza.

                              Art. 12.
                        Scioperi a scacchiera

    Per tutte le vertenze che interessano una o piu' unita produttive
non  sono  consentiti gli scioperi articolati per unita' produttive o
singole categorie o profili professionali.

                              Art. 13.
                      Sicurezza degli impianti

    L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo
alla  sicurezza  degli  utenti,  dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili
alla sicurezza dell'esercizio.

                              Art. 14.
                              Assemblee

    Con  riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970 non potranno
essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione
del  servizio  senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo
restando  il  pagamento  delle ore utilizzate dai lavoratori presenti
alle  assemblee  in orario non di servizio, entro le dieci ore di cui
all'art.  33  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio
1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 15.
   Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

    Al  fine  di  consentire  ai  lavoratori  di  partecipare  ad una
manifestazione  a  sostegno  del  rinnovo biennale e quadriennale del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  indetta non piu' di una
volta  congiuntamente  dalle  organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto,  le modalita' dell'astensione dal lavoro possono prevedere
la  riduzione delle prestazioni di cui all'art. l l alla garanzia dei
soli  trasporti assolutamente indispensabili per la generalita' degli
utenti  nonche'  di  quelli  specializzati  di  particolare rilevanza
sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi
alle scuole materne ed elementari).
    La  riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11
non  potra' essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa
delle  condizioni  ambientali,  siano  stati  adottati  provvedimenti
diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

                              Art. 16.
                       Regolamento di servizio

    Al  fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio,
le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le
seguenti modalita' operative:
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15.

                              Art. 17.
                        Rapporti con i terzi

    Fatta  salva  la  previsione di clausole maggiormente vincolanti,
eventuali   accordi   di   qualunque  natura  stipulati  dall'impresa
erogatrice  dei  servizi  con  lavoratori  autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente
la  clausola  per  cui  questi  ultimi  soggetti  si  impegnano a non
pregiudicare,  nei  casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di
garanzia   del   servizio   stabiliti  nel  presente  accordo  e  nei
regolamenti aziendali attuativi.