AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2002 

Disposizioni   sui  centri  operativi  e  sui  centri  di  assistenza
telefonica.
(GU n.71 del 25-3-2002)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito  del  presente  atto  e  in  conformita'  al  parere reso dal
Comitato  direttivo  dell'Agenzia  delle  entrate nella seduta del 26
febbraio 2002;

                               Dispone

1. Disposizioni sui centri operativi di Pescara e Venezia.
  1.1.  La  gestione  dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a
non  residenti e' curata dal centro operativo di Pescara dal 1 luglio
2002, relativamente alle richieste presentate a partire da tale data.
L'ufficio  di Roma 6 gestisce le richieste ricevute fino al 30 giugno
2002.
  1.2.  Il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per
l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  curata  dal centro operativo di
Pescara  dal 1 agosto 2002, relativamente alle richieste presentate a
partire da tale data. Gli uffici locali e, dove questi non sono stati
ancora attivati, gli uffici provinciali IVA, controllano le richieste
ricevute fino al 31 luglio 2002.
  1.3.  La  gestione  delle competenze gia' demandate all'ufficio del
registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite
all'ufficio di Roma 2 e' curata dal centro operativo di Pescara dal 1
gennaio  2003. L'ufficio di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31
dicembre 2002.
  1.4. Le attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni
relative  agli anni di imposta fino al 1996, non completate alla data
del  31  dicembre 2001 dal soppresso centro di servizio delle imposte
dirette  e  indirette di Milano e gia' attribuite al centro operativo
di Venezia, sono curate dal centro operativo di Pescara.
  1.5. Le attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni
relative  agli  anni  di  imposta fino al 1997 attualmente svolte dai
centri  di  servizio  delle  imposte  dirette  e  indirette  di Bari,
Bologna, Cagliari, Genova, Salerno, Torino e Trento, che alla data di
soppressione di ciascun centro non risultino completate ne' assegnate
ad  altri  uffici  dal direttore regionale, sono attribuite ai centri
operativi  di  Pescara  e  Venezia  con  disposizioni  del  direttore
dell'Agenzia,  secondo  criteri  volti  ad assicurarre un'equilibrata
distribuzione dei carichi di lavoro tra i due centri operativi.
  1.6.  Per  ragioni  di  economia  gestionale e di razionalizzazione
delle  lavorazioni,  la  competenza  in  materia di sgravi e rimborsi
derivanti  dal  contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di
imposta fino al 1992, gia' attribuita al centro operativo di Pescara,
puo'  essere  affidata, nell'ambito di ciascuna regione, a uno o piu'
uffici locali individuati dal direttore regionale.
  1.7.  Il  centro  operativo  di  Pescara  assume in carico le buste
contenenti  i  modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali la Camera
dei deputati ha prestato assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e
2000,  consegnate dalla stessa Camera al soppresso centro di servizio
delle imposte dirette e indirette di Pescara.
  1.8.  Il  centro operativo di Pescara cura la gestione dei rimborsi
di ritenute e imposte sostitutive operate a soggetti non residenti su
dividendi,  interessi,  premi  e  altri  frutti  delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, nonche' la gestione dei rimborsi
richiesti   da   soggetti   non   residenti  in  base  a  convenzioni
internazionali.  Cura inoltre la gestione delle istanze presentate da
soggetti  non  residenti  per  il rimborso delle ritenute IRPEF sulle
pensioni,  pubbliche  e  private,  corrisposte  da istituti o enti di
previdenza  italiani.  Relativamente  a  quest'ultima fattispecie, il
direttore  regionale  del  Lazio  individua con proprio provvedimento
l'ufficio  al  quale e' affidata la gestione delle istanze presentate
fino  al 31 dicembre 2001 al centro di servizio delle imposte dirette
e indirette di Roma.
2. Disposizioni sui centri di assistenza telefonica.
  2.1.  E'  istituito,  quale  struttura  di livello dirigenziale, il
centro  di  assistenza  telefonica  di  Bari. Il centro dipende dalla
direzione  regionale  della  Puglia  ed  opera sotto il coordinamento
funzionale  della  direzione  centrale  gestione  tributi. La data di
attivazione del centro sara' fissata con successivo atto.
  2.2.  I  centri  di  assistenza  telefonica forniscono informazioni
riguardo a tutte le tipologie di servizi telematici.

                             Motivazioni

                  Disposizioni sui Centri Operativi
  Con  atto del 7 dicembre 2001 e' stata disposta la soppressione dei
centri di servizio e l'istituzione di due centri operativi, ubicati a
Pescara  e  a  Venezia. A questi ultimi e' stato affidato lo stralcio
delle attivita' di post liquidazione fino al periodo d'imposta 1997 e
altre  lavorazioni  da  gestire  in  modo  accentrato  per  tutto  il
territorio nazionale.
  Con  atto  del 28 dicembre 2001 l'attribuzione di talune competenze
al   centro   operativo   di   Pescara   (rimborsi  IVA,  concessioni
governative)  e'  stata  rinviata  a  data da fissarsi con successivo
atto,   in   considerazione   della  particolare  complessita'  delle
attivita' da porre in essere per assicurare il regolare trasferimento
delle  predette  competenze, compreso l'aggiornamento delle procedure
automatizzate di supporto.
  Il  presente  atto  fissa  la  decorrenza  di  tali  attribuzioni e
stabilisce  che, per i rapporti pendenti alla data del trasferimento,
rimangono competenti gli attuali uffici.
  Inoltre,  al  fine  di  assicurare  una razionale distribuzione dei
carichi  di  lavoro  tra  i  due  centri operativi, si prevede che la
competenza  sulle  attivita'  a stralcio dei centri di servizio possa
essere ripartita anche con criteri diversi rispetto a quelli indicati
nell'atto  del  7  dicembre  2001. In particolare viene attribuita al
centro  operativo  di Pescara la gestione delle attivita' connesse al
controllo  formale  delle dichiarazioni relative agli anni di imposta
fino  al  1996,  non  completate  dal soppresso centro di servizio di
Milano  alla  data  della  sua soppressione e gia' affidate al centro
operativo  di  Venezia. Quest'ultimo resta competente per la gestione
delle  anzidette  attivita'  relativamente  all'anno di imposta 1997.
Viene  previsto  inoltre  che,  per  i  centri  di servizio ancora in
funzione, la competenza sulle attivita' a stralcio venga determinata,
contestualmente  alla  soppressione di ciascun centro, con specifiche
istruzioni del direttore dell'Agenzia.
  Relativamente  poi  ad  una  particolare attivita' gia' affidata al
centro  operativo di Pescara sgravi e rimborsi fino al 1992 a seguito
di  decisione delle commissioni tributarie), viene stabilito che essa
possa  essere  attribuita,  in ciascuna regione, ad uno o piu' uffici
locali individuati dai rispettivi direttori regionali. L'attribuzione
di  questa  competenza  al  centro  operativo  di  Pescara era dovuta
all'esigenza  di  concentrare  la  gestione  delle relative procedure
automatizzate, riferire ad annualita' ormai molto remote, evitando la
loro  dispersione  tra gli uffici locali. Le procedure sono state ora
opportunamente  implementate e pertanto tale preoccupazione e' venuta
meno.  Naturalmente,  per  quelle regioni dove il direttore regionale
ritenesse  di  non  esercitare l'opzione, rimane competente il centro
operativo di Pescara.
  Una  particolare  disposizione  riguarda  la  ricezione dei modelli
730-1  dei  soggetti  ai  quali  la  Camera  dei Deputati ha prestato
assistenza  fiscale  per  gli anni 1998, 1999 e 2000. L'art. 4, comma
6-bis,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
come  sostituito  dall'art.  4,  comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, prevede che con
atto  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate vengano stabiliti il
contenuto,  i  termini  e le modalita' per la comunicazione, da parte
della Camera, del Senato e di altri Organi istituzionali, dei dati di
coloro  che  percepiscono  dai  predetti  Organi  compensi soggetti a
ritenuta  alla  fonte.  L'atto va emesso previa intesa con gli Organi
interessati, per la Camera dei deputati, l'atto in questione e' stato
emanato  il  7  dicembre  2001  ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 293 del 18 dicembre 2001. Al punto 4.1 esso prevede che
l'amministrazione  della  Camera  consegni  al  soppresso  centro  di
servizio  di  Pescara le schede contenenti i modelli 730-1 degli anni
di  imposta 1998, 1999 e 2000, relativi ai soggetti ai quali e' stata
prestata  assistenza  fiscale. La consegna andava effettuata entro 60
giorni dalla pubblicazione dell'atto, e cioe' entro il termine, ormai
decorso,  del  16 febbraio 2002. Il presente atto stabilisce pertanto
che il centro operativo di Pescara, ubicato nello stesso immobile del
soppresso centro di servizio, prenda in carico i predetti modelli. Il
centro   operativo   di   Pescara   potra'  essere  individuato  come
destinatario della predetta documentazione in occasione degli accordi
con  gli  altri  Organi  interessati,  secondo  quanto previsto dalle
disposizioni di legge sopra citate.
  Per  razionalizzare  le  relative attivita', il centro operativo di
Pescara  viene infine individuato come unico punto di riferimento per
la  gestione  dei  rimborsi spettanti a soggetti non residenti. Viene
pertanto  precisato  che,  per  tali  soggetti,  il centro di Pescara
gestisce  tutti i rimborsi in materia di redditi di capitale e cioe',
oltre  a  ai crediti di imposta sui dividendi, indicati al punto 2.3,
lettera  d),  dell'atto  del  7  dicembre  2001,  anche i rimborsi di
ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, premi e altri
frutti  delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai
sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Sempre  per  i soggetti non residenti, il centro operativo di Pescara
gestisce  inoltre  le  richieste  di rimborso presentate in base alle
convenzioni  internazionali  e  quelle  concernenti le ritenute IRPEF
sulle  pensioni,  pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti
di previdenza italiani. Quest'ultima attivita' veniva precedentemente
svolta  dall'Intendenza  di  finanza  di Roma e, successivamente, dal
Centro  di servizio di Roma; per non gravare eccessivamente il centro
operativo,  si  prevede  che  i  rapporti  pregressi  nella specifica
materia  siano  curati  da  un  ufficio della direzione regionale del
Lazio individuato dal direttore regionale.
Disposizioni sui Centri di assistenza telefonica
  Viene  prevista  l'attivazione di un ulteriore centro di assistenza
telefonica,  con sede a Bari. Si tratta dello sviluppo del "mini call
center"  gia'  operante  in  quella  localita'. La scelta di ampliare
ulteriormente   il   numero   dei  centri  di  assistenza  telefonica
(attualmente  sono cinque, ma con l'atto del 7 dicembre 2001 e' stata
prevista  l'istituzione di un sesto centro a Salerno) e' motivata dai
buoni risultati raggiunti da queste strutture, che si sono dimostrate
in  grado  di  fare  fronte  in  modo soddisfacente alle esigenze dei
contribuenti.  Il centro di Bari e', come gli altri, una struttura di
livello  dirigenziale; dipende dalla direzione regionale della Puglia
ed  opera  sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale
gestione  tributi.  Avra' sede nei locali del centro di servizio, che
verra'  soppresso  il 31 dicembre 2002. Il centro di assistenza sara'
attivato, anche prima della soppressione del centro di servizio, alla
data che verra' stabilita con successivo atto.
  Con   l'occasione,   le   attribuzioni  dei  centri  di  assistenza
telefonica  stabilite  con  l'atto del 7 dicembre 2001 vengono meglio
definite,   precisando  che  essi  possono  fornire,  tra  le  altre,
informazioni   tecniche  e  normative  per  l'utilizzo  di  tutte  le
tipologie di servizi telematici (internet ed entratel).
Riferimenti normativi dell'atto.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
    statuto  dell'agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, commi 1 e 4).
  Competenze   dei  centri  operativi  e  dei  centri  di  assistenza
telefonica: atti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 e del
28 dicembre 2001.
    Roma, 27 febbraio 2002
                                                Il direttore: Ferrara