MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2002 

Modificazione   al  decreto  4 aprile  2000  in  ordine  alle  misure
nazionali  di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti
il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
(GU n.71 del 25-3-2002)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  160  del  26 giugno  1999,  che istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2316/99  della  Commissione  del
22 ottobre  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee   n.   L  280  del  30 ottobre  1999,  recante  modalita'  di
applicazione   del   regolamento   (CE)  n.  1251/99  del  Consiglio,
modificato   da   ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  327/2002  della
Commissione del 21 febbraio 2002;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2461/99  della  Commissione  del
19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee   n.  L  299  del  20 novembre  1999,  recante  modalita'  di
applicazione   del   regolamento   (CE)  n.  1251/99  del  Consiglio,
modificato   da   ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  345/2002  della
Commissione del 25 febbraio 2002;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11
dicembre  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  327  del  12 dicembre 2001, che fissa le modalita' di
applicazione  del  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
relativo   a   taluni   regimi  di  aiuti  comunitari  istituito  dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, modificato da ultimo
dal  decreto  10 agosto 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n.
234  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 222 del
24 settembre  2001,  emanato  ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428, relativo alle misure
nazionali  di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti
il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  Visto   il   decreto  ministeriale  8 marzo  2001,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n. 94 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  96 del 26 aprile 2001, recante modificazioni al decreto
4 aprile 2000;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 47 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
51   del  2 marzo  1992,  recante  "Nuova  disciplina  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale";
  Ritenuta  la  necessita' di modificare ed integrare le disposizioni
nazionali  emanate  con  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000 in
materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori
di taluni seminativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Al   decreto  ministeriale  4 aprile  2000,  richiamato  nelle
premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    "4-bis. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del regolamento (CE) n.
2316/99  del  22 ottobre  1999,  le superfici da prendere in conto, a
seguito  di  circostanze climatiche particolari, devono essere quelle
ricadenti  nelle  aree  in  cui sono stati attivati gli interventi di
soccorso  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185.";
    b) le  disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, let-tere c) e d),
sono sostituite dalle seguenti:
    "c) i  controllori  abbiano  indicato  per ciascuna particella le
parti rappresentative che devono essere mantenute fino a dieci giorni
dopo  la  fine  della  fioritura  ai  fini  della verifica secondo la
procedura di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99;
    d) mantenga  in  campo, su istruzione del controllore, al fine di
consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi su tre parti
distinte  della  particella, almeno 4.000 piante, fino a dieci giorni
dopo la fine della fioritura";
    c) all'art. 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    "3-bis.  In  deroga  a  quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del
presente decreto, per ragioni di tutela della fauna selvatica durante
il  periodo  autunnoinvernale,  i  coltivatori  possono  costituire e
mantenere  fino  al  28 febbraio  e,  comunque  non oltre il 31 marzo
dell'anno  successivo  a  quello  di presentazione della domanda, una
copertura  vegetale  con  un  miscuglio  di  almeno due tra i semi di
girasole,  sorgo  e granturco. In questa ipotesi, entro il 30 aprile,
il  terreno deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche
previste   dall'art.  5.  Le  stesse  pratiche  agronomiche  possono,
tuttavia,  essere eseguite entro il 30 giugno, nel caso di ritiro dei
terreni su base pluriennale";
    d1) la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 13 e' soppressa;
    d2) all'art. 14, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    "3.  Il  coltivatore  richiedente  ,  di cui al comma 2, deve far
determinare volumetricamente, dall'Organismo pagatore o da un'impresa
riconosciuta  dal medesimo Organismo, tutta la materia prima raccolta
ed   istituire   una   contabilita'  specifica  della  materia  prima
utilizzata  nonche'  dei  prodotti  e  sottoprodotti  derivanti dalla
trasformazione.  Il  coltivatore  richiedente  e' tenuto a comunicare
all'Organismo  pagatore,  a  mezzo fax o mediante consegna effettuata
direttamente  o  per  il tramite di terzi, muniti di apposita delega,
con  almeno  dieci  giorni  di  anticipo,  la data in cui puo' essere
eseguita   la   determinazione   volumetrica   della  materia  prima.
L'Organismo   pagatore   e'  tenuto  ad  eseguire  la  determinazione
volumetrica  entro  cinque  giorni  lavorativi a decorrere dalla data
comunicata.";
    e)  la  disposizione  di cui all'art. 17, comma 4, lettera a), e'
sostituita dalla seguente:
    "a) per  i  cereali, dei rendimenti agronomici previsti dal piano
di  regionalizzazione  di cui all'allegato I del decreto ministeriale
8 marzo 2001.";
    f) la  disposizione  di  cui  all'art. 17, comma 8, e' sostituita
dalla seguente:
    "8.  L'Organismo  pagatore provvede a determinare ed a notificare
agli  interessati  le rese prima del raccolto e, comunque, al massimo
entro le date fissate all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2461/99.".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002 Ufficio di controllo
sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1 politiche
agricole e forestali, foglio n. 58