N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il  7 dicembre  2001  dal  tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra FIAT S.p.a. e I.N.P.S. ed altra

Previdenza  e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione
  degli   oneri   sociali  -  Inapplicabilita'  stabilita  con  norma
  innovativa,   autoqualificata   interpretativa,   ai  contratti  di
  formazione  e  lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di
  uguaglianza,  nonche'  di certezza del diritto e di affidamento del
  cittadino.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti,  ascoltati  i  patroni  delle  parti in sede di
discussione, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atri
alla   Corte   costituzionale,   nella   causa  iscritta  al  n. 9718
R.G.L. 2001   promossa   da   FIAT  S.p.A.,  in  persona  del  legale
rappresentante    pro-tempore    rappresentata    e    difesa   dagli
avvocati Franco  Bonamico  e Gian Pietro Borsotti (domicilatari), del
Foro di Torino, parte ricorrente;
    Contro:
        I.N.P.S.,  in  persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Franca Borta, dell'Ufficio Lega e
della  sede  di  Torino  sud  dell'Istituto  (domiciliatario),  parte
convenuta, e contro
        UNIRISCOSSIONI  S.p.a.,  in persona del legale rappresentante
pro-tempore rappresentata e difesa dai delegati dottori Guido Braida,
Giampaolo  Zanoni e Roberto Gilli, dell'Ufficio legale della societa'
(domiciliatario), parte convenuta.
    La  societa'  ricorrente  propone opposizione nei confronti della
cartella  esattoriale  emessa dalla societa' Uniriscossioni e con cui
le viene intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo
di  contributi  omessi  I.N.P.S. e somme aggiuntive, correlati ad una
pretesa  indebita "fiscalizzazione degli oneri sociali" effettuata in
riferimento   a   vari   contratti  di  formazione  lavoro  stipulati
successivamente al 31 maggio 1988.
    Chiede  che  il  tribunale voglia annullare tale cartella, avendo
viceversa diritto di fruire di tale "fiscalizzazione".
    La  domanda  sarebbe accoglibile in base all'art. 3, comma 6, del
d.l. 30 ottobre  1984,  n. 726,  cosi  come  convertito  dalla  legge
19 dicembre  1984,  n. 863, il quale stabilisce che "per i lavoratori
assunti   con   contratto   di   formazione  e  lavoro  la  quota  di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa
corrispondente  a  quella  prevista  per  gli apprendisti dalla legge
19 gennaio  1955,  n. 25,  e successive modificazioni", e all'art. 3,
quinto  comma dello stesso d.l. n. 726/1984, secondo cui ai contratti
di  formazione  e lavoro si applicano le disposizioni legislative che
regolano   i   rapporti   di   lavoro   subordinato,  in  quanto  non
espressamente derogate.
    L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimita' e
di  merito, ha infatti sancito che il particolare regime contributivo
del  contratto  di  formazione  e lavoro va cumulato con quello della
fiscalizzazione,   in   assenza  di  espressa  deroga  legislativa  e
considerato  che  i  due  benefici sono intesi a perseguire finalita'
diverse e tra loro non incompatibili.
    In proposito si richiamano tribunale di Torino, sentenze 30 marzo
2000, M.C.E. s.r.l. c. I.N.P.S., Corte di appello di Torino, sentenza
n. 300/2000  del  20 giugno 2000, I.N.P.S. c. Elpro Broadcast s.r.l.;
Cassazione numeri 9495/1997, 5305/2000, 3114/2001.
    La  domanda risulta peraltro inaccoglibile a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
legge finanziaria 2001), che recita:
    "L'art. 3,  comma  6,  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive  modificazioni si interpreta nel senso che ai contratti di
formazione  e  lavoro  non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali".
    Trattasi di norma di interpretazione autentica, diretta pero' non
gia'  a  chiarire  il  senso  delle  disposizioni  preesistenti  o ad
escludere  una  delle alternative potenzialmente desumibili dal testo
della  norma  interpretata, posto che sull'applicazione del beneficio
della  fiscalizzazione  ai  contratti  di  formazione e lavoro nessun
dubbio interpretativo e' mai emerso; bensi' a contrastare la pacifica
interprestazione   che   nel   tempo   si   e'  venuta  consolidando,
intervenendo in tal modo sui giudizi in corso.
    Il che non pare essere consentito dall'art. 3 della Costituzione,
come  statuito  da Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 4 aprile
1990.
    Ne'  si  versa  nell'ipotesi  presa  in  considerazione  da Corte
costituzionale,  sentenza n. 402 del 1993, e cioe' della possibilita'
di prospettare ragionevolmente l'interpretazione alternativa a quello
applicato alla giurisprudenza.
    Di   cio'   fa   fede   l'unanime   soluzione   delineata   dalla
giurisprudenza,  di legittimita' e di merito, dalla medesima indicata
come   l'unica   possibile,   essendo   ancorata   (cfr.   Cassazione
n. 9495/1997)  all'assenza  di  una  espressa  deroga  legislativa al
cumulo  dei  benefici  e  all'inesistenza  di incompatibilita' tra la
finalita'  della  legge  sulla  fiscalizzazione degli oneri sociali e
quella sui contratti di formazione e lavoro.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 68, quinto comma, della legge
23 dicembre   2000,   n. 388,   in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione.
    Sospende conseguentemente il giudizio in corso.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  previe  le  notificazioni  e  comunicazioni di rito,
secondo le modalita' fissate nel verbale d'udienza.
        Torino, addi' 7 dicembre 2001
                       Il giudice: Ciocchetti
02C0182