N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2001

Ordinanza  emessa  il  16 ottobre 2001 dal giudice di pace di Foligno
nel  procedimento civile vertente tra Brunozzi Angela S.a.s. e comune
di Foligno

Commercio  -  Regione  Umbria  -  Vendite promozionali in periodi non
  consentiti  dalla legge regionale - Sanzioni - Eccedenza dai limiti
  della  competenza  regionale  trattandosi di materia riservata alla
  competenza  del legislatore statale (d.lgs. n. 114/1998, art. 15) -
  Violazione  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa  economica
  privata.
- Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31
- Costituzione, artt. 41 e 117.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento n. 1088/00
promosso   da:  S.a.s.  Brunozzi  Angela  di  Garofalo  Andrea  e  C.
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Sandro Turini e Alessandro
Russo  ed  elettivamente  domiciliata  nello  studio  del  secondo in
Foligno giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro:  comune di Foligno in persona del Sindaco rappresentata e
difesa  dall'avvocato  Maria Luisa Buttaro con delega a margine della
comparsa  di  risposta  giusta  delega  GC n. 8 dell'11 gennaio 2001,
resistente.
    Oggetto:   Opposizione   ad   ordinanza   ingiunzione   ex  legge
n. 689/1981.
    La  ditta  ricorrente e' stata sanzionata per aver effettuato una
vendita  promozionale  nel  suo  esercizio in Foligno al di fuori del
periodo stabilito dalla legge regionale.
    La  stessa,  inoltrando  tempestiva opposizione, ha sollevato una
eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 31  della legge regione
Umbria  3 agosto 1999, n. 24 per violazione degli art. 117 e 41 della
Costituzione.
    La  legge  impone al giudice di merito di valutare la rilevanza e
la  non  manifesta  infondatezza (che e' cosa diversa dalla manifesta
fondatezza) della questione.
    Il giudice di pace al proposito ritiene:
        che la questione sia rilevante attesoche' dalla sua soluzione
dipende  direttamente  la legittimita' del potere impositivo in forza
del quale e' stato emesso l'impugnato provvedimento.
        che  la questione non sia manifestamente infondata. Ed invero
le  vendite  "straordinarie"  sono  distinte dall'art. 15 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 114  in:  "vendite di liquidazione",
"vendite  di  fine  stagione"  e "vendite promozionali" una di queste
ultime  era in atto, come e' pacifico, nell'esercizio della opponente
al  momento della contestazione ex art. 31 legge regione Umbria n. 24
del 3 agosto 1999.
    Ma  soltanto  la disciplina delle prime due risulta delegata alle
Regioni  dal  comma  6  dell'art. 15  del citato decreto legislativo.
Sicche'  non  appare  ictu  oculi  infondato il ritenere che lo Stato
abbia  voluto  mantenere  in  materia  di vendite promozionali la sua
potesta' legislativa.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  per  violazione degli articoli 117 e 41
della Costituzione, dell'art. 31 della legge regione Umbria n. 24 del
3 agosto  1999  pubblicata  in  bollettino n. 44 dell'11 agosto 1999,
supplemento 1.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che a cura della cancelleria, gli atti del giudizio siano
trasmessi alla Corte costituzionale e che questa ordinanza letta alla
odierna  udienza,  sia  comunicata  ai  Presidenti  del Consiglio dei
ministri, della Regione dell'Umbria, e dei due rami del Parlamento.
        Foligno, addi' 16 ottobre 2001
                     Il giudice di pace: Cicioni
02C0187