N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dal giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra Brunozzi Angela S.a.s. e comune di Foligno Commercio - Regione Umbria - Vendite promozionali in periodi non consentiti dalla legge regionale - Sanzioni - Eccedenza dai limiti della competenza regionale trattandosi di materia riservata alla competenza del legislatore statale (d.lgs. n. 114/1998, art. 15) - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata. - Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31 - Costituzione, artt. 41 e 117.(GU n.13 del 27-3-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1088/00 promosso da: S.a.s. Brunozzi Angela di Garofalo Andrea e C. rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Turini e Alessandro Russo ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Foligno giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; Contro: comune di Foligno in persona del Sindaco rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Buttaro con delega a margine della comparsa di risposta giusta delega GC n. 8 dell'11 gennaio 2001, resistente. Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex legge n. 689/1981. La ditta ricorrente e' stata sanzionata per aver effettuato una vendita promozionale nel suo esercizio in Foligno al di fuori del periodo stabilito dalla legge regionale. La stessa, inoltrando tempestiva opposizione, ha sollevato una eccezione di incostituzionalita' dell'art. 31 della legge regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 per violazione degli art. 117 e 41 della Costituzione. La legge impone al giudice di merito di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza (che e' cosa diversa dalla manifesta fondatezza) della questione. Il giudice di pace al proposito ritiene: che la questione sia rilevante attesoche' dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimita' del potere impositivo in forza del quale e' stato emesso l'impugnato provvedimento. che la questione non sia manifestamente infondata. Ed invero le vendite "straordinarie" sono distinte dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in: "vendite di liquidazione", "vendite di fine stagione" e "vendite promozionali" una di queste ultime era in atto, come e' pacifico, nell'esercizio della opponente al momento della contestazione ex art. 31 legge regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999. Ma soltanto la disciplina delle prime due risulta delegata alle Regioni dal comma 6 dell'art. 15 del citato decreto legislativo. Sicche' non appare ictu oculi infondato il ritenere che lo Stato abbia voluto mantenere in materia di vendite promozionali la sua potesta' legislativa.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 117 e 41 della Costituzione, dell'art. 31 della legge regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999 pubblicata in bollettino n. 44 dell'11 agosto 1999, supplemento 1. Sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che questa ordinanza letta alla odierna udienza, sia comunicata ai Presidenti del Consiglio dei ministri, della Regione dell'Umbria, e dei due rami del Parlamento. Foligno, addi' 16 ottobre 2001 Il giudice di pace: Cicioni 02C0187