N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il 6 febbraio 2002 dalla Corte dei conti - sezione
del  controllo  sul  controllo  preventivo di legittimita' del d.P.R.
28 marzo 2000, n. 450

Agricoltura - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e
  forestali  -  Attribuzione  a detto Ministero dell'attivita' di: a)
  elaborazione  e  coordinamento  delle  linee  di politica agricola,
  agroalimentare e forestale; b) vigilanza amministrativa sugli enti,
  societa'  e agenzie operanti nel settore agricolo ed agroalimentare
  in  precedenza  soppressi; c) redazione di un programma, vincolante
  per   le   Regioni,  relativo  alle  risorse  utilizzabili  per  il
  finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione
  agricola  -  Condizionamento  della  operativita'  della disciplina
  delegata  alla  emanazione di provvedimenti da parte del Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ritenuta  necessita' di una legge
  quadro  per  l'indicazione  dei  limiti  alla  potesta' legislativa
  regionale  - Ritenuta necessita' di deliberazione del Consiglio dei
  ministri  per  gli  atti  di  indirizzo e coordinamento - Invasione
  della  sfera  di  competenza  regionale  -  Lesione  dell'autonomia
  finanziaria  delle  Regioni  -  Elusione  dei  limiti temporali per
  l'esercizio  della  legislazione  delegata  -  Eccesso  di delega -
  Riferimento all' ordinanza della Corte costituzionale n. 265/2000 -
  Riproposizione  di  questione  oggetto di restituzione atti per ius
  superveniens con ordinanza n. 382/01.
- D.lgs.  30  luglio  1999,  n. 300, artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78;
  d.lgs.  4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2,
  4  e  5;  d.lgs.  27  maggio  1999,  n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000,
  n. 188;  d.lgs.  29  ottobre  1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7;
  d.lgs.  29  ottobre  1999,  n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454;
  d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    In  Sezione  Centrale  di  controllo  di legittimita' su atti del
Governo   e  delle  Amministrazioni  dello  Stato  I  e  II  Collegio
nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo
2000,  con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
    Vista l'ordinanza n. 2/2000 del 7 settembre 2000, con la quale la
Sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di
costituzionalita' relativamente a detto regolamento;
    Vista  l'ordinanza  n. 382 del 22 novembre - 6 dicembre 2001, con
la  quale  la  Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli
atti alla Corte dei conti per un riesame della prospettata questione,
a  seguito  dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 in
data  18  ottobre  2001, che ha provveduto, tra l'altro, a sostituire
gli  articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la cui violazione e'
stata  denunciata  dalla  Corte  dei  conti  con  la citata ordinanza
n. 2/2000;
    Vista  la  nota  prot.  n. 500  in  data  28  dicembre  2001  del
Consigliere  delegato  al  controllo  sugli  atti dei Ministeri delle
attivita' produttive;
    Vista  la  relazione  prot.  n. 493  del  21  dicembre  2001  del
Consigliere  istruttore  dell'Ufficio  di  controllo  sugli  atti dei
Ministeri delle attivita' produttive;
    Vista  l'ordinanza  in  data  3  gennaio  2002,  con  la quale il
Presidente  della  Sezione  di  controllo di legittimita' su atti del
Governo   e  delle  Amministrazioni  dello  Stato  ha  convocato  per
l'adunanza odierna il I e il II Collegio della Sezione, ai fini della
pronuncia sulla legittimita' del decreto suindicato;
    Vista   la  nota  della  Segreteria  della  Sezione  centrale  di
controllo n. 4/02/P in data 3 gennaio 2002,
    Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
    Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Vista  la  deliberazione  n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle
Sezioni riunite della Corte dei conti:
    Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero;
    Sentiti i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
    Ritenuto in

                              F a t t o

    In   occasione   dell'esercizio   della   funzione  di  controllo
preventivo  di  legittimita'  sul  regolamento  di organizzazione del
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, adottato con d.P.R.
in  data  28  marzo  2000,  questa Sezione con ordinanza n. 2/2000 ha
sollevato  molteplici  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sulle
seguenti  norme  legislative, poste a fondamento del suddetto decreto
presidenziale:
        1) artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        2)  artt. 1,  2,  commi  1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, disciplinante il conferimento alle
regioni  delle  funzioni  amministrative  in materia di agricoltura e
pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
        3)  art. 2  del  decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
recante   disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi  di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a  norma  dell'articolo  55,  commi  14 e 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
    Con  detta  ordinanza  n. 2/2000 la Sezione stessa ha manifestato
dubbi in ordine alla legittimita' costituzionale dei seguenti decreti
legislativi, attinenti agli enti vigilati dal predetto Ministero:
        a)  d.lgs. 27 maggio 1999, n 165, concernente la soppressione
dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA;
        b)  d.lgs.  15  giugno  2000,  n  188,  recante  disposizioni
correttive ed integrative del precedente decreto n. 165;
        c)  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n 419, afferente al
riordino  del  sitema  degli  enti  pubblicii nazionali limitatamente
all'art. 6, commi 2, 5 e 7;
        d)  d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, relativo al riordinamento
dell'UNIRE;
        e)    d.lgs.   29   ottobre   1999,   n. 454,   inteso   alla
riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.
    I    dubbi   di   costituzionalita'   in   questione   ineriscono
essenzialmente  all'inosservanza  dei  limiti  posti  dalla  legge di
delegazione  n. 59  del  15  marzo  1997,  al  mancato rispetto delle
competenze  delle  regioni costituzionalmente garantite in materia di
agricoltura,  nonche'  all'illegittima  intestazione  della  funzione
statale di indirizzo e coordinamento.
    Al  riguardo  la  Corte  costituzionale,  considerato  che,  dopo
l'emanazione  della succitata ordinanza di rimessione, e' intervenuta
la   legge   costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,  la  quale  ha
provveduto,  tra l'altro, alla sostituzione degli articoli 117, 118 e
119  della  Costituzione, indicati tra le disposizioni costituzionali
violate,  con  ordinanza  n. 382  del 22 novembre 2001 ha disposto la
restituzione  degli  atti  alla Corte dei conti al fine di un riesame
della   questione   "stante   il  mutamento  complessivo  del  quadro
costituzionale di riferimento".
    Considerato in

                            D i r i t t o

    La    Sezione   aderendo   all'invito   rivoltole   dalla   Corte
costituzionale con la suindicata ordinanza n. 382 in data 22 novemhre
-  6  dicembre  2001  ritiene  di dover procedere ad un riesame delle
questioni  di  legittimita' costituzionale interessate dagli articoli
117,  118  e 119 della Costituzione, sostituiti rispettivamente dagli
articoli  3,  4  e  5  della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001,  recante  modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della
Costituzione.
    Procedendo ad un breve esame delle disposizioni costituzionali in
parola,  strettamente  finalizzato  alla soluzione delle questioni in
trattazione, la Sezione osserva guanto segue.
    Il   vigente   articolo   117   della   Costituzione,  introdotto
dall'articolo 3 di detta legge costituzionale n. 3/2001, ha capovolto
il  principio  della  tassativita' delle competenze legislative delle
Regioni,  in quanto, dopo aver affermato al primo comma che il potere
legislativo  spetta  sia  allo  Stato  che alle Regioni e deve essere
esercitato  "nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche' dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    degli   obblighi
internazionali",  con  il  secondo  comma  ha  provveduto  a  dettare
un'elencazione  tassativa  delle  materie  in  cui  allo  Stato viene
attribuita   una   potesta'   legislativa  esclusiva;  e,  mentre  il
successivo  terzo  comma  indica,  anch'esso  in  modo  tassativo, le
materie  di  legislazione  concorrente,  il  quarto comma sancisce la
potesta'  legislativa  da  ritenersi  esclusiva  per  tutte  le altre
materie in capo alle Regioni.
    Tali   disposizioni   comportano  in  generale  un  rafforzamento
dell'autonomia  legislativa  delle  Regioni;  in particolare poi, per
quanto   attiene   al   settore  "agricoltura  e  foreste"  contenuto
nell'elenco  di  cui all'abrogato articolo 117 della Costituzione, si
constata  che  lo  stesso  non  e'  piu'  compreso  tra le meterie di
legislazione  concorrente  previste  dal  vigente  articolo 117 della
Costituzione   e,   pertanto,   salvo   che  per  l'aspetto  relativo
all'"alimentazione",    deve   ritenersi   affidato   alla   potesta'
legislativa  esclusiva  delle  Regioni,  con  la conseguenza che allo
Stato  non  puo'  piu'  essere  riconosciuto  il  potere di fissare i
principi  fondamentali  della  materia  stessa  con  l'emanazione  di
leggi-cornice.
    L'autonomia  regionale  risulta  ampliata  anche  in  ordine alla
potesta' regolamentare, atteso che la stessa, a seguito delle recenti
modifiche   apportate   al   titolo   V  della  parte  seconda  della
Costituzione,  spetta  di regola alle Regioni, mentre appartiene allo
Stato soltanto nell'ambito della sua legislazione esclusiva.
    Quanto alla funzione amministrativa, l'abrogato art. 118 Cost. la
intestava  alle  Regioni  limitatamente alle materie in cui le stesse
erano  titolari  della funzione legislativa, secondo il principio del
parallelismo  tra  competenze legislative e amministrative: mentre il
vigente  art.  118  Cost.  la  attribuisce in via generale ai comuni,
salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio unitario, sia conferita "a
Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato  sulla  base dei
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza", di
guisa  che, pur uscendone compressa la potesta' regionale al riguardo
riceve  un  rafforzamento  la  potesta'  complessiva  delle autonomie
locali.
    Relativamente   all'autonomia   finanziaria  regionale  sotto  la
vigenza  del  precedente  art.  119  della Costituzione in dottrina e
nella  giurisprudenza  della Corte costituzionale si era affermato il
principio,  secondo  il  quale i poteri delle Regioni al riguardo non
assumevano  la  stessa  ampiezza  di  quelli  attinenti all'autonomia
legislativa,  che nelle materie di legislazione concorrente trovavano
un  limite nei principi fondamentali fissati con le leggi-cornice, ma
si  configuravano  soltanto  come  attuativi della legge statale, che
doveva  precedere  l'esercizio  di  detti  poteri  ed essere "tale da
delimitare  gli spazi operativi delle Regioni tanto in ordine al tipo
del   tributo   ...   quanto   in   ordine  al  momento  quantitativo
dell'imposizione"  (cfr.  C.C.  sent. n. 294/1990), atteso che l'art.
119  in  parola  rimetteva  alle leggi della Repubblica la fissazione
delle  forme  e  dei limiti dell'autonomia finanziaria delle Regioni;
leggi che poi, regolando in maniera pressoche' completa la disciplina
dei  tributi  regionali,  hanno  finito  per lasciare ben poco spazio
all'intervento normativo delle Regioni.
    Invece  con l'entrata in vigore della citata legge costituzionale
n. 3/2001  l'autonomia  finanziaria  delle Regioni dovrebbe ritenersi
sottoposta  ai principi fondamentali delle leggi-quadro, ma non anche
alla  normativa  statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del
sistema   tributario   figura   ora  annoverato  tra  le  materie  di
legislazione concorrente, mentre il nuovo art. 119 Cost. testualmente
dispone  che  i  comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
Regioni  stabiliscano  ed  applichino  tributi ed entrate proprie "in
armonia  con  la  Costituzione  e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario".
    Dopo  questi cenni in ordine alla portata delle recenti modifiche
al  titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione, la Sezione
ricorda  che  con  la  propria  ordinanza  n. 2/2000  ha testualmente
dichiarato  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale:
        1)  dell'art.  55,  comma  6,  del d.lgs. n. 300 del 1999 per
violazione  dell'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli
articoli  11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono
il rinvio dell'efficacia);
        2)  degli  artt. 33  e  34 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300,
nonche'  degli  artt.  1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76,
95,  117  e  118  della  Costituzione, nonche' delle norme in tema di
"agricoltura"   contenute  negli  statuti  delle  regioni  a  statuto
speciale,  in  relazione  alla  mancata  attuazione e alla violazione
degli  artt.  1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n.  59;
        3) in particolare, dell'art. 33 comma 3, lett. b), del d.lgs.
n. 300  del  1999  per  violazione dell'art. 76 della Costituzione in
relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59
del  1997  (che  non  consentono la attribuzione di nuove funzioni ai
Ministeri);
        3-bis)  in  subordine  dell'art. 78  del  decreto legislativo
n. 300  del 1999, nonche' degli artt 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4,
5,  del  decreto  legislativo  4  giugno 1997, n. 143, per violazione
degli  artt. 70,  76, 95, 117, e 118 della Costituzione nonche' delle
norme  in tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni
a  statuto  speciale  in  relazione  alla  mancata  attuazione e alla
violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        4)  degli  artt. 55,  comma  6, 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del
1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla
violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        4-bis)  in  subordine dell'art. 78 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 300, per violazione dell'art. 76 della Costituzione
in  relazione  alla  violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
        5)  dei  seguenti  decreti  legislativi:  a) d.lgs. 27 maggio
1999,  n. 165; b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; c) d.lgs. 29 ottobre
1999,  n. 419  (art.  6,  commi 2, 5 e 7); d) d.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 449;  e)  d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, per violazione dell'art.
76  della  Costituzione  in  relazione  alla violazione dell'art. 11,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        6)  dell'art. 2,  del  d.lgs.  30  aprile  1998,  n. 173  per
violazione  degli  artt.  117,  118 e 119 della Costituzione, nonche'
delle  norme  in  tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle
regioni a statuto speciale.
    I dubbi di costituzionalita' sopraelencati, secondo la menzionata
ordinanza    della   Corte   costituzionale   n. 382/2001   attengono
essenzialmente  a  norme  legislative che "sarebbero incostituzionali
perche'  non  autorizzate dal tenore della legge di delegazione n. 59
del  1997  e  perche'  attributive  di  nuove  funzioni  al  medesimo
Ministero  in  contraddizione sia con il riparto costituzionale delle
competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura sia con
i limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento".
    Al  riguardo,  la  Sezione,  in  conformita' alla richiesta della
Corte  costituzionale,  ritiene di dover circoscrivere il nuovo esame
alle  questioni  di costituzionalita' interessate dalla cennata legge
Cost.  n.   3/2001  con  gli  artt.  3,  4 e 5; eppertanto ritiene di
doversi occupare, non delle questioni indicate nei suddetti numeri 1,
3,  4,  4-bis  e 5, in quanto le stesse attengono a norme legislative
della  cui  costituzionalita' si dubita perche' non autorizzate dalla
menzionata  legge  di  delega  n. 59/1997,  ma soltanto di quelle sub
nn. 2, 3-bis e 6.
    Queste   ultime   questioni,   infatti,   riguardano   dubbi   di
legittimita' costituzionale di disposizioni legislative concernenti i
rapporti  tra  competenze  statali  e  regionali,  costituzionalmente
garantite,  dubbi  che  avendo  ad  oggetto la lesione dell'autonomia
regionale, ad avviso della Sezione, risultano ora corroborati, atteso
che   le   modifiche  costituzionali  di  cui  trattasi,  come  sopra
accennato, hanno in generale notevolmente ridotto le competenze dello
Stato  in  ambito  legislativo, amministrativo e finanziario, a tutto
vantaggio  di quelle delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle
Province  e dei comuni: e cio' e' particolarmente vero per il settore
dell'agricoltura, essendo stato lo stesso trasferito dal novero delle
materie  di legislazione regionale concorrente a quello degli oggetti
di legislazione regionale esclusiva.
    In  ordine  ai  compiti  di  disciplina  generale, elaborazione e
coordinamento  delle  linee  di  politica  agricola, agroalimentare e
forestale,  indirizzo  e  coordinamento attrubuiti al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  dal  citato  decreto presidenziale
n. 450  del  2000,  questa  Sezione  con detta ordinanza n. 2/2000 ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni
di  rango  primario,  che  hanno intestato tali funzioni al Dicastero
medesimo,  in  base  alla considerazione che le stesse possano essere
esercitate  soltanto in via legislativa tramite le leggi-cornice o in
via   amministrativa   con  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  di
competenza dell'organo collegiale di Governo, da adottarsi quindi con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
    Al   riguardo,   la   Sezione  e'  dell'avviso  che  i  dubbi  di
costituzionalita'  prospettati,  anziche'  dileguarsi, attualmente si
siano  rafforzati,  atteso che non e' piu' consentito fronteggiare le
esigenze  suindicate  con  leggi-guadro, essendo, come innanzi detto,
l'agricoltura  ora  compresa tra le materie assegnate alla competenza
legislativa   esclusiva   delle  regioni  mentre,  peraltro,  in  via
amministrativa  dovrebbe  ritenersi  tuttora  sussistente  in capo al
Consi-glio  dei  ministri  il  potere  di  indirizzo e coordinamento,
dacche'  lo  stesso  e'  stato  riconosciuto  ammissibile  anche  nei
confronti  delle  Regioni  a statuto speciale in tema di legislazione
primaria  dalla  costante  giurisprudenza  della Corte costituzionale
(cfr. sentenze nn. 340/1983, 177/1986, 195/1986 e 242/1989).
    L'art  3,  comma  2,  lettera b, del d.P.R. n. 450/2000 affida al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  la  gestione dei
procedimenti concernenti, tra l'altro la meccanizzazione agricola, in
base all'art 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n 173, sul quale la Sezione
del  controllo  con  la piu' volte menzionata ordinanza n. 2/2000, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale per violazione
degli artt. 117, 118 e 119 Cost., poiche' la meccanizzazione agricola
rientra nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale.
    Orbene, anche a quest'ultimo riguardo, i dubbi sulla legittimita'
costituzionale  dell'art. 2 di detto d.lgs. n. 173/1998 risultano ora
aggravati,  a  seguito  della cennata nuova disciplina costituzionale
delle  competenze  in campo legislativo, amministrativo e finanziario
nel settore dell'agricoltura.
    Pertanto,  la  Sezione  ritiene  che le questioni di legittimita'
costituzionale specificate in detta ordinanza n. 2/2000 siano tuttora
rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate.
                              P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara  la  permanenza  della  rilevanza  e della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale:
        1)  dell'art.  55.  comma  6,  del d.lgs. n. 300 del 1999 per
violazione  dall'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli
artt. 11  e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono il
rinvio dell'efficacia);
        2)  degli  articoli  33 e 34 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300
nonche'  degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5, del d.lgs. 4
giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118
della  Costituizione  nonche'  delle  norme  in tema di "agricoltura"
contenute   negli  statuti  delle  regioni  a  statuto  speciale,  in
relazione alle mancata attuazione e alla violezione degli artt. 1, 3,
4,  8,  11,  comma  1,  lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
        3)  in  particolare  dell'art. 33  comma  3,  lettera b), del
d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione
in  relazione  alla  violazione degli artt. 11 e seguenti della legge
n. 59  del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni
ai Ministeri);
        3-bis)  in  subordine  dell'art. 78  del  decreto legislativo
n. 300 del 1999, nonche' degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4,
5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli
artt. 70,  76,  95, 117 e 118 della Costituzione, nonche' delle norme
in  tema  di  "agricoltura"  contenute  negli statuti delle regioni a
statuto  speciale,  in  relazione  alla  mancata  attuazione  e  alla
violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e
14 delle legge 15 marzo 1997, n. 59;
        4) degli artt. 55, comma 6, 33 e 34 del d.lg. n. 300 del 1999
per  violazione  dell'art.  76  Cost.  in  relazione  alla violazione
dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        4-bis)  in  subordine dell'art. 78 del decreto legislativo 30
luglio  1999 n. 300 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in
relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
        5)  dei  seguenti  decreti  legislativi:  a) d.lgs. 27 maggio
1999,  n  165; b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; c) d.lgs. 29 ottobre
1999,  n. 419  (art. 6,  commi  2, 5 e 7); d) d.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 449;   e)   d.lgs.   29 ottobre   1999,   n. 454,  per  violazione
dell'art. 76   della   Costituzione   in  relazione  alla  violazione
dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
        6)  dell'art.  2  del  d.lgs.  30  aprile  1998,  n. 173, per
violazione  degli  artt. 117,  118  e 119 della Costituzione, nonche'
delle  norme  in  tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle
regioni a statuto speciale.
    Ordina  alla  segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria
della Corte costituzionale;
    Ordina   alla  segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche' di
comunicarla  ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
                       Il Presidente: Delfini
02C0188