N. 65 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Friuli-Venezia  Giulia - Disposizioni di legge in materia di
  personale  e uffici - Impugnazione in via principale del Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri  -  Intervenuta modifica del titolo V
  della   parte  seconda  della  Costituzione  con  soppressione  del
  controllo  preventivo  di costituzionalita' delle leggi regionali -
  Improcedibilita' del ricorso.
- Legge  Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 2000,
  artt. 9, 14 e 18.
- Costituzione,  artt.  3, primo comma, 39, quarto comma, 97, primo e
  terzo  comma, e 127; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4;
  d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 43.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 9, 14 e 18
della delibera legislativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia,   intitolata   "Disposizioni   in   materia  di  personale  e
organizzazione  degli  uffici"  (atto  consiliare  n. 132-bis),  gia'
approvata  una  prima  volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla
Presidenza  del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre
2000  ed  infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre
2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato   il   25 ottobre   2000,  depositato  in  cancelleria  il
3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18 dicembre  2001  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Ritenuto  che  con  il  ricorso  in  epigrafe  il  Presidente del
consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9,
14  e  18  della  delibera  legislativa  del  consiglio regionale del
Friuli-Venezia   Giulia,   intitolata  "Disposizioni  in  materia  di
personale   e   organizzazione   degli   uffici"   (atto   consiliare
n. 132-bis), gia' approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi
rinviata   dalla   Presidenza   del   Consiglio  con  telegramma  del
5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del
4 ottobre 2000;
        che  nel  ricorso  si  sostiene  che le indicate disposizioni
contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e
97,  primo  e  terzo  comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 4
dello   Statuto   speciale   regionale   approvato   con   la   legge
costituzionale   31 gennaio   1963,   n. 1   (Statuto  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia)  e  con  l'art. 43 del decreto del Presidente
della   Repubblica   25 novembre   1975,   n. 902   (Adeguamento   ed
integrazione  delle  norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  in  quanto  violerebbero "le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali" recate: a) dall'art. 2,
comma  1,  lettere a), h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,   di   previdenza   e  di  finanza  territoriale),  "con  le
conseguenti  disposizioni"  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29  (Razionalizzazione  della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); b)
dall'articolo  22,  commi  6,  8,  e 37 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica); c)
dall'art.  11,  comma  4,  "in  particolare lettere a) e) e g)" della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica  Amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
"con  le  conseguenti  disposizioni  delegate";  d) dall'articolo 41,
comma  3,  e  dall'art. 48,  comma  1,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); e) dal
"patto di stabilita' interno" (avente rilievo di interesse nazionale,
avuto  riguardo  agli  impegni  assunti  in  ambito  europeo), di cui
all'art.  28  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica  per  la stabilizzazione e lo sviluppo) ed all'art. 30 della
legge  23 dicembre  1999,  n. 448  [rectius 488] (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria  2000);  f)  dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri   30 dicembre   1993,  n. 593  (Regolamento  concernente  la
determinazione  e  la  composizione  dei  comparti  di contrattazione
collettiva  di  cui  all'art. 45,  comma  3,  del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi
al comparto regioni e autonomie locali;
        che  si  e'  costituita  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente
l'inammissibilita'  ed  infondatezza  della questione di legittimita'
costituzionale,  e,  quindi,  una  memoria  successiva,  nella  quale
argomenta  ampiamente  le  ragioni  dell'infondatezza  del ricorso ed
inoltre  rileva  che  una  delle  norme  impugnate,  l'art. 18  della
deliberazione  riapprovata,  non  aveva  formato  oggetto  del  primo
rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;
        che,  nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del
Consiglio  dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella
prima  delle  quali ha replicato alle argomentazioni della regione ed
ha  illustrato  i  riflessi  sul  presente  giudizio dell'intervenuta
modificazione  dell'art. 117  ed in generale del Titolo V della parte
seconda  della  Costituzione,  e nella seconda ha argomentato solo su
quest'ultimo punto;
        che  dal  suo  canto  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha
depositato   altra   memoria,   per   richiamare   le  sue  difese  e
ulteriormente  argomentare a favore dell'infondatezza della questione
concernente   l'art. 14   della   delibera   impugnata,   sulla  base
dell'art. 5-bis    del   decreto-legge   7 settembre   2001,   n. 343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle attivita' di protezione civile), convertito
con  modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi
anch'essa  sulle  conseguenze  sul  giudizio  della modificazione del
Titolo V della parte seconda della Costituzione.
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 17 del 2002 - a
seguito   della   modificazione   dell'art. 127  della  Costituzione,
introdotta  dall'art. 8  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3  (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
ed    in    particolare   della   soppressione   del   controllo   di
costituzionalita'  che,  in  base  al  testo  originario dello stesso
art. 127,  il  Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della
deliberazione regionale prima della promulgazione - ha ritenuto che i
ricorsi  introdotti  ai sensi del medesimo testo originario ed ancora
pendenti  diventino  improcedibili,  salva la facolta' del Governo di
impugnare  la  legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo
testo dell'art. 127;
        che,  conseguentemente,  il  ricorso in epigrafe, proposto ai
sensi   del   testo   originario  dell'art. 127  Cost.,  deve  essere
dichiarato improcedibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'improcedibilita' del ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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