N. 66 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione   e   competenza   in   materia   civile  -  Competenza
  territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza -
  Assoggettamento   alla  regola  del  foro  erariale  -  Prospettata
  irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e
  del   principio  di  eguaglianza  -  Possibilita'  di  una  diversa
  interpretazione  delle  norme  denunciate  - Manifesta infondatezza
  della questione.
- R.D. 31 ottobre 1933, n. 1611, art. 7; cod. proc. civ., art. 444.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 7 del regio
decreto  30 ottobre 1933, n. 1661 (Approvazione del testo unico delle
leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza e difesa in
giudizio  dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)
e   dell'art. 444  del  codice  di  procedura  civile,  promossi  con
ordinanze  emesse  il 20 maggio 2000 dal Tribunale di Castrovillari e
il  16 marzo  2000  dal Tribunale di Chieti, iscritte ai numeri 475 e
534 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 38 e 40, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'Istituto nazionale per la
previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  nonche'  gli  atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 gennaio  2002  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Alessandro  Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato
dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  pronunciata  il 20 maggio 2000, il
Tribunale  di  Castrovillari,  in  funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato  d'ufficio,  in  riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7
del  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo
unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa  in  giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato),  nella  parte  in  cui (dopo l'istituzione del giudice
unico e la soppressione del pretore, ai sensi del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, "Norme in materia di istituzione del giudice
unico  di primo grado") non consentirebbe piu' che le controversie di
primo  grado  in  materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in
cui  sia parte un'amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla
regola del foro erariale;
        che l'ordinanza e' stata pronunziata nel corso di un giudizio
proposto da un'invalida civile nei confronti del Ministero del Tesoro
e  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  per ottenere
l'accertamento  del  diritto all'indennita' di accompagnamento di cui
alla  legge  11 febbraio  1980,  n. 18 (Indennita' di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili), e la condanna dell'I.N.P.S.
al pagamento delle corrispondenti prestazioni;
        che,  secondo  il rimettente, dovendo trovare applicazione la
regola   generale   di  cui  all'art. 6  del  citato  regio  decreto,
sussisterebbe   l'incompetenza   territoriale  del  giudice  adito  -
eccepita  dal Ministero del tesoro - e la competenza del Tribunale di
Catanzaro, onde la rilevanza della questione;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva  che il diritto alle prestazioni garantite dall'art. 38 Cost.
esige  che,  quando esse non vengano riconosciute e si debba agire in
giudizio, l'esercizio del diritto di azione ex art. 24 Cost. non puo'
essere  ostacolato o limitato se non a tutela di ulteriori e distinti
interessi  meritevoli  di  analoga  o  superiore protezione, e che la
ratio  del  foro  erariale,  ossia l'esigenza di favorire l'esercizio
della   difesa   della   pubblica   amministrazione  concentrando  le
controversie  in  cui  essa  e'  parte  presso  i  fori  ove  ha sede
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  non  potrebbe  prevalere sulle
esigenze  di  tutela  del  diritto  alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali;
        che  sarebbe  poi  leso l'art. 3 Cost., per la violazione del
principio   di   ragionevolezza  e  per  la  disparita'  rispetto  al
trattamento  riservato  "al  soggetto invalido potenziale fruitore di
prestazioni  previdenziali"  ai  sensi  della  legge  12 giugno 1984,
n. 222  (Revisione  della disciplina della invalidita' pensionabile),
per  il  quale - attesa la legittimazione passiva del solo I.N.P.S. -
il foro erariale non potrebbe mai operare;
        che  con ordinanza pronunciata il 16 marzo 2000, il Tribunale
di  Chieti,  in  funzione  dei  giudice  del lavoro, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 444  cod.  proc.  civ., nella parte in cui,
disciplinando  la  competenza  territoriale  per  le  controversie in
materia  di  previdenza e assistenza obbligatorie, non prevede che ad
esse, ove sia parte un'amministrazione dello Stato, non si applichino
le  disposizioni sul foro erariale poste dall'art. 6 del r.d. n. 1611
del 1933;
        che l'ordinanza e' stata pronunziata nel corso di un giudizio
instaurato  dalla  vedova  (ed erede) di un invalido civile contro il
Ministero del Tesoro e l'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento, ai
sensi  dell'art. 3  del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento
recante  norme  sul  riordinamento  dei  procedimenti  in  materia di
riconoscimento  delle  minorazioni  civili  e  sulla  concessione dei
benefici  economici),  che  in vita l'invalido aveva avuto bisogno di
assistenza continua a norma dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988,
n. 508  (Norme  in  materia  di  assistenza  economica  agli invalidi
civili,   ai   ciechi   civili   ed  ai  sordomuti),  e  la  condanna
dell'I.N.P.S.  al  pagamento  dei  ratei  maturati dell'indennita' di
accompagnamento;   che  il  rimettente  -  premesso  che,  a  seguito
dell'istituzione  del giudice unico e della soppressione dell'ufficio
pretorile,  la competenza sulle controversie di cui all'art. 409 cod.
proc.  civ.  appartiene  in  primo  grado al tribunale in funzione di
giudice  del  lavoro,  ai  sensi  dell'art. 413  cod. proc. civ. come
modificato  dall'art. 8  dello stesso d.lgs. n. 51 del 1998, e quella
sulle  controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria indicate
dall'art. 442 cod. proc. civ., appartiene in primo grado al tribunale
in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede il
ricorrente  -  rileva  che  una  deroga  al  foro  erariale si desume
soltanto dall'art. 413 cod. proc. civ., mentre per le controversie ex
art. 442  la  deroga, gia' stabilita dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del
1933  per  i  giudizi  innanzi ai pretori e conciliatori, non sarebbe
piu' applicabile;
        che  peraltro  l'assoggettamento  di  tali  controversie alla
regola del foro erariale determinerebbe una disparita' di trattamento
lesiva  dell'art. 3  Cost.  in danno del diritto del cittadino avente
titolo    all'assistenza    obbligatoria   o   ad   una   prestazione
previdenziale,   rispetto   al   trattamento   predisposto   per   le
controversie di lavoro;
        che  sarebbe  leso,  inoltre,  l'art. 24  Cost. "in quanto il
previsto  spostamento  di  competenza  territoriale,  con i disagi ed
il maggior  costo  che  l'accentramento  comporta"  sarebbe  "tale da
incidere negativamente sul diritto ... di agire in giudizio", nonche'
l'art. 38 Cost. "in quanto risulta palesemente piu' gravosa la tutela
dei cittadini inabili";
        che  la  questione  sarebbe  rilevante, in quanto il giudizio
attiene  a  prestazioni  assistenziali  ed  in  esso e' convenuta una
pubblica amministrazione;
        che  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri  e'  intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
depositando    memoria   in   cui   sostiene   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza della questione;
        che  anche  l'I.N.P.S.  si  e'  costituito  nei  due giudizi,
depositando  memoria  in cui rileva che la competenza territoriale in
materia di lavoro e previdenza e' funzionale e percio' non derogabile
dalle  norme  eccezionali  sul  foro  erariale, e che le ordinanze di
rimessione   sono   basate  su  presupposto  interpretativo  erroneo,
giacche'  l'art. 7 faceva salve le normali regole di competenza per i
giudizi  dinanzi  ai  pretori,  considerando non la denominazione del
giudice,  ma  le  materie  da esso trattate, onde la sostituzione del
tribunale al pretore lascia immodificata la deroga al foro erariale.
    Considerato   che   i   giudizi  introdotti  dalle  ordinanze  di
rimessione, pur diretti contro norme diverse, possono essere riuniti,
in quanto le questioni proposte concernono il medesimo oggetto;
        che   le   ordinanze   muovono   entrambe   dal   presupposto
interpretativo   secondo   cui  il  foro  erariale  sarebbe  divenuto
applicabile  alle  controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria,  nelle  quali sia parte un'amministrazione dello Stato,
in  quanto  la  soppressione  dell'ufficio  pretorile,  disposta  dal
decreto  legislativo  n. 51  del  1998, avrebbe reso inapplicabile la
previsione  dell'art. 7  del  regio  decreto n. 1611 del 1933, che in
precedenza  sottraeva  al  foro erariale le cause attribuite in primo
grado - come quelle in esame - alla competenza del pretore;
        che  tale  presupposto interpretativo risulta disatteso dalle
decisioni  con  le  quali  la  Corte  di  cassazione - affrontando il
problema della sorte della competenza territoriale sulle controversie
di  cui  trattasi  dopo l'istituzione del giudice unico - ha ritenuto
che  nell'art. 7  del  r.d.  n. 1611  del  1933  il  riferimento alle
controversie  di  competenza  in  primo  grado  del  pretore  si deve
intendere   sostituito   dal   riferimento   alle  controversie  gia'
attribuite    in   primo   grado   alla   competenza   del   pretore,
successivamente passate al tribunale in composizione monocratica;
        che   a  tale  conclusione  il  giudice  di  legittimita'  e'
pervenuto  sulla  base del primo comma dell'art. 244 del d.lgs. n. 51
del  1998,  il quale, in via generale, ha disposto che "salvo che sia
diversamente  previsto  dal  presente  decreto  e  fuori  dei casi di
abrogazione  per  incompatibilita',  quando  leggi  o  decreti  fanno
riferimento  ad  uffici  o  organi  giudiziari  da  esso soppressi il
riferimento  si  intende  agli  uffici  agli  organi  cui  sono state
trasferite le relative funzioni";
        che,   nella   specie,   la   competenza  sulle  controversie
assistenziali  e previdenziali e' stata trasferita al tribunale, come
emerge  dall'art. 444,  primo  comma, del codice di procedura civile,
nel  testo  sostituito dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, che ha
pure  sostituito  il  termine  "pretore"  con  quello "tribunale" nel
secondo comma di tale norma;
        che  -  essendo  dunque  possibile,  come  rivela  l'indicato
orientamento giurisprudenziale, la possibilita' di un'interpretazione
delle  norme  denunciate,  nel  senso  della conservazione della loro
sottrazione  in  primo  grado  alla  regola  del  foro  erariale - le
questioni  proposte  dalle  ordinanze di rimessione sulla base di una
diversa   interpretazione  devono  essere  dichiarate  manifestamente
infondate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche   sulla   rappresentanza   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato)  e dell'art. 444 del
codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento
agli   artt. 3,   24  e  38  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
Castrovillari  e  dal  Tribunale  di  Chieti,  con  le  ordinanze  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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