N. 67 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  pubblica  -  Medici  universitari - Esercizio dell'attivita'
  assistenziale    intramuraria    (esclusiva)    o    dell'attivita'
  libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata
  violazione  dei  principi  di  coerenza  e  razionalita'  e di buon
  andamento  dell'amministrazione  - Sopravvenuta modifica del quadro
  normativo  di  riferimento  -  Restituzione  degli  atti al giudice
  rimettente.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Medici  universitari  - Attivita' di assistenza
  esclusiva  quale  requisito  per la direzione delle strutture e dei
  programmi  -  Prospettata  violazione  del principio dell'autonomia
  universitaria  e  dei  principi  della legge delega - Modificazioni
  sopravvenute  del  quadro  normativo  di riferimento - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, da 1 a 6 e da
  8 a 11, e art. 3.
- Costituzione,  artt.  33  e 76 (in relazione alla legge 30 novembre
  1998, n. 419, art. 6, comma 1, lettera b).
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 3 e 5,
commi  da  1  a  11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina   dei   rapporti  fra  Servizio  sanitario  nazionale  ed
universita',  a  norma  dell'art.  6  della  legge  30 novembre 1998,
n. 419),  promossi  con  27  ordinanze  emesse  il  5 luglio 2000 dal
Tribunale   amministrativo   regionale   del   Lazio,   sezione  III,
rispettivamente  iscritte  ai nn. da 524 a 550 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di costituzione di L. C. ed altri, di F. F., di
D.V.  M.  ed  altri e della S.O.I. - Societa' Oftalmologica italiana,
nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
sezione  III,  solleva,  con  ventisette  ordinanze del 5 luglio 2000
(pervenute  alla Corte il 31 maggio e il 1 giugno 2001), questione di
legittimita'  costituzionale  delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo  21 dicembre  1999,  n. 517  (Disciplina dei rapporti fra
Servizio  sanitario  nazionale  ed  universita',  a norma dell'art. 6
della   legge   30 novembre   1998,  n. 419):  art. 5,  comma  8,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1
a 6 e da 8 a 11, nonche' art. 3 - quest'ultimo nella parte in cui non
prevede  una  partecipazione  diretta degli organi universitari nelle
scelte   delle   aziende   ospedaliero-universitarie  in  materia  di
collegamento tra le attivita' di assistenza, didattica e ricerca - in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;
        che  le  ordinanze,  con argomentazioni pressoche' identiche,
censurano  l'art. 5,  comma  8,  del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale
stabilisce  un  termine  perentorio  entro il quale i professori ed i
ricercatori  universitari  delle  facolta'  di  medicina  e chirurgia
(infra:  medici  universitari)  esercitano  o  rinnovano  l'opzione -
prevista  dal  comma  7  - per l'esercizio di attivita' assistenziale
intramuraria  (c.d.  attivita'  assistenziale  esclusiva),  ovvero di
attivita'   libero-professionale  extramuraria,  disponendo  che,  in
mancanza  di  comunicazione,  si  intende  effettuata  l'opzione  per
l'attivita' assistenziale esclusiva;
        che,  ad  avviso  dei  rimettenti,  la  norma, fissando detto
termine   indipendentemente   dalla  individuazione  delle  strutture
destinate allo svolgimento dell'attivita' assistenziale intramuraria,
si  porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto   la   loro   preventiva   identificazione  configurerebbe  un
presupposto  dell'opzione  e,  proprio  per  questo,  la disposizione
inciderebbe   negativamente   sulla   compenetrazione  tra  attivita'
assistenziale  ed  attivita' didattico-scientifica, in violazione dei
principi di coerenza e razionalita' dell'ordinamento, nonche' di buon
andamento dell'amministrazione;
        che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 5,
comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese
e  connesse  - ossia i commi da 1 a 6 e da 8 a 11 - nonche' l'art. 3,
nella   parte  riguardante  l'organizzazione  interna  delle  aziende
ospedaliero-universitarie,  recherebbero  vulnus  agli  artt. 33 e 76
della Costituzione;
        che,  in  particolare,  la  configurazione  dell'opzione  per
l'attivita'    assistenziale    esclusiva    quale    requisito   per
l'attribuzione  degli  incarichi di direzione dei programmi di cui al
comma   4   della   norma   impugnata   violerebbe  il  principio  di
compenetrazione  tra  attivita'  sanitaria assistenziale ed attivita'
didattica   e   di  ricerca  scientifica,  assoggettando  l'attivita'
assistenziale  svolta  dal  medico  universitario alle determinazioni
organizzative      del      direttore      generale      dell'azienda
ospedaliero-universitaria,    in    contrasto    con   il   principio
dell'autonomia universitaria;
        che, secondo i giudici a quibus, agli organi dell'universita'
sarebbero  stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli
interessi  concernenti  l'insegnamento  e  la ricerca scientifica, in
considerazione   sia   dei   poteri   attribuiti   al  direttore  del
dipartimento,   sia  della  circostanza  che  questi  risponde  della
programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e
sarebbe    tenuto   a   privilegiare   le   esigenze   dell'attivita'
assistenziale   rispetto   a   quelle   dell'attivita'   didattica  e
scientifica,  cosi'  da  non  poter  garantire  lo  svolgimento delle
attivita'  assistenziali  "funzionali alle esigenze della didattica e
della ricerca", in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
        che,  ad  avviso  dei  rimettenti,  "la normativa delegata in
materia  di  opzione"  (ossia  l'art. 5,  commi da 1 a 6 e da 8 a 11,
nonche'  l'art. 3  del  d.lgs.  n. 517  del  1999 "in parte qua"), si
porrebbe  in  contrasto  con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in
quanto  il  divieto  di  attribuire  al medico universitario, che non
abbia  scelto l'attivita' assistenziale esclusiva, la direzione delle
strutture  e  dei  programmi  finalizzati alla integrazione di queste
attivita' non garantirebbe "la coerenza fra l'attivita' assistenziale
e  le  esigenze  della  formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1,
lettere  b  e  c  della  legge  n. 419  del 1998) e realizzerebbe una
modificazione  dello  stato giuridico del personale universitario, in
violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in tutti
i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente,
chiedendo  che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate;
        che,  ad  avviso  della  difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio
2000,  n. 254,  attribuendo  ai  medici  universitari  la facolta' di
esercitare  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria in regime
ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture
e      di      spazi     idonei     all'interno     delle     aziende
ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure
riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;
        che,   secondo  l'interveniente,  detta  norma,  fissando  un
termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe
legata  da  alcun  nesso  con  il  comma  7,  e,  comunque,  i medici
universitari,  allorquando  effettuano  la  scelta,  sono consapevoli
degli effetti che ne derivano;
        che,   ad   avviso   dell'Avvocatura,   le  censure  riferite
all'art. 5,  comma  7,  cit.,  ed  alle disposizioni ad esso sottese,
sarebbero  infondate,  in  quanto  gli  incarichi  di  direzione  dei
programmi  del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici
universitari  i  quali,  scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano
piena disponibilita' per la loro realizzazione;
        che,  secondo  la  difesa  erariale,  le  norme censurate non
violerebbero   il   principio   di   compenetrazione   tra  attivita'
assistenziale  ed  attivita' didattica e di ricerca in riferimento ai
medici  universitari  che  scelgono  il  rapporto  non esclusivo, sia
perche' essi continuano a svolgere l'attivita' di ricerca e didattica
strumentale  rispetto a quella assistenziale, sia perche', applicando
correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata
una   convergenza   delle   strutture   sanitarie  ed  universitarie,
attribuendo priorita' all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del
singolo e della collettivita';
        che,  a  suo  avviso,  le  censure riferite all'art. 76 della
Costituzione  sarebbero  infondate, poiche' la legge-delega ha inteso
rafforzare  la  collaborazione  tra  universita' e Servizio sanitario
nazionale, realizzando la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le
esigenze    della   formazione   e   della   ricerca   anche   grazie
all'organizzazione  dipartimentale  e  alle opportune disposizioni in
materia  di  personale, stabilendo principi correttamente attuati dal
d.lgs. n. 517 del 1999;
        che  nei  giudizi  instaurati  con le ordinanze di rimessione
iscritte  al  n. 531  ed  al  n. 539 del registro ordinanze dell'anno
2001,  si  sono  costituiti  i ricorrenti ed in quelli promossi dalle
ordinanze  iscritte  al  n. 533  ed  al n. 549 si sono costituiti due
interventori  nei  processi  principali,  chiedendo  che le questioni
siano accolte;
        che,  in  particolare,  i ricorrenti costituiti nel primo dei
giudizi  sopra  indicati sostengono che il sopravvenuto d.lgs. n. 254
del 2000 non influirebbe sulla fondatezza delle argomentazioni svolte
dal   Tribunale  amministrativo  regionale,  deducono  che  le  norme
censurate violerebbero anche l'art. 9 della Costituzione ed impugnano
altresi'   l'art. 72   della   legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  in
riferimento agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione;
        che,  secondo  i  ricorrenti costituiti nel giudizio promosso
dall'ordinanza  iscritta  al  n. 539 del registro ordinanze dell'anno
2001,   le   disposizioni  censurate  violerebbero  il  principio  di
compenetrazione  tra attivita' didattica di ricerca ed assistenziale,
confermato dalla sopravvenuta sentenza della Corte n. 71 del 2001;
        che gli interventori nei processi principali costituitisi nel
giudizio davanti a questa Corte hanno fatto proprie le argomentazioni
svolte dal Tribunale amministrativo regionale insistendo affinche' le
norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.
    Considerato  che l'identita' delle norme impugnate, delle censure
proposte   e   dei  parametri  costituzionali  invocati,  nonche'  la
coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione
rendono opportuna la riunione dei giudizi;
        che,  nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  questa  Corte, con
ordinanza  n. 394  del  2001, ha affermato che gli atti legislativi e
regolamentari,  nonche' la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle
ordinanze   di  rimessione  hanno  influito  sul  complessivo  quadro
normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili
delle   questioni   di   legittimita'   costituzionale,  richiedendo,
conseguentemente,  un  nuovo  esame da parte dei giudici a quibus dei
termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;
        che  le  argomentazioni  svolte in detta ordinanza conservano
validita'  anche  in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto
del presente giudizio;
        che,  pertanto, alla luce delle modificazioni sopra indicate,
gli  atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinche' procedano
ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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