N. 70 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianita' - Sospensione del trattamento pensionistico - Deroga - Mancata estensione del beneficio della deroga ai lavoratori autonomi (a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti) - Prospettata, irrazionale, disparita' di trattamento, con lesione della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. - D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 1, comma 2, lettera c). - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.13 del 27-3-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e Giampaolo Racchetti, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Franco Bile; Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1999, il Tribunale di Bolzano nel giudizio di appello promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la riforma della sentenza n. 523 del 1996 del pretore di Bolzano - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 14 dicembre 1992, n. 438 (rectius: art. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianita' per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro; che, nella specie, la domanda di pensione di anzianita', presentata all'I.N.P.S. dal lavoratore autonomo (artigiano) in data 29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo l'Istituto, la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori dipendenti per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge fosse intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro o fosse iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto; che - secondo il tribunale rimettente - l'esclusione dei lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al blocco dei trattamenti pensionistici di anzianita' configurerebbe un'irrazionale discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost; che sarebbe altresi' violato l'art. 38, secondo comma, Cost., poiche' i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un determinato periodo, della tutela economica che il rapporto assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione dell'attivita' di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria, privandoli - con norma successiva, non prevedibile al momento della loro scelta - dei mezzi adeguati, gia' ad essi garantiti dalla legge; che si e' costituito l'I.N.P.S. sostenendo l'infondatezza della questione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato che - come gia' rilevato da questa Corte (ordinanza n. 18 del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianita', posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in un processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianita', dettato inizialmente dalla necessita' di un contingente intervento di ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa previdenziale; che in questo contesto le specifiche e limitate deroghe al blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che "la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalita' politica riservata al legislatore" (ordinanza citata); che inoltre le rimarchevoli differenze esistenti tra la fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di quest'ultimo un idoneo tertium comparationis (ordinanza n. 133 del 2001; sentenza n. 416 del 1999); che infine la garanzia dell'art. 38 della Costituzione e' legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa nella cessazione dell'attivita' lavorativa per ragioni di eta' e non anche quelli - quali le pensioni di anzianita' nel regime precedente alla menzionata riforma - il cui presupposto consista nella sola maturazione di una determinata anzianita' contributiva (sentenza n. 416 del 1999, cit.); che, pertanto, la questione di costituzionalita' e' manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0236