N. 70 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  - Pensioni di anzianita' - Sospensione del
  trattamento   pensionistico  -  Deroga  -  Mancata  estensione  del
  beneficio  della  deroga  ai  lavoratori  autonomi (a differenza di
  quanto   previsto  per  i  lavoratori  dipendenti)  -  Prospettata,
  irrazionale,  disparita' di trattamento, con lesione della garanzia
  previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
- D.L.  19 settembre 1992, n. 384 (convertito nella legge 14 novembre
  1992, n. 438), art. 1, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
lettera  c),  del  decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384 (Misure
urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
nonche'  disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992,
n. 438,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  26 novembre  1999  dal
Tribunale  di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
nazionale  di  previdenza  sociale  (I.N.P.S.) e Giampaolo Racchetti,
iscritta  al  n. 600  del  registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 gennaio  2002  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Alessandro  Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato
dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il  Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  26 novembre  1999, il
Tribunale  di  Bolzano nel giudizio di appello promosso dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la
riforma  della  sentenza  n. 523 del 1996 del pretore di Bolzano - ha
dichiarato  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt. 3  e  38 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,   comma  2,  lettera  c),  della  legge
14 dicembre  1992, n. 438 (rectius: art. 1 decreto-legge 19 settembre
1992,  n. 384, "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni fiscali", convertito in
legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche
ai   lavoratori   autonomi   la   deroga   alla   sospensione   della
corresponsione  del  trattamento  pensionistico  di anzianita' per il
periodo  compreso  tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge
ed  il  31 dicembre  1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i
quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;
        che,  nella  specie,  la  domanda  di pensione di anzianita',
presentata  all'I.N.P.S.  dal lavoratore autonomo (artigiano) in data
29 luglio  1993,  era  stata  accolta  tenendo  conto,  ai fini della
decorrenza,  del  citato  periodo  di sospensione, in quanto, secondo
l'Istituto,  la  deroga  alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2,
lettera  c)  del  citato  decreto-legge, riguardava i soli lavoratori
dipendenti  per  i quali anteriormente alla data di entrata in vigore
del  decreto-legge  fosse  intervenuta  l'estinzione  del rapporto di
lavoro  o  fosse  iniziato  il  periodo  di  preavviso  connesso alla
risoluzione del rapporto;
        che  -  secondo  il  tribunale  rimettente - l'esclusione dei
lavoratori   autonomi  dal  beneficio  della  deroga  al  blocco  dei
trattamenti pensionistici di anzianita' configurerebbe un'irrazionale
discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost;
        che sarebbe altresi' violato l'art. 38, secondo comma, Cost.,
poiche'  i  lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un
determinato   periodo,   della   tutela  economica  che  il  rapporto
assicurativo   aveva  loro  garantito  al  momento  della  cessazione
dell'attivita'  di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria,
privandoli  -  con norma successiva, non prevedibile al momento della
loro scelta - dei mezzi adeguati, gia' ad essi garantiti dalla legge;
        che  si  e'  costituito  l'I.N.P.S. sostenendo l'infondatezza
della questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la sollevata questione di legittimita' costituzionale
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
    Considerato  che  - come gia' rilevato da questa Corte (ordinanza
n. 18  del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianita',
posto  dal  menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in
un   processo   di   radicale  riconsiderazione  del  trattamento  di
anzianita',  dettato  inizialmente dalla necessita' di un contingente
intervento  di  ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato
nella  riforma  pensionistica  introdotta  dalla legge 8 agosto 1995,
n. 335    (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
complementare),   mirante   ad   incidere   stabilmente  sulla  spesa
previdenziale;
        che  in  questo  contesto le specifiche e limitate deroghe al
blocco  suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura
eccezionale  e  non  sono  suscettibili di estensione, atteso che "la
scelta  di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure
di  blocco  rientra  a  pieno  titolo nella sfera di discrezionalita'
politica riservata al legislatore" (ordinanza citata);
        che  inoltre  le  rimarchevoli  differenze  esistenti  tra la
fattispecie  del  lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non
consentono   di   riconoscere   nella   disciplina  previdenziale  di
quest'ultimo  un  idoneo  tertium comparationis (ordinanza n. 133 del
2001; sentenza n. 416 del 1999);
        che  infine  la  garanzia  dell'art. 38 della Costituzione e'
legata  allo  stato  di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra
gli  altri,  i  trattamenti  pensionistici  che trovano la loro causa
nella  cessazione dell'attivita' lavorativa per ragioni di eta' e non
anche  quelli - quali le pensioni di anzianita' nel regime precedente
alla  menzionata  riforma  -  il  cui presupposto consista nella sola
maturazione  di  una  determinata  anzianita'  contributiva (sentenza
n. 416 del 1999, cit.);
        che,   pertanto,   la   questione   di  costituzionalita'  e'
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  2, lettera c), del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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