N. 72 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Liguria  -  Sanita'  -  Soppressione  delle unita' sanitarie
  locali   -   Trasferimento   dei   rapporti  debitori  pregressi  -
  Legittimazione  sostanziale  e  processuale delle aziende sanitarie
  locali  - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle
  parti   e   del   diritto   di   difesa   -  Sopravvenuta  modifica
  costituzionale  del  parametro  di riferimento - Restituzione degli
  atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge  della  Regione  Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle
gestioni   liquidatorie   in  campo  sanitario  costituite  ai  sensi
dell'art. 2,   comma  14,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549),
promossi  con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La
Spezia,  il  20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre
2000  dal  Tribunale  di  Genova  e  il 23 maggio 2001 dalla Corte di
appello  di  Genova,  rispettivamente iscritte al n. 802 del registro
ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie
speciale,  dell'anno  2000  e  nn. 10,  11  e  33, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il
12 ottobre    2000,    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000,   n. 26   (Estinzione  delle  gestioni  liquidatorie  in  campo
sanitario  costituite  ai  sensi  dell'art. 2,  comma 14, della legge
28 dicembre   1995,   n. 549),   in   riferimento  all'art.117  della
Costituzione  [r.o.  n. 802  del  2000],  il  Tribunale  di Milano, V
sezione   civile,  con  ordinanza  emessa  il  20 dicembre  2000,  ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della
legge  della  Regione  Liguria  24 marzo  2000, n. 26, in riferimento
all'art.117  della  Costituzione [r.o. n. 143 del 2001], il Tribunale
di  Genova,  con  Ordinanza  emessa  il 21 dicembre 2000 ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della legge
della  Regione  Liguria  24 marzo  2000,  n. 26,  in riferimento agli
artt. 3,  24,  e  117  della Costituzione [r.o. n. 180 del 2001] e la
Corte  di  appello  di  Genova,  sezione  I  civile, con ordinanza il
23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1  e  2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000,
n. 26,  in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione
[r.o. n. 584 del 2001];
        che  le  ordinanze,  con argomentazioni pressoche' identiche,
censurano  gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000,  n. 26  nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unita'
sanitarie  locali,  invece  che  alla  Regione,  la  titolarita' e la
legittimazione,  sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle
soppresse unita' sanitarie locali;
        che  i  giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1,
della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724  e  2, comma 14, della legge
28 dicembre  1995,  n. 549  -  nell'ambito  del riordino del Servizio
sanitario  nazionale  disposto  dal  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite
aziende  sanitarie  locali  i  debiti  ed i crediti facenti capo alle
gestioni  pregresse  delle unita' sanitarie locali, e prevedono a tal
fine   l'istituzione   di   gestioni   a   stralcio,  successivamente
trasformate in gestioni liquidatorie;
        che,  al  riguardo,  i  rimettenti  richiamano il consolidato
orientamento  della  Corte  di  cassazione,  secondo  cui le predette
disposizioni  avrebbero  determinato una successione ex lege a titolo
particolare  delle  regioni  nei rapporti di credito e di debito gia'
facenti capo alle unita' sanitarie locali;
        che,  peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore
le  norme  regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione
delle   gestioni  liquidatorie  ed  hanno  previsto  che  i  rapporti
giuridici  gia'  facenti  capo  alle  unita' sanitarie locali ed agli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico, ancorche'
oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto
trasferiti  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ed  ai predetti
istituti,   ai   quali   restano   attribuite  la  titolarita'  e  la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
        che,  ad  avviso  dei giudici rimettenti, detto trasferimento
altererebbe   l'eguaglianza   delle   parti   "sia   nella   sostanza
obbligatoria   che   nel   processo",  in  quanto,  relativamente  ad
un'obbligazione  di  diritto  comune,  viene  sostituito d'imperio il
soggetto  debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto
istituendosi   "una   forma   di  liberazione  del  debitore  diversa
dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
        che sarebbe altresi' violato il diritto alla difesa, il quale
esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a
lite  iniziata,  la  Regione  sottrae  se  stessa "alla soggettivita'
processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come
parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
        che  infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del
Servizio   sanitario   nazionale,  in  quanto,  onerando  le  aziende
sanitarie  locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale
aveva  inteso  porre  a carico delle regioni, contrasterebbero con il
principio  secondo  il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi
da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita';
        che   con   distinti  atti,  di  contenuto  in  larga  misura
coincidenti,  si e' costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria,
parte   nei   processi  principali,  chiedendo  l'inammissibilita'  o
comunque    l'infondatezza    della    questione    di   legittimita'
costituzionale.
    Considerato  che l'identita' delle norme impugnate, delle censure
proposte   e   dei  parametri  costituzionali  invocati,  nonche'  la
coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione
rendono opportuna la riunione dei giudizi;
        che la questione di legittimita' costituzionale ha ad oggetto
gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che
prevedono  la  cessazione  delle  gestioni  liquidatorie delle unita'
sanitarie  locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici
alle   aziende   sanitarie  locali  istituite  a  norma  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992;
        che  le  norme  impugnate  sono state censurate dai giudici a
quibus in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
        che,   successivamente  alla  pronuncia  delle  ordinanze  di
rimessione,  e'  entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione",  la  quale,  tra  l'altro,  all'art. 3  ha  sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
        che  pertanto,  essendo  stata  modificata  una  delle  norme
costituzionali  invocate  come  parametro  di  giudizio, si impone la
restituzione  degli  atti ai giudici a quibus affinche' riesaminino i
termini  della  questione  alla  luce  dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Ordina  la  restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al
Tribunale  di  Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte di appello
di Genova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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