N. 76 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Lombardia  -  Commercio  - Vendite promozionali - Condizioni
  limitative  -  Difformita'  dalla  disciplina statale del settore -
  Intervenuta  modifica costituzionale del parametro di riferimento -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge della
Regione  Lombardia  3 aprile  2000,  n. 22  [Attuazione  dell'art. 15
(Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo  4,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59"],
promosso  con  ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace
di  Morbegno  nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia
s.p.a  nei  confronti  del comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  nel corso del giudizio di opposizione, proposto ex
artt. 22  e  23  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, dalla Grand
Vision   s.p.a.  avverso  l'ordinanza  ingiunzione  emessa  nei  suoi
confronti  dal  comune di Piantedo, il giudice di pace di Morbegno ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
all'art. 117  della Costituzione, della legge della Regione Lombardia
3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie)
del  d.lgs.  31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al  settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59"];
        che  secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone
limitazioni  alle  vendite  promozionali non contemplate dall'art. 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest'ultima
norma  non  demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito
alle vendite straordinarie;
        che   il   giudice   a  quo  dopo  aver  sospeso  l'ordinanza
ingiunzione  opposta,  ha  rilevato  che  il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dall'esito  della  presente questione di
legittimita' costituzionale;
        che   e'   intervenuta  in  giudizio  la  Regione  Lombardia,
eccependo,  in  via  preliminare, l'inammissibilita' della questione,
sia  perche' il giudice rimettente, con l'emissione dell'ordinanza di
sospensione,  avrebbe  consumato  il  proprio  potere  decisorio, sia
perche' la questione e' stata posta con riferimento all'intera legge,
e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della medesima.
    Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione  di  legittimita' costituzionale, e' stata promulgata ed e'
entrata  in  vigore  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione), il
cui   articolo   3   ha   totalmente   modificato   l'art. 117  della
Costituzione, invocato come parametro nel giudizio a quo;
        che  in  considerazione  di tale modifica, che va ad innovare
l'intero  quadro  normativo,  si  rende preliminarmente necessaria la
restituzione  degli  atti  al  giudice rimettente perche' riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Morbegno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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