N. 79 SENTENZA 1 - 21 marzo 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Dichiarazioni  rese  da un
  parlamentare nel corso di un'intervista pubblicata su un quotidiano
  -  Giudizio  penale  per  diffamazione col mezzo della stampa a suo
  carico   -   Deliberazione   di   insindacabilita'   della   Camera
  d'appartenenza  -  Conflitto  tra  poteri  dello Stato promosso dal
  Giudice   dell'udienza   preliminare  del  Tribunale  di  Roma  nei
  confronti  della  Camera  dei  deputati - Totale coincidenza tra le
  dichiarazioni  contenute nell'intervista e le opinioni espresse dal
  deputato nella seduta della Conferenza dei capigruppo - Sussistenza
  del  nesso con le funzioni parlamentari - Spettanza alla Camera dei
  deputati   del   potere   di   affermare  l'insindacabilita'  delle
  dichiarazioni rese dal deputato.
- Deliberazione della Camera dei deputati 28 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo
2000  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse dal
deputato  Giuseppe Pisanu nei confronti di S.A., promosso dal giudice
per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Roma, con ricorso
notificato   il   21 dicembre  2000,  depositato  in  cancelleria  il
9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 gennaio  2002  il  giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nell'ambito  di  un  procedimento  penale  per il reato di
diffamazione  col  mezzo  della stampa a carico del deputato Giuseppe
Pisanu,  il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha
sollevato,   con   ricorso  in  data  18 maggio  2000,  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla  delibera  adottata  dalla Assemblea il
28 marzo  2000,  con  cui  sono state ritenute insindacabili, a norma
dell'art. 68,  primo  comma, della Costituzione, le dichiarazioni per
le quali e' pendente il procedimento penale.
    Il  fatto  per  il quale e' stato chiesto il rinvio a giudizio si
riferisce  a  frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu
nel   corso  di  un'intervista  pubblicata  l'11 settembre  1998  dal
quotidiano   "La   Repubblica"  sotto  il  titolo  "Camera,  concorso
avvelenato.   Forza   Italia   accusa:   quei   quiz  ci  diffamano".
Nell'intervista  il  deputato  Pisanu  aveva  criticato  il tenore di
alcuni  quiz  predisposti  per  le  preselezioni del concorso a venti
posti  di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il
cui  nome  figurava  in  uno  dei  quiz  insieme  al proprio, l'aveva
definita "delatrice prezzolata e di facili costumi".
    Il  giudice  ricorrente  ritiene  che  la Camera abbia esercitato
illegittimamente   il   proprio   potere,   giacche'  le  espressioni
addebitate   all'on. Pisanu   sarebbero   estranee   alla   sfera  di
operativita'  dell'art. 68,  primo comma, della Costituzione Rilevato
che  "l'on. Pisanu ha affermato di manifestare a titolo personale" le
opinioni  ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude,
contrariamente  a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per
le  autorizzazioni  a  procedere, che tali espressioni possano essere
state  pronunciate  nel  corso  della  Conferenza  dei presidenti dei
gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.
    Cio' premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di
questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, della Costituzione
non  si  estende  a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a
quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere
legislativo,  e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle
attivita'    proprie    del    Parlamento   rappresentano   esercizio
dell'attivita' di espressione comune a tutti i consociati.
    Poiche' nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori
dell'esercizio    delle   funzioni   parlamentari,   nel   corso   di
un'intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione
dell'espletamento  del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente
non  si  realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza
costituzionale  per  la  riconduzione  di  tali  opinioni nell'ambito
dell'attivita' parlamentare.
    Conseguentemente  il  ricorrente chiede alla Corte di "dichiarare
che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita',
ai  sensi  dell'art. 68,  primo comma, Cost., delle opinioni espresse
dall'on. Giuseppe  Pisanu  nell'intervista  pubblicata dal quotidiano
"La   Repubblica"   dell'11 settembre  1998"  e,  per  l'effetto,  di
"annullare  la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 28 marzo 2000".
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 515  del  13 novembre  2000,  depositata  il  20 novembre 2000. Il
ricorso,   unitamente   all'ordinanza  di  ammissibilita',  e'  stato
notificato  alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato
presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.
    3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita
e  difesa  dall'avv.  Sergio  Panunzio,  si e' costituita in giudizio
chiedendo  alla  Corte  di  dichiarare  che  spetta  alla  Camera dei
deputati   il   potere   di   affermare  l'insindacabilita'  a  norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse
dall'on. Pisanu secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta
del 28 marzo 2000.
    La   Camera   resistente   sostiene   che   il   contenuto  delle
dichiarazioni  dell'on. Pisanu  e' del tutto corrispondente, sotto il
profilo  sia  formale  che  sostanziale,  al  contenuto di precedenti
dichiarazioni  rese nell'esercizio di una specifica e tipica funzione
parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l'on. Pisanu, in
qualita' di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella
seduta  del  10 settembre  1998  della  Conferenza  dei presidenti di
gruppo  ebbe  a  svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che
erano  stati  predisposti per un concorso della Camera dei deputati a
20  posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi
-  relativi alla situazione politica italiana - fossero "formulati in
modo  da  tradire  un  preconcetto  politico  negativo  e  un intento
denigratorio  nei  confronti di parlamentari ed esponenti politici di
Forza Italia".
    Nel  corso  di  tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che
tutte  le  domande che riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in
genere)  erano  formulate  in  termini  assolutamente  negativi,  con
accostamenti  diffamatori,  e  chiamavano  in  causa  parlamentari in
carica   tra  cui  lo  stesso  Pisanu,  "associato  a  una  delatrice
prezzolata  di facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita,
neppure per caso".
    La   Camera   resistente,   richiama,  quindi,  la  piu'  recente
giurisprudenza  della  Corte  che  ha  ritenuto  sussistente il nesso
funzionale  in  relazione  a  dichiarazioni rese extra moenia purche'
siano  espressione  non  di  una  semplice  attivita' politica, ma di
attivita' parlamentare.
    Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque
qualificarsi  non  come  "semplice  collegamento  di  argomento  o di
contesto   fra   attivita'  parlamentare  e  dichiarazione,  ma  come
identificabilita'  della  dichiarazione  stessa  quale espressione di
attivita'  parlamentare"  il  che  si  ha  "normalmente [...] se e in
quanto  sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le
dichiarazioni   rese  al  di  fuori  dell'esercizio  delle  attivita'
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse
nell'ambito di queste ultime".
    Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel
corso  dell'intervista  rilasciata  al  quotidiano  "La Repubblica" e
contenute     nell'articolo     pubblicato    l'11 settembre    1998,
corrisponderebbero  "al contenuto ed alla forma di uno specifico atto
di  esercizio  di  una  tipica attivita' parlamentare" quale e' stato
appunto  l'intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei
presidenti  di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi
sarebbe "addirittura puntuale coincidenza testuale".
    La  resistente  conclude  pertanto  che  la  tesi  dell'Autorita'
giudiziaria  ricorrente,  secondo la quale non sarebbe ravvisabile il
nesso  funzionale  tra le dichiarazioni dell'on. Pisanu e le funzioni
parlamentari,  risulta  smentita dal verbale delle dichiarazioni rese
dal  deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso
erano   invece   perfettamente  consapevoli  sia  la  Giunta  per  le
autorizzazioni,  sia  la  stessa Assemblea, come emerge dalla precisa
motivazione  del  relatore  on. Cola  sulla  piena coincidenza tra le
dichiarazioni rese dall'on. Pisanu nel suo intervento alla Conferenza
dei  presidenti  di  gruppo  e  quelle  rilasciate  al quotidiano "La
Repubblica".
    Con  memoria  in  data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha
insistito   sulla   piena   corrispondenza   di  significati  tra  le
dichiarazioni   rese   al   di  fuori  dell'esercizio  dell'attivita'
parlamentare   e   quelle   espresse   nell'ambito  di  quest'ultima,
dimostrata   nel  caso  di  specie  dall'identita'  testuale  tra  le
dichiarazioni   incriminate   e  quelle  rese  il  10 settembre  1998
dall'on.le  Pisanu  nel  corso  della  Conferenza  dei  presidenti di
gruppo.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il   conflitto  di  attribuzione  promosso  dal  giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale di Roma nei confronti della
Camera  dei  deputati  investe  la deliberazione con cui l'Assemblea,
nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per
le  autorizzazioni  a procedere, ha affermato - a norma dell'art. 68,
primo  comma,  della Costituzione - l'insindacabilita' delle opinioni
espresse   dal   deputato   Giuseppe   Pisanu,  per  le  quali  pende
procedimento  penale  per il reato di diffamazione con il mezzo della
stampa.
    Le  espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel
corso  di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano
"La  Repubblica",  relativa  alla  vicenda di alcuni quiz predisposti
dagli  uffici  della  Camera  dei  deputati  per  la preselezione del
concorso  a  venti posti di consigliere parlamentare. In particolare,
come  si ricava dal ricorso, uno dei quiz era cosi' formulato: "Quale
deputato  e' indagato in base alle testimonianze del cosiddetto teste
Omega?  Risposte  1)  Cesare  Previti;  2)  Vittorio  Dotti; 3) Beppe
Pisanu".  Nell'intervista  l'on. Pisanu  denunciava  di  "trovarsi di
fronte ad un testo politicamente orientato" e, sul terreno personale,
di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato "a quello di
una delatrice prezzolata e di facili costumi".
    Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell'intervista
l'on. Pisanu  aveva preso parte, in qualita' di Presidente del gruppo
parlamentare  di  Forza  Italia,  alla  seduta  della  Conferenza dei
presidenti   di  gruppo.  Dal  resoconto  stenografico  della  seduta
(allegato all'atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta
che   l'on. Pisanu   aveva   denunciato   che  tutti  i  quesiti  che
riguardavano  Forza  Italia  e,  in  genere,  le  opposizioni,  erano
"formulati   in  termini  assolutamente  negativi,  con  accostamenti
diffamatori"  e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le
domande  che  riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate
in   termini   positivi   e   comunque  non  facevano  riferimento  a
parlamentari  in  carica. In particolare, l'on. Pisanu aveva ritenuto
una  offesa  intollerabile  che il suo nome fosse stato associato "ad
una   delatrice   prezzolata   di  facili  costumi,  mai  vista,  mai
incontrata,  mai  sentita,  neppure  per  caso"  e  aveva chiesto una
pubblica  riparazione,  l'annullamento  e  la sostituzione di tutti i
quiz.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    3.  -  Questa  Corte  e' chiamata ad accertare, in relazione alla
prerogativa    sancita   dall'art. 68,   primo   comma,   Cost.,   se
dall'esercizio  illegittimo  da  parte di uno dei poteri confliggenti
risulti  lesa  o  menomata  una  competenza  costituzionale spettante
all'altro  potere;  in  particolare,  se  la  delibera adottata dalla
Camera  dei  deputati  abbia determinato una illegittima interferenza
nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente.
    Nel  caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della
prerogativa  della  immunita'  in  relazione a dichiarazioni rese dal
parlamentare   in   una   intervista   giornalistica,   cioe'   fuori
dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare
se   le  dichiarazioni  possano  nondimeno  essere  qualificate  come
espressione  di  attivita' parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha
avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini
della   sussistenza   del  nesso  con  le  funzioni  parlamentari  e'
necessario  che  vi sia quantomeno "una sostanziale corrispondenza di
significati  tra  le  dichiarazioni  rese  al di fuori dell'esercizio
delle  attivita'  parlamentari  tipiche  svolte  in  Parlamento  e le
opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime" (sentenza n. 321
del  2000  e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e
76 del 2001, nn. 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000).
    Cio' premesso, non vi e' dubbio che tra le dichiarazioni ritenute
diffamatorie  contenute  nell'intervista rilasciata al quotidiano "La
Repubblica"  e  le  opinioni espresse nell'intervento dell'on. Pisanu
alla   Conferenza   dei   capigruppo   vi  e'  non  solo  sostanziale
corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, cosi' come vi e'
corrispondenza  tra  la  valenza  politica della stigmatizzazione del
carattere   discriminatorio   dei  quiz  in  danno  dei  parlamentari
dell'opposizione,  su  cui  e' impostato l'intervento dell'on. Pisanu
alla  Conferenza  dei  capigruppo, e le piu' sintetiche dichiarazioni
contenute   nell'intervista   circa   il   carattere   "politicamente
orientato" del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.
    E'  dunque  ravvisabile  piena  "identificabilita'"  anzi  totale
coincidenza  tra  le  dichiarazioni  rese  fuori  del Parlamento e il
contenuto   di   un   atto  parlamentare  tipico,  quale  e'  appunto
l'intervento   dell'on. Pisanu  nella  seduta  della  Conferenza  dei
capigruppo;  il che e' quanto basta per ritenere sussistente il nesso
con le funzioni parlamentari.
    3.   -   La   riconducibilita'   delle   dichiarazioni   ritenute
diffamatorie  nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione comporta che il conflitto di attribuzione
sollevato  dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma
nei  confronti  della Camera dei deputati deve risolversi a favore di
quest'ultima.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   che   spetta   alla   Camera  dei  deputati  affermare
l'insindacabilita',   ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione,  delle  opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu,
secondo  quanto  deliberato  dall'Assemblea  della Camera il 28 marzo
2000.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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