N. 83 ORDINANZA 1 - 21 marzo 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero - Possibilita' per l'imputato di richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione per l'altra parte all'esercizio del proprio potere - Lamentata alterazione dell'equilibrio processuale tra le parti - Disciplina gia' reputata non irragionevole e in linea con il principio della parita' tra le parti - Manifesta infondatezza della questione. - D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b). - Costituzione, art. 111, secondo comma.(GU n.13 del 27-3-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui, verificandosi le condizioni previste dalla stessa norma, consente all'imputato di chiedere, ai fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudizio sia immediatamente definito, anche quando la rinnovazione del dibattimento in appello sia stata disposta su richiesta del pubblico ministero; che a tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo stata nella specie disposta la rinnovazione del dibattimento su richiesta del procuratore generale, l'accoglimento della domanda di rito abbreviato formulata dall'imputato impedirebbe l'assunzione della prova richiesta dalla controparte: sicche' - deduce il giudice a quo - un istituto premiale, che pero' implica la rinuncia per l'imputato ad avvalersi delle facolta' processuali che gli spettano in dibattimento, finisce per risolversi in un "vantaggio", in quanto da esso deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un proprio potere. Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa "aberrante", e tale da alterare "profondamente l'equilibrio processuale fra le parti e la posizione di parita' prevista dall'art. 111, comma 2, della Costituzione"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato non irragionevole ed in linea con il principio della parita' tra le parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., l'omessa previsione - quanto al giudizio abbreviato - di un potere di iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di rito abbreviato; che tali conclusioni valgono evidentemente ad escludere, a fortiori, qualsiasi dubbio di costituzionalita' di una previsione che, come quella ora censurata, si limita a consentire in via transitoria la celebrazione del giudizio alternativo in grado di appello - ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del codice di rito - precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente la nuova attivita' probatoria, per di piu' non come dato normativo, ma come conseguenza "pratica" che deriva dalla natura stessa del rito; che, d'altra parte, sempre sul versante del giudizio abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che il principio di parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacche' una diversita' di trattamento puo' risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza - senz'altro non superati nella ipotesi di specie - sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Esigenze, dunque, fra le quali ben puo' essere annoverata anche quella di pervenire ad "una rapida e completa definizione dei processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001); che, a proposito della specifica disposizione oggetto di impugnativa, questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare la ratio che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale e' stata prevista una sorta di "restituzione nel termine" per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicche', risultando conforme a Costituzione la iscrivibilita', in via transitoria, del rito alternativo anche nel giudizio di appello, restano per cio' solo dissolti i dubbi di legittimita' relativi agli "effetti" (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che dalla celebrazione di quel rito conseguono; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0249