N. 83 ORDINANZA 1 - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in
  appello  su  richiesta  del  pubblico  ministero - Possibilita' per
  l'imputato  di  richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione
  per  l'altra  parte  all'esercizio  del  proprio potere - Lamentata
  alterazione  dell'equilibrio  processuale tra le parti - Disciplina
  gia'  reputata  non irragionevole e in linea con il principio della
  parita' tra le parti - Manifesta infondatezza della questione.
- D.L.  7  aprile  2000,  n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b).
- Costituzione, art. 111, secondo comma.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e
3,  lettera  b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni
alla  disciplina  dei  termini  di  custodia cautelare nella fase del
giudizio  abbreviato),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
5 giugno  2000,  n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
2001  dalla  Corte  di  assise  di  appello di Lecce nel procedimento
penale  a  carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in
riferimento   all'art. 111,   secondo   comma,   della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3,
lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla
disciplina  dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 giugno
2000,  n. 144,  nella  parte  in  cui,  verificandosi  le  condizioni
previste  dalla  stessa  norma, consente all'imputato di chiedere, ai
fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale,
che   il  giudizio  sia  immediatamente  definito,  anche  quando  la
rinnovazione  del  dibattimento  in  appello  sia  stata  disposta su
richiesta del pubblico ministero;
        che  a  tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo
stata  nella  specie  disposta  la  rinnovazione  del dibattimento su
richiesta  del  procuratore generale, l'accoglimento della domanda di
rito  abbreviato  formulata  dall'imputato  impedirebbe  l'assunzione
della  prova richiesta dalla controparte: sicche' - deduce il giudice
a  quo  -  un  istituto  premiale,  che pero' implica la rinuncia per
l'imputato  ad  avvalersi delle facolta' processuali che gli spettano
in  dibattimento, finisce per risolversi in un "vantaggio", in quanto
da  esso  deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un
proprio  potere.  Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa
"aberrante",   e   tale   da   alterare  "profondamente  l'equilibrio
processuale   fra  le  parti  e  la  posizione  di  parita'  prevista
dall'art. 111, comma 2, della Costituzione";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  questa  Corte,  nella sentenza n. 115 del 2001,
successiva  alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato
non  irragionevole  ed in linea con il principio della parita' tra le
parti   sancito   dall'art. 111,   secondo   comma,  Cost.,  l'omessa
previsione  -  quanto  al  giudizio  abbreviato  -  di  un  potere di
iniziativa  probatoria  del  pubblico  ministero,  analogo  a  quello
attribuito  all'imputato  che  abbia  presentato  richiesta  di  rito
abbreviato;
        che  tali  conclusioni  valgono evidentemente ad escludere, a
fortiori,  qualsiasi  dubbio  di  costituzionalita' di una previsione
che,  come  quella  ora  censurata,  si  limita  a  consentire in via
transitoria  la  celebrazione  del  giudizio  alternativo in grado di
appello  -  ove  sia  stata disposta la rinnovazione della istruzione
dibattimentale   ai   sensi   dell'art. 603  del  codice  di  rito  -
precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente
la  nuova  attivita' probatoria, per di piu' non come dato normativo,
ma  come  conseguenza  "pratica"  che  deriva dalla natura stessa del
rito;
        che,   d'altra   parte,  sempre  sul  versante  del  giudizio
abbreviato,  questa  Corte  ha  anche  avuto  modo di ribadire che il
principio di parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identita'  tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato,  giacche' una diversita' di trattamento puo' risultare
giustificata,  nei  limiti  della  ragionevolezza  -  senz'altro  non
superati  nella  ipotesi  di  specie  - sia dalla peculiare posizione
istituzionale  del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso
affidata,  sia  da  esigenze  connesse  alla corretta amministrazione
della  giustizia.  Esigenze,  dunque,  fra  le  quali ben puo' essere
annoverata  anche  quella  di  pervenire  ad  "una  rapida e completa
definizione dei processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001);
        che,  a  proposito  della  specifica  disposizione oggetto di
impugnativa, questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare la ratio
che  sta  al  fondo  della particolare ampiezza con la quale e' stata
prevista  una sorta di "restituzione nel termine" per la proposizione
della  richiesta  di  giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili
con  la  pena  dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicche',
risultando   conforme   a  Costituzione  la  iscrivibilita',  in  via
transitoria,  del  rito  alternativo  anche  nel giudizio di appello,
restano  per cio' solo dissolti i dubbi di legittimita' relativi agli
"effetti"  (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che
dalla celebrazione di quel rito conseguono;
        che,  pertanto,  la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b),
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina
dei   termini   di   custodia   cautelare  nella  fase  del  giudizio
abbreviato),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 giugno
2000,  n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,
della  Costituzione,  dalla  Corte  di assise di appello di Lecce con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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