N. 84 ORDINANZA 1 - 21 marzo 2002

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato  di diffamazione aggravata a mezzo
  stampa   -   Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera  di
  appartenenza  -  Ricorso  per conflitto di attribuzione del Giudice
  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Caltanissetta -
  Sussistenza  dei  requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita'
  del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2001.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzione, art. 26, terzo comma.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo
2001   relativa   alla   insindacabilita'   delle  opinioni  espresse
dall'on. Guido  Lo  Porto  nei  confronti  del  dott. Domenico Gozzo,
promosso  dal  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Caltanissetta,  con  ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto
al n. 192 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella
cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini
preliminari  del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio
nei  confronti  del deputato Guido Lo Porto - imputato del delitto di
diffamazione  aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un
comunicato  poi  diffuso  da un'agenzia giornalistica, la reputazione
del   dott.   Domenico  Gozzo,  Sostituto  presso  la  Procura  della
Repubblica  di  Palermo  - ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del  6 marzo  2001  (documento IV-quater n. 180), ha dichiarato che i
fatti  per  i quali era in corso il procedimento penale, concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto  tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che  il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta
deliberazione  della  Camera dei deputati "inibisce l'esercizio della
giurisdizione";  e  dopo aver evidenziato la propria legittimazione a
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto
organo  giurisdizionale  competente  a  dichiarare definitivamente la
volonta'   del   potere   cui   appartiene   reputa   illegittima  la
deliberazione     in    questione,    chiedendone    conseguentemente
l'annullamento:   cio'   in   quanto   la  ritenuta  insindacabilita'
riguarderebbe,  in  realta', dichiarazioni prive del necessario nesso
con   la  funzione  parlamentare  e  la  relativa  attivita'  tipica,
difettando,  tra  l'altro,  uno  specifico atto parlamentare cui esse
sarebbero  riferibili;  con  conseguente  menomazione  della sfera di
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che  in questa fase, la Corte e' chiamata a delibare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto  comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo,  il  giudice  per le
indagini   preliminari   presso  il  Tribunale  di  Caltanissetta  e'
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  giudice  ricorrente  denuncia  la  lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di
Caltanissetta  nei  confronti della Camera dei deputati con l'atto in
epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  giudice  per  le indagini preliminari
presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;
        b)  che,  a  cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla
presente  ordinanza,  siano  notificati  alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro
il  termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma
dell'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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