N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2002 (della Regione Marche) Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Individuazione delle "grandi opere" da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti - Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali - Mancata previsione, quanto meno, dell'intesa paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata esorbitanza dalle competenze statali esclusive - Invasione della potesta' legislativa concorrente e di quella regolamentare delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione delle funzioni amministrative - Violazione del principio di leale collaborazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale. - Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo, 118, primo comma, e 119. Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di un regime speciale per la valutazione di impatto ambientale e di rilevanti deroghe alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge Merloni) - Denunciata invasione di materie residuali, riservate alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni - Violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante a queste ultime. - Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici - Denunciata invasione della potesta' regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva. - Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma sesto, e 118. Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l'approvazione definitiva degli interventi strategici individuati - Denunciata violazione di competenze regionali. - Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Prevista salvezza delle competenze delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Denunciata violazione di competenze delle Regioni a statuto ordinario. - Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 5. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119.(GU n.15 del 10-4-2002 )
Ricorso, ai sensi dell'art. 127, comma 11, Cost., per la regione Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 283 dell'11 febbraio 2002, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini di Ancona n. rep. 35.842 del 18 febbraio 2002, Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost., nei termini di seguito prospettati. F a t t o 1. - La legge n. 443 del 28 dicembre 2001, indicata in epigrafe, contiene una serie di disposizioni che la regione Marche ritiene lesive della propria sfera di competenza e che impugna ai sensi dell'art. 127, comma 2, Cost. Il presente ricorso contesta in particolare, i commi da 1 a 5, dell'art. 1 della legge, in quanto lesivi della competenza legislativa regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e, comunque, dei criteri di svolgimento della competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Le norme impugnate violano anche la competenza regolamentare ed amministrativa delle regioni (art. 117, quarto comma e art. 118 Cost.) nonche' la loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.). a) Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 stabilisce che "il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di programma, formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001". b) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, secondo cui: "il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine, riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1; b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione; c) attribuzione al CIPE, integrato dai Presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera, e, ove prevista, della VIA istruita dal competente ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasposti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, della legge 23 maggio 1997, n. 135. d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo; e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario; f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria; h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso del ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente; i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni; l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva n. 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale; o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo". c) Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui "i decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonche' quello delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2"; d) Il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui: "limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1". e) Il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui "ai fini della presente legge sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome previste dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione". 2. - Le disposizioni richiamate sono illegittime e lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione ricorrente per le seguenti ragioni di Diritto 3. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, legge n. 443 del 2001, per lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost. Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 attribuisce al Governo, in via esclusiva, il compito di "individuare" le "infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese". La norma viola, in primo luogo, la potesta' legislativa e regolamentare costituzionalmente attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost. ed incide illegittimamente sull'esercizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni dagli articoli 118 e 119 Cost. 3.1. - La disciplina della legge statale impugnata si riferisce alle modalita' di individuazione, programmazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche e private nonche' di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Tale oggetto non rientra nella competenza legislativa statale. Secondo l'art. 117 Cost. - nel testo come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 - i poteri legislativi riconosciuti allo Stato sono distinti in esclusivi (elencati dal secondo comma) e concorrenti con quelli regionali (elencati nel terzo comma). Quanto alle competenze statali esclusive, e' evidente che l'"individuazione" delle "grandi opere", disciplinata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 443 del 2001, non rientra in alcuna delle materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Cost. In particolare, la norma impugnata non puo' trovare fondamento nell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la "tutela della concorrenza". L'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 non ha difatti lo scopo di proteggere il libero gioco della concorrenza, ma quello di assicurare la realizzazione di opere "strategiche", con una procedura del tutto speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. Ne' si potrebbe affermare che l'oggetto della norma impugnata rientri nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul tutto il territorio nazionale", materia riservata allo Stato ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost. E' difatti evidente che la determinazione dei livelli essenziali per garantire determinati diritti sul territorio nazionale e', cosa del tutto diversa dalla decisione circa la necessita' di realizzare opere ed impianti di preminente interesse nazionale. Cio' e' dimostrato dallo stesso carattere derogatorio della disciplina e dal carattere discrezionale delle scelte, che si ritiene debbano essere effettuate dagli organi statali indicati dalla stessa legge n. 443 del 2001, per individuare le opere da realizzare; tale carattere di per se' impedisce qualsiasi collegamento con la definizione di livelli minimi di garanzia predeterminati dallo Stato, ad esempio in materia di artt. 16 e 4 Cost. Ne', infine, si potrebbe ritenere che la norma impugnata sia riconducibile alla "tutela dell'ambiente", materia riservata alla potesta' legislativa statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 non risponde a scopi ed esigenze di protezione ambientale, valore quest'ultimo destinato piuttosto ad operare da necessario controlimite rispetto all'interesse alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, che rappresenta l'obiettivo immediato della norma impugnata. 3.2. - L'art. 1, comma 1, della legge n. 443 cit. potrebbe, almeno in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati nell'art. 117, terzo comma, Cost. e affidati alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, in quanto la norma incide sul "governo del territorio", sulla pianificazione territoriale, sulla programmazione delle infrastrutture, sulla difesa del suolo, sulla definizione delle grandi reti di trasporto, sulla valorizzazione dei beni ambientali. Peraltro la stessa norma costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, rende evidente che la potesta' legislativa regionale nelle materie ora citate e' caratterizzata da una sfera di autonomia, e dalla conseguente necessita' di intervento decisionale, che non puo' essere eliminata o indebitamente compressa dal legislatore nazionale. Il legislatore nazionale puo' soltanto stabilire i "principi fondamentali" della materia. Ma i "principi fondamentali" devono "riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potesta' legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa". Piu' precisamente, si devono ritenere e qualificare "principi fondamentali" - anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione - "solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili" (Corte costituzionale n. 482 del 1995). La legge statale impugnata, prevedendo un'esplicita deroga ai normali procedimenti e competenze nella decisione sulla programmazione e realizzazione di determinate infrastrutture, sacrifica in maniera del tutto illegittima ed incoerente, quel contenuto minimo dell'autonomia legislativa regionale che il legislatore statale non puo' viceversa comprimere o eliminare, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni. Piu' precisamente, e' certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali debbano avere un "livello di maggior astrattezza" rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (sent. n. 65 del 2001) e debbono comunque lasciare ampi spazi decisionali agli organi rappresentativi della comunita' regionale, nelle materie affidate costituzionalmente alla loro competenza. Si deve anche sottolineare che la disciplina dettata dalla norma impugnata e' da ritenere una disciplina di dettaglio e direttamente, applicabile, come tale inammissibile, anche perche' non risulta cedevole rispetto ai successivi interventi del legislatore regionale. 3.3. - Ne' un eventuale riferimento all'"interesse nazionale" potrebbe giustificare l'attribuzione allo Stato della potesta' di individuare le opere strategiche da realizzare sul territorio delle singole regioni. Indipendentemente dalla circostanza che, in nessun modo, il limite dell'interesse nazionale e' espressamente menzionato nelle norme del titolo V della Costituzione, (quale risulta dopo le modifiche apportate con la legge costituzionale n. 3 del 2001), si deve comunque rilevare che il riferimento all'interesse nazionale non puo' di per se' escludere la potesta' legislativa regionale nelle materie di competenza concorrente. Cio' e' dimostrato dallo stesso elenco delle materie affidate alla competenza concorrente, in cui figurano i "porti e aeroporti civili", le "grandi reti di trasposto e di navigazione", la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": materie cioe' che, pur avendo dimensione nazionale, appartengono espressamente alla competenza regionale. Senza contare che tutte le altre infrastrutture non menzionate nelle categorie ora citate, che pure possono essere di interesse nazionale, debbono essere considerate tra quelle rientranti nella competenza esclusiva regionale. La scelta del legislatore costituzionale e' stata, quindi, quella di non attribuire al rilievo nazionale dell'opera, e quindi degli interessi nazionali da essa soddisfatti, il significato di un fattore di esclusione della potesta' legislativa regionale. Il nuovo testo costituzionale, non prevedendo l'interesse nazionale come limite alla potesta' legislativa delle Regioni, non prevede anche l'esercizio di un generale potere di indirizzo e coordinamento (che, nel contesto costituzionale previgente, costituiva il corollano positivo dell'interesse nazionale). Ed, infatti, la tutela degli interessi nazionali - o ultraregionali - e' espressa, nel nuovo art. 117 Cost., solo in sede di elencazione tassativa dei compiti specificatamente riservati alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. E' quindi evidente che la disciplina dettata dalla legge n. 443 del 2001, per la parte in cui attribuisce allo Stato competenze di programmazione e di decisione in via esclusiva, sulle opere strategiche, viola i principi ed i criteri di determinazione delle competenze sopra menzionati. 3.4. - Ne' si puo' ritenere che lo Stato possa riservare alla propria competenza la decisione circa l'individuazione e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, in applicazione del criterio di cui all'art. 118, primo comma, senza indicare e quindi rispettare il parametro della sussistenza di esigenze di esercizio unitario, nonche' i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza che la norma costituzionale impone per l'allocazione delle funzioni amministrative (secondo il criterio comunitario della preferenza del livello territoriale inferiore). La violazione di tale principio e' particolarmente evidente, perche' la norma statale impugnata non contiene alcuna puntuale indicazione sui presupposti che giustificano l'allocazione al livello centrale delle funzioni relative alla programmazione, decisione e realizzazione delle singole opere strategiche oggetto della disciplina legislativa impugnata. 3.5. - Il rispetto delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 avrebbe comunque richiesto - come minimo - il riconoscimento a favore della Regione di un ruolo non di mera consultazione o di "compartecipazione" al procedimento decisionale (compartecipazione che in verita' si riduce, nella norma impugnata, al coinvolgimento consultivo della Conferenza unificata - e quindi di un organo in cui sono rappresentate in modo indistinto tutte le autonomie locali), bensi' un vero e proprio ruolo di "codecisione", di ciascuna delle Regioni di volta in volta interessate. E questo ruolo di "codecisione" poteva essere garantito solo dalla previsione di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, quale forma di coordinamento paritario, in cui "i soggetti partecipanti sono posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e quindi di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione e' giuridicamente imputata e quella la cui volonta' deve concorrere alla decisione stessa" (Corte costituzionale sentenza n. 220 del 1990; nonche' sentenza n. 116 del 1994). Da cio' consegue che l'art. 1, primo comma, della legge n. 443 del 2001, nella parte in cui non prevede che l'"individuazione" dell'elenco delle "grandi opere" sia determinata dalle Regioni, o quanto meno dal Governo d'intesa con le Regioni interessate, viola da un lato le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, dall'altro il principio della leale collaborazione. 3.6. - La norma impugnata non puo' trovare giustificazione nemmeno nell'ambito dell'art. 119 Cost. La disciplina della legge n. 443 del 2001 non puo', infatti, costituire una delle forme di intervento statale previste, in particolare, dal quarto comma dell'art. 119 Cost. La norma costituzionale ammette solo l'attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali a favore delle singole autonomie locali. Non si possono certo considerare tali le previsioni dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, che stabiliscono semplicemente una competenza generale dello Stato a determinare programmi e interventi che si realizzeranno in futuro e per i quali saranno da definire e ricercare le relative risorse (peraltro non destinate specificatamente a favore dei bilanci degli enti territoriali). La norma impugnata - per la parte in cui prevede che sia il Governo a reperire i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili - incide, con ogni evidenza, sull'autonomia finanziaria delle Regioni, che l'art. 119 Cost. garantisce in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza regionale. 3.7. - E' appena il caso di rilevare che i profili di illegittimita' sopra evidenziati non sono certo esclusi dall'inciso iniziale del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo cui l'"individuazione" delle infrastrutture strategiche dovra' avvenire "nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni". E' difatti evidente che una espressione del tutto generica, quale quella utilizzata nell'inciso in questione, puo' servire tutt'al piu' come guida per il Governo nella sua azione attuativa, attraverso i futuri decreti legislativi, di quanto disposto dalla legge, ma non e' certo in grado di superare l'assenza del puntuale riconoscimento della competenza regionale ad intervenire, secondo modalita' prefissate, nel procedimento decisionale diretto all'individuazione delle infrastrutture da realizzare. Ed il profilo di illegittimita' evidenziato e' tanto piu' grave in quanto in nessun modo si chiarisce nella legge impugnata quali siano i criteri e modalita' decisionali per definire il carattere "strategico" degli interventi. 4. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 2, legge n. 443 del 2001, per violazione della sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. Anche il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 viola la potesta' legislativa costituzionalmente attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost. ed incide illegittimamente sull'esercizio di competenze costituzionalmente garantite alle regioni. 4.1. - La norma impugnata contiene i "principi" ed i "criteri direttivi" sulla cui base il Governo e' chiamato ad emanare i decreti legislativi per l'attuazione della legge delega. In particolare, il comma 2 prevede che la futura normativa dovra' introdurre un "regime speciale" per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale. Il comma 2 stabilisce altresi' una serie imponente di deroghe alla legge n. 109 del 1994, relativa alla disciplina delle opere e dei lavori pubblici. Si tratta di deroghe concernenti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge; le misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione; la qualificazione; le norme in materia di partecipazione alle gare; i soggetti ammessi alle gare; i requisiti, per la partecipazione dei consorzi alle gare; i consorzi stabili; la riunione dei concorrenti; la programmazione dei lavori pubblici; le competenze dei consigli comunali e provinciali; l'attivita' di progettazione; i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; le procedure di scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; le commissioni aggiudicatici; la licitazione privata e la licitazione privata semplificata; la trattativa privata; le varianti in corso d'opera; la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici; la direzione dei lavori; i collaudi e la vigilanza; la pubblicita', le garanzie e le coperture assicurative; la definizione delle controversie, il subappalto, il promotore, la valutazione della proposta e l'indizione della gara. E' pero' evidente che anche queste previsioni si pongono contrasto con l'art. 117 Cost. In particolare, la disciplina dei lavori pubblici e degli appalti ricade oggi nella competenza piena o residuale delle regioni, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. poiche' tale materia non e' ricompresa ne' tra quelle riservate allo Stato, ne' tra quelle affidate alla legislazione concorrente di Stato e regioni. Analoghe considerazioni valgono per la materia dell'industria, anch'essa sicuramente rientrante nella competenza legislativa piena, o residuale, delle regioni ex art. 117, quarto comma, Cost. Nella materia dei lavori pubblici e degli appalti le regioni hanno competenza legislativa esclusiva - salvo ovviamente i limiti derivanti dalla Costituzione, dai vincoli comunitari e degli obblighi internazionali - mentre lo Stato non ha potesta' legislativa, neanche per quanto attiene la definizione dei principi fondamentali. In realta' - come gia' sottolineato - l'impossibilita' di delineare oggi, sulla base del nuovo testo dell'art. 117 Cost., una materia relativa ai "lavori pubblici" riservata allo Stato e' confermata dalla circostanza che la dimensione dell'interesse non costituisce un elemento che possa fondare, sul piano costituzionale, la competenza legislativa statale. In conclusione, il nuovo art. 117 Cost., avendo eliminato ogni riferimento alla natura regionale dei lavori pubblici, presente invece nel precedente testo dell'art. 117, non consente di limitare la potesta' legislativa regionale in base alla tipologia e alla natura delle opere da realizzare. 4.2. - In ogni caso, anche ove si volesse ritenere che la materia dei lavori pubblici attenga oggi a settori attribuiti alla legislazione concorrente, si dovrebbe ribadire quanto gia' precisato al precedente punto 3.2, e cioe' che, in tali materie, il potere legislativo statale e' oggi limitato all'individuazione dei soli "principi fondamentali", con esclusione di ogni normativa di dettaglio e di diretta regolazione della materia. E' viceversa evidente che la norma impugnata non stabilisce "principi" per le regioni, ma "principi" destinati a guidare la futura azione del Governo, per di piu' stabiliti in termini di disciplina di dettaglio nella definizione dei procedimenti speciali e puntualmente derogatori che debbono essere seguiti per l'individuazione, la realizzazione ed il finanziamento delle "infrastrutture strategiche" oggetto della legge n. 443 del 2001. Si aggiunga che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, non risulta cedevole all'eventuale futura legislazione regionale. Anche sotto questo profilo, la norma impugnata comporta un sostanziale esproprio a danno delle competenze legislative costituzionalmente garantite alle regioni nonche' - per la parte in cui i criteri direttivi sono rivolti all'esercizio di competenze amministrative ed al reperimento ed organizzazione delle risorse - la violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria di cui agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119, Cost. 5. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 3, legge n. 443 del 2001 per violazione delle competenze regionali, particolarmente per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 prevede, in particolare, che il Governo possa "integrare" e "modificare" il regolamento n. 554 del 31 dicembre 1999 "in conformita' alle previsioni della presente legge ed ai decreti legislativi di cui al comma 2". Il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e' appunto il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, cioe' della legge quadro sui lavori pubblici. Sotto questo profilo, il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 viola chiaramente l'art. 117, sesto comma, Cost. L'art. 117 Cost. - come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 - stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva statale, mentre e' di spettanza delle Regioni in ogni altro caso. Poiche' - come gia' sottolineato - la materia dei lavori pubblici e' oggi attribuita alla competenza legislativa piena o residuale delle regioni, la stessa non puo' piu' essere oggetto di interventi normativi da parte dello Stato, che risulterebbero del tutto privi di un fondamento costituzionale, non rientrando la materia in esame in nessuno dei due elenchi di materie contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost. Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 443 cit. e' dunque in contrasto con le norme costituzionali richiamate, nella parte in cui prevede la possibilita', per lo Stato, di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, nonostante che tale materia non rientri tra quelle riservate alla legislazione esclusiva statale. 6. - Illegittimita' dell'art. 1. commi 4 e 5, legge n. 443 del 2001, per violazione della competenza regionale, particolarmente per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. Le argomentazioni sin qui svolte sono senz'altro riferibili anche al quarto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. La norma in questione - circoscritta, quanto all'efficacia, agli anni 2002-2003 - delega il Governo ad emanare, secondo i criteri e i principi del secondo comma, decreti legislativi per l'"approvazione definitiva" di "infrastrutture individuate con le modalita' stabilite dal primo comma". Anche il quarto comma dell'art. 1 e' pertanto da considerare incostituzionale per le stesse ragioni e per gli stessi motivi individuati per i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 1. In particolare, e' evidente che non si puo' ritenere ammissibile un "decreto legislativo" diretto a realizzare la "approvazione definitiva" di determinate opere strategiche, dato che nessuna potesta' legislativa statale e' rinvenibile in tale materia. Quanto sopra vale anche per il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, che facendo "salve" soltanto le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome "previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione", conferma la violazione, a danno delle regioni di diritto comune, delle competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.
P. Q. M. Si chiede che questa ecc.ma Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 ("Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive") per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost. Firenze-Roma, addi' 21 febbraio 2002 Prof. avv.: Stefano Grassi 02C0148