N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 2002 (della Regione Marche)

Economia   nazionale   (sviluppo   della)   -  Norme  in  materia  di
  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi strategici (c.d. legge
  obiettivo)  -  Individuazione delle "grandi opere" da realizzare ed
  indicazione   dei   necessari   stanziamenti   -  Potere  riservato
  esclusivamente   al   Governo,   sentita  la  Conferenza  unificata
  Stato-Regioni-autonomie  locali  - Mancata previsione, quanto meno,
  dell'intesa  paritaria fra Stato e Regioni - Denunciata esorbitanza
  dalle  competenze  statali  esclusive  -  Invasione  della potesta'
  legislativa  concorrente  e di quella regolamentare delle Regioni -
  Lesione   dei  principi  relativi  all'allocazione  delle  funzioni
  amministrative - Violazione del principio di leale collaborazione -
  Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo, 118, primo comma, e
  119.
Economia   nazionale   (sviluppo   della)   -  Norme  in  materia  di
  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi strategici (c.d. legge
  obiettivo)  -  Delega  al  Governo  a  definire un quadro normativo
  mirato   alla   celere  realizzazione  delle  opere  individuate  -
  Previsione,  fra  i  principi  e  criteri  direttivi,  di un regime
  speciale  per  la  valutazione di impatto ambientale e di rilevanti
  deroghe  alla  legge  quadro  sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d.
  legge   Merloni)  -  Denunciata  invasione  di  materie  residuali,
  riservate  alla  competenza  legislativa  esclusiva delle Regioni -
  Violazione    dell'autonomia    regolamentare,   amministrativa   e
  finanziaria spettante a queste ultime.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.
Economia   nazionale   (sviluppo   della)   -  Norme  in  materia  di
  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  strategici (c.d. legge
  obiettivo)  -  Attribuzione  al  Governo  del potere di integrare e
  modificare  il regolamento (D.P.R. n. 554/1999) di attuazione della
  legge  quadro  sui  lavori  pubblici  -  Denunciata invasione della
  potesta'  regolamentare  spettante  alle  Regioni nelle materie non
  riservate alla legislazione statale esclusiva.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma sesto, e 118.
Economia   nazionale   (sviluppo   della)   -  Norme  in  materia  di
  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  strategici (c.d. legge
  obiettivo)  -  Delega  al  Governo  ad emanare, per gli anni 2002 e
  2003,  decreti  legislativi  per  l'approvazione  definitiva  degli
  interventi   strategici  individuati  -  Denunciata  violazione  di
  competenze regionali.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Economia   nazionale   (sviluppo   della)   -  Norme  in  materia  di
  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  strategici (c.d. legge
  obiettivo)  - Prevista salvezza delle competenze delle sole Regioni
  a   statuto   speciale  e  delle  Province  autonome  -  Denunciata
  violazione di competenze delle Regioni a statuto ordinario.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.15 del 10-4-2002 )
    Ricorso,  ai sensi dell'art. 127, comma 11, Cost., per la regione
Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale,
a  cio'  autorizzato  con deliberazione della giunta regionale n. 283
dell'11 febbraio 2002, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano
Grassi  ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
in  Roma,  piazza  Barberini n. 12, come da procura speciale per atto
del notaio Sabatini di Ancona n. rep. 35.842 del 18 febbraio 2002,
    Contro  lo  Stato,  in  persona  del Presidente del Consiglio dei
ministri   pro   tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi  da 1 a 5 della legge 21 dicembre
2001,  n. 443  ("Delega  al  Governo  in materia di infrastrutture ed
insediamenti   produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio  delle  attivita'  produttive"),  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 299 del 27 dicembre 2001, per violazione degli articoli
117, 118 e 119 Cost., nei termini di seguito prospettati.

                              F a t t o

    1.  - La legge n. 443 del 28 dicembre 2001, indicata in epigrafe,
contiene  una  serie  di  disposizioni  che la regione Marche ritiene
lesive  della  propria  sfera  di  competenza  e che impugna ai sensi
dell'art. 127, comma 2, Cost.
    Il  presente  ricorso  contesta in particolare, i commi da 1 a 5,
dell'art. 1   della   legge,   in   quanto  lesivi  della  competenza
legislativa  regionale  di  cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e,
comunque,  dei  criteri  di  svolgimento della competenza legislativa
concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
    Le  norme  impugnate violano anche la competenza regolamentare ed
amministrativa  delle  regioni  (art. 117,  quarto  comma  e art. 118
Cost.) nonche' la loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).
    a)  Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001 stabilisce
che "il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e  private  e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.  L'individuazione  e' operata, sentita la Conferenza unificata
di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a
mezzo  di  programma,  formulato su proposta dei ministri competenti,
sentite  le  regioni  interessate,  ovvero su proposta delle regioni,
sentiti   i   ministri   competenti,  e  inserito  nel  documento  di
programmazione    economico-finanziaria,    con   indicazione   degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il  Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico
fra  le  aree  del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti.
    L'inserimento  nel  programma  di  infrastrutture strategiche non
comprese  nel  Piano  generale  dei  trasporti costituisce automatica
integrazione  dello  stesso.  Il  Governo indica nel disegno di legge
finanziaria  ai  sensi  dell'art. 11,  comma  3, lettera i-ter, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie,  che  integrano  i  finanziamenti  pubblici, comunitari e
privati  allo  scopo disponibili. In sede di prima applicazione della
presente  legge  il  programma  e'  approvato  dal  CIPE  entro il 31
dicembre 2001".
    b)  Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, secondo
cui:   "il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto  delle
attribuzioni  costituzionali  delle  regioni, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  volti  a  definire  un quadro normativo finalizzato alla
celere   realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
individuati ai sensi del comma 1, a tal fine, riformando le procedure
per  la  valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al comma 1 e
comunque  nel  rispetto  del  disposto  dell'art. 2  della  direttiva
n. 85/337/CEE  del Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla
direttiva  n. 97/11/CE  del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo
un  regime  speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19,
20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11
febbraio  1994  n. 109,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
ulteriori  disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed  immediata  applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
        a)  disciplina  della  tecnica  di  finanza  di  progetto per
finanziare  e  realizzare,  con  il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
        b)  definizione delle procedure da seguire in sostituzione di
quelle  previste  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non   superiore   a   sei  mesi  per  la  approvazione  dei  progetti
preliminari,  comprensivi  di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera   d'intesa   con   la  regione  o  la  provincia  autonoma
competente,  che,  a  tal  fine, provvede a sentire preventivamente i
comuni  interessati  e,  ove  prevista,  della VIA; definizione delle
procedure  necessarie  per  la  dichiarazione  di  pubblica utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  e  per  la  approvazione  del progetto
definitivo,  la  cui durata non puo' superare il termine di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze  con  servizi  pubblici  e  privati,  con  previsione di
responsabilita'   patrimoniali   in   caso   di   mancata  tempestiva
risoluzione;
        c)  attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai  Presidenti delle
regioni   interessate,  del  compito  di  valutare  le  proposte  dei
promotori,  di  approvare  il  progetto  preliminare e definitivo, di
vigilare   sulla  esecuzione  dei  progetti  approvati,  adottando  i
provvedimenti  concessori  ed  autorizzatori  necessari,  comprensivi
della  localizzazione dell'opera, e, ove prevista, della VIA istruita
dal  competente  ministero.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasposti  cura  le  istruttorie,  formula le proposte ed assicura il
supporto   necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,  avvalendosi,
eventualmente,  di  una  apposita  struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni,
della legge 23 maggio 1997, n. 135.
        d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di
servizi,  con  la  previsione  della  facolta',  da parte di tutte le
amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni
comunque  denominati,  di  proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio di novanta giorni prescrizioni e varianti migliorative che
non  modificano  la  localizzazione  e  le caratteristiche essenziali
delle  opere;  le  prescrizioni  e  varianti migliorative proposte in
conferenza  sono  valutate  dal  CIPE  ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
        e)  affidamento,  mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  nel
rispetto  delle  direttive  dell'Unione  europea, della realizzazione
delle  infrastrutture  strategiche  ad  un  unico soggetto contraente
generale o concessionario;
        f)  disciplina  dell'affidamento  a  contraente generale, con
riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del
14  giugno  1993,  definito  come  esecuzione  con qualsiasi mezzo di
un'opera   rispondente   alle   esigenze   specificate  dal  soggetto
aggiudicatore;  il contraente generale e' distinto dal concessionario
di   opere  pubbliche  per  l'esclusione  dalla  gestione  dell'opera
eseguita  ed  e'  qualificato  per  specifici  connotati di capacita'
organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione dell'onere
relativo  all'anticipazione  temporale  del  finanziamento necessario
alla   realizzazione  dell'opera  in  tutto  o  in  parte  con  mezzi
finanziari  privati,  per  la  liberta'  di forme nella realizzazione
dell'opera,  per  la  natura  prevalente di obbligazione di risultato
complessivo   del   rapporto   che  lega  detta  figura  al  soggetto
aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del relativo rischio; previsione
dell'obbligo,  da  parte  del  contraente generale, di prestazione di
adeguate  garanzie  e  di  partecipazione  diretta  al  finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
        g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel
caso   in  cui  l'opera  sia  realizzata  prevalentemente  con  fondi
pubblici,  di  rispettare  la  normativa  europea in tema di evidenza
pubblica  e  di  scelta  dei  fornitori  di  beni  o  servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del  1994  per  tutti  gli  aspetti  di  essa  non  aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
        h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina
in  materia  di  aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione
degli   stessi,   fermo  il  rispetto  della  normativa  comunitaria,
finalizzate  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita'  degli strumenti giuridici; in particolare, in caso del
ricorso  ad  un  contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando  la  sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi
l'esecuzione  delle  proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare,
in  ogni  caso,  la  legislazione  antimafia  e  quella  relativa  ai
requisiti   prescritti   per   gli   appaltatori;   previsione  della
possibilita'   di  costituire  una  societa'  di  progetto  ai  sensi
dell'art. 37-quinquies  della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la   partecipazione   di   istituzioni  finanziarie,  assicurative  e
tecnico-operative  gia' indicate dallo stesso contraente generale nel
corso  della  procedura di affidamento; previsione della possibilita'
di  emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge  n. 109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
finanziari,  con  la  previsione  del  relativo regime di garanzia di
restituzione,   anche   da   parte   di   soggetti  aggiudicatori  ed
utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e  strumenti  finanziari per la
costituzione  delle  riserve  bancarie  o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
        i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini
di  una  migliore  realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento
degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi
ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
        l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita
a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della  stessa  della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche  in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione successiva di beni o
servizi  allo  stesso  soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata,  nonche'  della  possibilita'  di fissare la durata della
concessione    anche   oltre   trenta   anni,   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'opera,  e  di  consentire  al concessionario di
affidare  a  terzi  i  lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della   citata  direttiva  n. 93/37/CEE  relative  agli  appalti  del
concessionario  e  nel  limite  percentuale eventualmente indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
        m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle
concessioni  in  essere  per  i  concessionari  di  pubblici  servizi
affidatari di nuove concessioni;
        n)   previsione,   dopo   la   stipula   dei   contratti   di
progettazione,   appalto,  concessione  o  affidamento  a  contraente
generale,  di  forme  di  tutela  risarcitoria  per  equivalente, con
esclusione  della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per
tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento
di una provvisionale;
        o)  previsione  di apposite procedure di collaudo delle opere
entro  termini  perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze  tecniche,  il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo".
    c)  Il  terzo  comma  dell'art. 1  della  legge  n. 443 del 2001,
secondo  cui "i decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati
sentito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997  n. 281,  nonche' quello delle
competenti  commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni  dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione
possono  essere  emanate  disposizioni  correttive ed integrative dei
decreti  legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo
gli stessi principi e criteri direttivi.
    Il  Governo  integra  e modifica il regolamento di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554,  in
conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge  e  dei decreti
legislativi di cui al comma 2";
    d)  Il  quarto  comma  dell'art. 1  della  legge n. 443 del 2001,
secondo  cui:  "limitatamente  agli  anni  2002  e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi  di  cui  al  comma  2,  previo parere favorevole del CIPE,
integrato  dai  presidenti  delle  regioni  interessate,  sentite  la
conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, uno o
piu'  decreti  legislativi  recanti  l'approvazione  definitiva,  nei
limiti  delle  vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti
di  infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1".
    e)  Il  quinto  comma  dell'art. 1  della  legge n. 443 del 2001,
secondo  cui  "ai  fini  della  presente  legge  sono  fatte salve le
competenze  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  provincie
autonome  previste  dagli  statuti speciali e delle relative norme di
attuazione".
    2.  -  Le  disposizioni  richiamate  sono  illegittime  e  lesive
dell'autonomia   costituzionalmente  riconosciuta  e  garantita  alla
regione ricorrente per le seguenti ragioni di

                               Diritto

    3.  - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, legge n. 443 del 2001,
per  lesione della sfera di competenza regionale, particolarmente per
la violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.
    Il   primo   comma   dell'art. 1  della  legge  n. 443  del  2001
attribuisce al Governo, in via esclusiva, il compito di "individuare"
le  "infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
e strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese".
    La  norma  viola,  in  primo  luogo,  la  potesta'  legislativa e
regolamentare     costituzionalmente    attribuita    alle    regioni
dall'art. 117  Cost.  ed incide illegittimamente sull'esercizio delle
competenze  costituzionalmente  garantite alle regioni dagli articoli
118 e 119 Cost.
    3.1.  -  La disciplina della legge statale impugnata si riferisce
alle  modalita'  di individuazione, programmazione e realizzazione di
infrastrutture pubbliche e private nonche' di insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale.
    Tale oggetto non rientra nella competenza legislativa statale.
    Secondo  l'art. 117 Cost. - nel testo come modificato dalla legge
costituzionale  n. 3/2001  -  i  poteri legislativi riconosciuti allo
Stato  sono  distinti  in  esclusivi  (elencati  dal secondo comma) e
concorrenti con quelli regionali (elencati nel terzo comma).
    Quanto   alle  competenze  statali  esclusive,  e'  evidente  che
l'"individuazione"  delle  "grandi  opere", disciplinata dall'art. 1,
primo comma, della legge n. 443 del 2001, non rientra in alcuna delle
materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Cost.
    In  particolare,  la  norma impugnata non puo' trovare fondamento
nell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e)  della Costituzione, che
riserva  allo Stato la "tutela della concorrenza". L'art. 1, comma 1,
della  legge  n. 443/2001  non  ha  difatti lo scopo di proteggere il
libero   gioco   della   concorrenza,  ma  quello  di  assicurare  la
realizzazione  di  opere  "strategiche",  con una procedura del tutto
speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
    Ne'  si  potrebbe  affermare  che l'oggetto della norma impugnata
rientri   nella   "determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  sul tutto il territorio nazionale", materia riservata allo
Stato ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.
E'  difatti evidente che la determinazione dei livelli essenziali per
garantire  determinati  diritti sul territorio nazionale e', cosa del
tutto diversa dalla decisione circa la necessita' di realizzare opere
ed  impianti  di  preminente  interesse nazionale. Cio' e' dimostrato
dallo  stesso  carattere derogatorio della disciplina e dal carattere
discrezionale  delle scelte, che si ritiene debbano essere effettuate
dagli organi statali indicati dalla stessa legge n. 443 del 2001, per
individuare  le  opere  da  realizzare;  tale  carattere  di  per se'
impedisce qualsiasi collegamento con la definizione di livelli minimi
di  garanzia  predeterminati  dallo  Stato,  ad esempio in materia di
artt. 16 e 4 Cost.
    Ne',  infine,  si  potrebbe  ritenere  che la norma impugnata sia
riconducibile  alla  "tutela  dell'ambiente",  materia riservata alla
potesta'  legislativa  statale  dall'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. L'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 non risponde
a  scopi  ed  esigenze  di protezione ambientale, valore quest'ultimo
destinato  piuttosto  ad  operare da necessario controlimite rispetto
all'interesse  alla  realizzazione  delle infrastrutture strategiche,
che rappresenta l'obiettivo immediato della norma impugnata.
    3.2.  -  L'art. 1,  comma  1,  della  legge n. 443 cit. potrebbe,
almeno  in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati
nell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  e  affidati  alla  legislazione
concorrente  dello  Stato  e delle Regioni, in quanto la norma incide
sul  "governo  del  territorio",  sulla  pianificazione territoriale,
sulla  programmazione  delle  infrastrutture, sulla difesa del suolo,
sulla   definizione   delle   grandi   reti   di   trasporto,   sulla
valorizzazione dei beni ambientali.
    Peraltro  la  stessa  norma  costituzionale  di cui all'art. 117,
terzo  comma,  rende  evidente  che la potesta' legislativa regionale
nelle materie ora citate e' caratterizzata da una sfera di autonomia,
e  dalla  conseguente  necessita'  di intervento decisionale, che non
puo'  essere  eliminata  o  indebitamente  compressa  dal legislatore
nazionale.
    Il  legislatore  nazionale  puo'  soltanto  stabilire i "principi
fondamentali"  della  materia.  Ma  i  "principi fondamentali" devono
"riguardare  in  ogni  caso  il  modo  di  esercizio  della  potesta'
legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di
singoli   settori   dalla   materia  o  dall'ambito  di  essa".  Piu'
precisamente,    si   devono   ritenere   e   qualificare   "principi
fondamentali"   -  anche  con  riferimento  alla  nuova  formulazione
dell'art. 117  della  Costituzione  -  "solo  i nuclei essenziali del
contenuto  normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi
enunciati  o  da  esse  desumibili"  (Corte costituzionale n. 482 del
1995).
    La  legge  statale  impugnata,  prevedendo un'esplicita deroga ai
normali    procedimenti    e   competenze   nella   decisione   sulla
programmazione   e   realizzazione   di  determinate  infrastrutture,
sacrifica  in  maniera  del  tutto  illegittima  ed  incoerente, quel
contenuto   minimo   dell'autonomia   legislativa  regionale  che  il
legislatore  statale non puo' viceversa comprimere o eliminare, nelle
materie  attribuite  alla  competenza  legislativa  concorrente delle
regioni.  Piu'  precisamente,  e'  certo  che i principi fondamentali
stabiliti  dalle  leggi-quadro nazionali debbano avere un "livello di
maggior astrattezza" rispetto alle regole positivamente stabilite dal
legislatore  regionale  (sent.  n. 65  del  2001)  e debbono comunque
lasciare  ampi  spazi  decisionali  agli organi rappresentativi della
comunita'  regionale,  nelle materie affidate costituzionalmente alla
loro competenza.
    Si  deve anche sottolineare che la disciplina dettata dalla norma
impugnata  e' da ritenere una disciplina di dettaglio e direttamente,
applicabile,  come  tale  inammissibile,  anche  perche'  non risulta
cedevole rispetto ai successivi interventi del legislatore regionale.
    3.3.  -  Ne'  un  eventuale riferimento all'"interesse nazionale"
potrebbe  giustificare  l'attribuzione  allo  Stato della potesta' di
individuare  le  opere strategiche da realizzare sul territorio delle
singole regioni.
    Indipendentemente  dalla  circostanza  che,  in  nessun  modo, il
limite  dell'interesse  nazionale  e'  espressamente menzionato nelle
norme  del  titolo  V  della  Costituzione,  (quale  risulta  dopo le
modifiche  apportate  con  la legge costituzionale n. 3 del 2001), si
deve comunque rilevare che il riferimento all'interesse nazionale non
puo'  di  per  se'  escludere la potesta' legislativa regionale nelle
materie di competenza concorrente.
    Cio'  e'  dimostrato  dallo  stesso elenco delle materie affidate
alla  competenza  concorrente,  in  cui figurano i "porti e aeroporti
civili",   le  "grandi  reti  di  trasposto  e  di  navigazione",  la
"produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia":
materie  cioe'  che,  pur  avendo  dimensione nazionale, appartengono
espressamente  alla  competenza regionale. Senza contare che tutte le
altre  infrastrutture  non menzionate nelle categorie ora citate, che
pure   possono   essere   di   interesse  nazionale,  debbono  essere
considerate   tra   quelle   rientranti  nella  competenza  esclusiva
regionale.
    La scelta del legislatore costituzionale e' stata, quindi, quella
di  non  attribuire  al  rilievo nazionale dell'opera, e quindi degli
interessi nazionali da essa soddisfatti, il significato di un fattore
di esclusione della potesta' legislativa regionale.
    Il   nuovo   testo  costituzionale,  non  prevedendo  l'interesse
nazionale  come  limite  alla potesta' legislativa delle Regioni, non
prevede  anche  l'esercizio  di  un  generale  potere  di indirizzo e
coordinamento   (che,   nel   contesto   costituzionale   previgente,
costituiva  il  corollano  positivo  dell'interesse  nazionale).  Ed,
infatti,  la tutela degli interessi nazionali - o ultraregionali - e'
espressa,  nel  nuovo  art. 117  Cost.,  solo  in sede di elencazione
tassativa   dei  compiti  specificatamente  riservati  alla  potesta'
legislativa   esclusiva  dello  Stato.  E'  quindi  evidente  che  la
disciplina  dettata  dalla legge n. 443 del 2001, per la parte in cui
attribuisce allo Stato competenze di programmazione e di decisione in
via esclusiva, sulle opere strategiche, viola i principi ed i criteri
di determinazione delle competenze sopra menzionati.
    3.4.  -  Ne'  si  puo' ritenere che lo Stato possa riservare alla
propria   competenza   la   decisione  circa  l'individuazione  e  la
realizzazione  delle  infrastrutture strategiche, in applicazione del
criterio  di  cui  all'art. 118, primo comma, senza indicare e quindi
rispettare  il  parametro  della sussistenza di esigenze di esercizio
unitario,  nonche'  i principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza  che  la  norma  costituzionale  impone per l'allocazione
delle  funzioni amministrative (secondo il criterio comunitario della
preferenza del livello territoriale inferiore).
    La  violazione  di  tale  principio  e' particolarmente evidente,
perche'  la  norma  statale  impugnata  non  contiene alcuna puntuale
indicazione sui presupposti che giustificano l'allocazione al livello
centrale  delle  funzioni  relative  alla programmazione, decisione e
realizzazione   delle   singole   opere   strategiche  oggetto  della
disciplina legislativa impugnata.
    3.5.  -  Il rispetto delle attribuzioni regionali garantite dagli
artt. 117  e  118  avrebbe  comunque  richiesto  -  come  minimo - il
riconoscimento  a  favore  della  Regione  di  un  ruolo  non di mera
consultazione  o  di  "compartecipazione" al procedimento decisionale
(compartecipazione  che  in verita' si riduce, nella norma impugnata,
al coinvolgimento consultivo della Conferenza unificata - e quindi di
un  organo  in  cui  sono  rappresentate  in modo indistinto tutte le
autonomie  locali),  bensi' un vero e proprio ruolo di "codecisione",
di ciascuna delle Regioni di volta in volta interessate.
    E  questo  ruolo  di  "codecisione"  poteva essere garantito solo
dalla  previsione di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata,
quale   forma   di   coordinamento  paritario,  in  cui  "i  soggetti
partecipanti   sono  posti  sullo  stesso  piano  in  relazione  alla
decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come
il prodotto di un accordo e quindi di una negoziazione diretta fra il
soggetto  cui la decisione e' giuridicamente imputata e quella la cui
volonta' deve concorrere alla decisione stessa" (Corte costituzionale
sentenza n. 220 del 1990; nonche' sentenza n. 116 del 1994).
    Da  cio'  consegue  che l'art. 1, primo comma, della legge n. 443
del  2001,  nella  parte  in  cui  non prevede che l'"individuazione"
dell'elenco  delle  "grandi  opere"  sia determinata dalle Regioni, o
quanto meno dal Governo d'intesa con le Regioni interessate, viola da
un  lato  le  attribuzioni  regionali  costituzionalmente  garantite,
dall'altro il principio della leale collaborazione.
    3.6.  -  La  norma  impugnata  non  puo'  trovare giustificazione
nemmeno nell'ambito dell'art. 119 Cost.
    La  disciplina  della  legge  n. 443  del 2001 non puo', infatti,
costituire  una  delle  forme  di  intervento  statale  previste,  in
particolare, dal quarto comma dell'art. 119 Cost.
    La  norma  costituzionale  ammette solo l'attribuzione di risorse
aggiuntive  ed  interventi  speciali a favore delle singole autonomie
locali.   Non   si  possono  certo  considerare  tali  le  previsioni
dell'art. 1   della   legge   n. 443   del   2001,  che  stabiliscono
semplicemente  una  competenza  generale  dello  Stato  a determinare
programmi  e  interventi che si realizzeranno in futuro e per i quali
saranno  da  definire  e  ricercare le relative risorse (peraltro non
destinate   specificatamente   a   favore   dei  bilanci  degli  enti
territoriali).
    La  norma  impugnata  -  per  la  parte in cui prevede che sia il
Governo  a  reperire  i  finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo  scopo  disponibili  - incide, con ogni evidenza, sull'autonomia
finanziaria   delle  Regioni,  che  l'art. 119  Cost.  garantisce  in
relazione  al  reperimento  delle  risorse per la realizzazione delle
infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza regionale.
    3.7.   -  E'  appena  il  caso  di  rilevare  che  i  profili  di
illegittimita'  sopra  evidenziati non sono certo esclusi dall'inciso
iniziale del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, secondo
cui   l'"individuazione"   delle  infrastrutture  strategiche  dovra'
avvenire   "nel  rispetto  delle  attribuzioni  costituzionali  delle
regioni".
    E' difatti evidente che una espressione del tutto generica, quale
quella utilizzata nell'inciso in questione, puo' servire tutt'al piu'
come  guida  per  il Governo nella sua azione attuativa, attraverso i
futuri decreti legislativi, di quanto disposto dalla legge, ma non e'
certo  in  grado  di  superare  l'assenza del puntuale riconoscimento
della   competenza   regionale   ad  intervenire,  secondo  modalita'
prefissate,  nel  procedimento decisionale diretto all'individuazione
delle  infrastrutture  da realizzare. Ed il profilo di illegittimita'
evidenziato e' tanto piu' grave in quanto in nessun modo si chiarisce
nella  legge  impugnata quali siano i criteri e modalita' decisionali
per definire il carattere "strategico" degli interventi.
    4.  - Illegittimita' dell'art. 1, comma 2, legge n. 443 del 2001,
per  violazione  della sfera di competenza regionale, particolarmente
per la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Anche  il  secondo  comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001
viola  la  potesta'  legislativa  costituzionalmente  attribuita alle
regioni dall'art. 117 Cost. ed incide illegittimamente sull'esercizio
di competenze costituzionalmente garantite alle regioni.
    4.1.  -  La  norma  impugnata contiene i "principi" ed i "criteri
direttivi" sulla cui base il Governo e' chiamato ad emanare i decreti
legislativi per l'attuazione della legge delega.
    In particolare, il comma 2 prevede che la futura normativa dovra'
introdurre un "regime speciale" per quanto riguarda la valutazione di
impatto   ambientale.  Il  comma  2  stabilisce  altresi'  una  serie
imponente  di  deroghe  alla  legge  n. 109  del  1994, relativa alla
disciplina  delle  opere  e dei lavori pubblici. Si tratta di deroghe
concernenti  l'ambito  oggettivo  e  soggettivo di applicazione della
legge; le misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica
amministrazione;   la   qualificazione;   le   norme  in  materia  di
partecipazione  alle gare; i soggetti ammessi alle gare; i requisiti,
per  la partecipazione dei consorzi alle gare; i consorzi stabili; la
riunione  dei  concorrenti; la programmazione dei lavori pubblici; le
competenze  dei  consigli  comunali  e  provinciali;  l'attivita'  di
progettazione;  i  sistemi  di  realizzazione dei lavori pubblici; le
procedure  di  scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; le
commissioni  aggiudicatici;  la  licitazione privata e la licitazione
privata  semplificata;  la  trattativa  privata; le varianti in corso
d'opera; la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici;
la  direzione  dei lavori; i collaudi e la vigilanza; la pubblicita',
le  garanzie  e  le  coperture  assicurative;  la  definizione  delle
controversie,  il  subappalto,  il  promotore,  la  valutazione della
proposta e l'indizione della gara.
    E'   pero'  evidente  che  anche  queste  previsioni  si  pongono
contrasto con l'art. 117 Cost.
    In particolare, la disciplina dei lavori pubblici e degli appalti
ricade  oggi nella competenza piena o residuale delle regioni, di cui
all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  poiche'  tale  materia  non  e'
ricompresa  ne'  tra  quelle  riservate  allo  Stato,  ne' tra quelle
affidate alla legislazione concorrente di Stato e regioni.
    Analoghe  considerazioni  valgono  per la materia dell'industria,
anch'essa  sicuramente rientrante nella competenza legislativa piena,
o residuale, delle regioni ex art. 117, quarto comma, Cost.
    Nella  materia  dei  lavori  pubblici  e degli appalti le regioni
hanno  competenza  legislativa  esclusiva - salvo ovviamente i limiti
derivanti dalla Costituzione, dai vincoli comunitari e degli obblighi
internazionali - mentre lo Stato non ha potesta' legislativa, neanche
per quanto attiene la definizione dei principi fondamentali.
    In  realta'  -  come  gia'  sottolineato  -  l'impossibilita'  di
delineare  oggi,  sulla base del nuovo testo dell'art. 117 Cost., una
materia  relativa  ai  "lavori  pubblici"  riservata  allo  Stato  e'
confermata  dalla  circostanza  che  la dimensione dell'interesse non
costituisce  un elemento che possa fondare, sul piano costituzionale,
la competenza legislativa statale.
    In  conclusione,  il  nuovo art. 117 Cost., avendo eliminato ogni
riferimento  alla  natura  regionale  dei  lavori  pubblici, presente
invece  nel  precedente testo dell'art. 117, non consente di limitare
la  potesta'  legislativa  regionale  in  base  alla tipologia e alla
natura delle opere da realizzare.
    4.2. - In ogni caso, anche ove si volesse ritenere che la materia
dei   lavori   pubblici   attenga  oggi  a  settori  attribuiti  alla
legislazione  concorrente, si dovrebbe ribadire quanto gia' precisato
al  precedente  punto  3.2,  e  cioe' che, in tali materie, il potere
legislativo  statale  e'  oggi  limitato  all'individuazione dei soli
"principi   fondamentali",   con  esclusione  di  ogni  normativa  di
dettaglio e di diretta regolazione della materia.
    E'  viceversa  evidente  che  la  norma  impugnata non stabilisce
"principi"  per  le  regioni,  ma  "principi"  destinati a guidare la
futura  azione  del  Governo,  per  di  piu'  stabiliti in termini di
disciplina di dettaglio nella definizione dei procedimenti speciali e
puntualmente    derogatori    che    debbono   essere   seguiti   per
l'individuazione,   la   realizzazione   ed  il  finanziamento  delle
"infrastrutture strategiche" oggetto della legge n. 443 del 2001.
    Si  aggiunga  che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, non
risulta cedevole all'eventuale futura legislazione regionale.
    Anche  sotto  questo  profilo,  la  norma  impugnata  comporta un
sostanziale   esproprio   a   danno   delle   competenze  legislative
costituzionalmente  garantite  alle regioni nonche' - per la parte in
cui  i  criteri  direttivi  sono  rivolti all'esercizio di competenze
amministrative ed al reperimento ed organizzazione delle risorse - la
violazione dell'autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria
di cui agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119, Cost.
    5.  -  Illegittimita' dell'art. 1, comma 3, legge n. 443 del 2001
per   violazione  delle  competenze  regionali,  particolarmente  per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    Il  terzo  comma  dell'art. 1 della legge n. 443/2001 prevede, in
particolare,  che  il  Governo  possa  "integrare"  e "modificare" il
regolamento   n. 554  del  31  dicembre  1999  "in  conformita'  alle
previsioni  della  presente legge ed ai decreti legislativi di cui al
comma 2".
    Il  regolamento  approvato  con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e'
appunto  il  regolamento  di  attuazione della legge n. 109 del 1994,
cioe' della legge quadro sui lavori pubblici.
    Sotto  questo  profilo,  il  terzo  comma dell'art. 1 della legge
n. 443/2001 viola chiaramente l'art. 117, sesto comma, Cost.
    L'art. 117  Cost.  -  come  modificato dalla legge costituzionale
n. 3/2001  -  stabilisce  che  la  potesta' regolamentare spetta allo
Stato  soltanto  nelle  materie  di  legislazione  esclusiva statale,
mentre e' di spettanza delle Regioni in ogni altro caso.
    Poiche' - come gia' sottolineato - la materia dei lavori pubblici
e'  oggi  attribuita  alla  competenza  legislativa piena o residuale
delle  regioni,  la stessa non puo' piu' essere oggetto di interventi
normativi da parte dello Stato, che risulterebbero del tutto privi di
un  fondamento  costituzionale, non rientrando la materia in esame in
nessuno  dei  due  elenchi  di  materie contenuti nei commi secondo e
terzo dell'art. 117 Cost.
    Il  terzo  comma dell'art. 1 della legge n. 443 cit. e' dunque in
contrasto  con le norme costituzionali richiamate, nella parte in cui
prevede  la  possibilita', per lo Stato, di integrare e modificare il
regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, nonostante che
tale  materia  non  rientri  tra  quelle  riservate alla legislazione
esclusiva statale.
    6.  -  Illegittimita'  dell'art. 1. commi 4 e 5, legge n. 443 del
2001,  per violazione della competenza regionale, particolarmente per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Le argomentazioni sin qui svolte sono senz'altro riferibili anche
al quarto comma dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001.
    La  norma in questione - circoscritta, quanto all'efficacia, agli
anni  2002-2003 - delega il Governo ad emanare, secondo i criteri e i
principi  del  secondo comma, decreti legislativi per l'"approvazione
definitiva" di "infrastrutture individuate con le modalita' stabilite
dal primo comma".
    Anche  il  quarto  comma  dell'art. 1  e' pertanto da considerare
incostituzionale  per  le  stesse  ragioni  e  per  gli stessi motivi
individuati per i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 1.
    In  particolare, e' evidente che non si puo' ritenere ammissibile
un  "decreto  legislativo"  diretto  a  realizzare  la  "approvazione
definitiva"  di  determinate  opere  strategiche,  dato  che  nessuna
potesta' legislativa statale e' rinvenibile in tale materia.
    Quanto  sopra  vale  anche  per il quinto comma dell'art. 1 della
legge  n. 443/2001,  che facendo "salve" soltanto le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle provincie autonome "previste dagli
statuti  speciali  e dalle relative norme di attuazione", conferma la
violazione, a danno delle regioni di diritto comune, delle competenze
costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  questa  ecc.ma  Corte  dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre
2001  n. 443  ("Delega  al  governo  in  materia di infrastrutture ed
insediamenti   produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive") per violazione degli artt. 117,
118, 119 Cost.
        Firenze-Roma, addi' 21 febbraio 2002
                     Prof. avv.: Stefano Grassi
02C0148