N. 87 SENTENZA 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -   Immunita'   parlamentari   -  Opinioni  espresse  da
  parlamentari   nel   corso   di   una   trasmissione  televisiva  -
  Procedimento  penale  per  diffamazione  aggravata  a  carico degli
  stessi  parlamentari  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  della
  Camera  di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del
  Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di Bergamo, nei
  confronti  della  Camera  dei deputati - Difetto di motivazione sui
  presupposti   di   fatto   del  conflitto  -  Inammissibilita'  del
  conflitto.
- Deliberazione della Camera dei deputati 29 luglio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.15 del 10-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
29 luglio 1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dai  deputati  Vittorio  Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del
senatore   Antonio  Di  Pietro,  promosso  dal  Giudice  dell'udienza
preliminare  del  Tribunale  di  Bergamo  con  ricorso  notificato il
18 agosto  2000,  depositato  in  cancelleria  il  28  successivo  ed
iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18 dicembre  2001  il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell'ambito di
un  procedimento  penale  per  il  reato  di diffamazione aggravata a
carico  dei  deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il Giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Bergamo  ha  sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  in relazione alla delibera di insindacabilita'
adottata   il  29 luglio  1999  dalla  Assemblea,  mediante  separate
votazioni  per  ciascun  parlamentare,  con cui e' stato affermato, a
norma  dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per
i  quali  e'  in  corso  il  procedimento  penale concernono opinioni
espresse  dai  due  membri  del  Parlamento nell'esercizio delle loro
funzioni.
    Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica presso
il  Tribunale  di  Bergamo  aveva  chiesto  il  rinvio a giudizio dei
deputati Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di
diffamazione  aggravata  -  di  cui  viene  riprodotto nel ricorso il
relativo   capo   di  imputazione  -  perche'  durante  il  programma
televisivo  "Sgarbi  Quotidiani", trasmesso da "Canale 5" il 3 luglio
1998,  nelle  rispettive qualita' di conduttore e di ospite avrebbero
offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, gia' magistrato
in  servizio  presso  la  Procura  della  Repubblica del Tribunale di
Milano.
    Cio'  premesso,  il  ricorrente  ritiene  che non sia ravvisabile
alcun   collegamento   funzionale   tra   le  frasi  contestate  come
diffamatorie  e  l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati
Sgarbi  e  Balocchi  e  che  pertanto la deliberazione adottata dalla
Camera  ecceda  la  sfera  delle  attribuzioni del potere legislativo
determinate  dagli  artt. 55  e  seguenti della Costituzione ed abbia
compresso  la  sfera  delle  attribuzioni della autorita' giudiziaria
previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.
    Al  riguardo, il ricorrente precisa che non e' sufficiente che le
dichiarazioni  si  riferiscano  ad  un tema discusso dalla Camera dei
deputati,  ma  che  deve  trattarsi  di dichiarazioni che riproducano
all'esterno  quelle  gia' rese nell'esercizio delle funzioni mediante
atti  parlamentari  tipici,  di  cui  peraltro non vi sarebbe traccia
nelle attivita' svolte in Parlamento dai due deputati.
    Inoltre,  ad avviso del ricorrente la circostanza che il deputato
Sgarbi   abbia   pronunciato   le   dichiarazioni   contestate   come
diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una trasmissione
televisiva   escluderebbe  in  radice  ogni  nesso  con  le  funzioni
parlamentari.
    Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta per le
autorizzazioni  a procedere avrebbe espresso valutazioni di merito in
ordine   alla   fondatezza   delle  accuse  mosse  ai  due  deputati,
sconfinando  dalla  sfera  delle attribuzioni parlamentari, in quanto
tali   valutazioni   sono   di  esclusiva  spettanza  della  funzione
giudiziaria.
    La   deliberazione  di  insindacabilita'  adottata  dalla  Camera
sarebbe  pertanto  frutto  di  un  "arbitrario  esercizio" del potere
attribuito  al  Parlamento  dall'art. 68  della Costituzione e lesiva
delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
    Sulla  base  di  queste argomentazioni, il rimettente chiede alla
Corte di annullare la deliberazione adottata dalla Camera.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 314  pronunciata in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000.
Il  ricorso e' stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati,
unitamente  all'ordinanza  di  ammissibilita',  il  18 agosto  2000 e
depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il
28 agosto 2000.
    3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita
e  difesa  dall'avvocato  Roberto Nania, si e' costituita in giudizio
chiedendo  alla Corte, in via preliminare, di dichiarare irricevibile
o  inammissibile  il  conflitto, in quanto, avendo la Camera adottato
due  distinte  deliberazioni in ordine alle opinioni espresse dai due
deputati,  ognuna  delle  quali integra un autonomo atto di esercizio
del  potere  di  fare  applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.,
l'autorita' giudiziaria avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso
nei confronti di ciascun deputato.
    Nel  merito,  la  resistente  chiede alla Corte di dichiarare che
spettava   alla   Camera   dei   deputati   il  potere  di  affermare
l'insindacabilita'  a  norma  dell'art. 68,  primo comma, Cost. delle
opinioni  espresse  dai  deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi
nei confronti del senatore Antonio Di Pietro.
    Al riguardo, la Camera resistente deduce, in primo luogo, che non
puo'  essere  condivisa l'affermazione del ricorrente, secondo cui le
dichiarazioni  "esterne"  del  parlamentare  sono  riconducibili alla
sfera delle opinioni assistite dalla garanzia dell'art. 68 Cost. solo
quando   rappresentino  "riproduzioni"  di  dichiarazioni  gia'  rese
nell'esercizio  di funzioni parlamentari e mediante atti parlamentari
tipici.  Cosi'  argomentando,  l'insindacabilita'  verrebbe ridotta a
regola  idonea a garantire la mera conoscibilita' e pubblicita' degli
atti  delle Camere e verrebbe in definitiva riproposta la limitazione
della   insindacabilita'   ai  soli  atti  compiuti  all'interno  del
Parlamento.
    La  circostanza che il deputato Sgarbi abbia espresso le opinioni
incriminate in qualita' di conduttore di una trasmissione televisiva,
che  ad  avviso  del  ricorrente  escluderebbe in radice qualsivoglia
connessione  tra  tali  dichiarazioni  e  la  funzione  parlamentare,
sarebbe  del  tutto  irrilevante:  al  riguardo, la Camera resistente
rileva  che  la  Corte,  esaminando  analoghi episodi di divulgazione
televisiva,   ha   applicato   i   consueti   canoni   relativi  alla
riconducibilita'     delle     opinioni     espresse    all'attivita'
politico-parlamentare del deputato, senza attribuire alcun rilievo al
ruolo di conduttore televisivo svolto dal deputato.
    Ad  avviso  della resistente, anche l'affermazione del ricorrente
secondo   cui  con  la  deliberazione  impugnata  la  Camera  avrebbe
illegittimamente   sconfinato   nel   merito   delle  accuse  non  e'
condivisile.  Nella  relazione  della  Giunta  si  dice  soltanto che
"sorprende   che  per  dichiarazioni  siffatte  si  sia  dato  inizio
addirittura  ad  un  procedimento  penale",  esprimendo  un  giudizio
strettamente riferibile alla insindacabilita' e alla sua "evidenza".
    Contrariamente  a  quanto  sostenuto  nel  ricorso,  le  opinioni
manifestate   nella   trasmissione   televisiva   dai   due  deputati
troverebbero  invece  pieno  riscontro  sia  nel  "generale  contesto
politico-parlamentare  dell'epoca", vertendo la conversazione da loro
intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate
in  materia  di  finanziamento  ai  partiti,  sia nel ruolo di spicco
assunto   da  entrambi  in  sede  parlamentare.  In  particolare,  la
resistente fa riferimento all'attivita' posta in essere:
        dall'on. Balocchi    quale    coordinatore    dei   segretari
amministrativi dei partiti per la presentazione di proposte comuni;
        dall'on. Sgarbi  come  co-firmatario  della proposta di legge
concernente  "nuove  norme  in  materia di finanziamento ai partiti e
agli eletti in carica", presentata il 30 dicembre 1998;
        da  entrambi  mediante  i ripetuti interventi nel corso della
discussione di tale proposta di legge;
        e,  sempre  da  entrambi,  mediante  la  esternazione in sede
parlamentare  di  "posizioni  fortemente critiche nei confronti della
contrarieta'   espressa  dal  senatore  Di  Pietro  e  dal  movimento
dell'"Italia   dei  valori"  alla  disciplina  del  finanziamento  ai
partiti", in particolare dall'on. Sgarbi con l'intervento in aula del
28 aprile  1998  e  dall'on.  Balocchi  con  una  interrogazione  del
20 luglio 2000.
    In  conclusione,  ad  avviso  della  resistente, le dichiarazioni
oggetto  delle deliberazioni di insindacabilita' "si sono limitate ad
offrire un piu' ampio risalto al confronto, assai serrato e polemico,
consumatosi  in  Parlamento  tra  sostenitori e avversari della nuova
normativa   concernente   il  finanziamento  pubblico  dei  partiti",
riproponendo  gli  stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano
caratterizzato la discussione parlamentare.
    Con  successiva  memoria  presentata il 3 dicembre 2001 la difesa
della   Camera   dei   deputati   ha   sinteticamente  riproposto  le
argomentazioni  esposte  in precedenza, richiamandosi anche alle piu'
recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il
nucleo  essenziale  degli  interventi e delle iniziative parlamentari
dei  due  deputati  e  le dichiarazioni incriminate intercorre quella
coincidenza    che   legittima   l'operativita'   della   prerogativa
parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il   conflitto  di  attribuzione  promosso  dal  Giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di Bergamo con ricorso nei
confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione adottata
dall'Assemblea  il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno
dei  due  deputati  interessati,  con  le quali e' stata affermata, a
norma     dell'art. 68,     primo    comma,    della    Costituzione,
l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dai  deputati Vittorio
Sgarbi  e  Maurizio  Balocchi, per le quali pende procedimento penale
per  il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso tra loro
in danno del senatore Antonio Di Pietro.
    Le  espressioni  ritenute diffamatorie sono state pronunciate nel
corso  del  programma  televisivo  "Sgarbi  Quotidiani", trasmesso da
"Canale 5", durante il quale l'on. Sgarbi in qualita' di conduttore e
l'on. Balocchi  in  qualita'  di  ospite  della  trasmissione avevano
intrattenuto  una conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e
l'incoerenza  tra  le  posizioni  assunte  dal senatore Di Pietro nel
dibattito  parlamentare al Senato sul tema del finanziamento pubblico
dei  partiti e i comportamenti personali e gli atteggiamenti politici
tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    3. - Dal capo di imputazione per il reato di diffamazione, ove e'
trascritta  la conversazione intercorsa tra i due deputati durante il
programma  televisivo,  emerge  che  ciascuno  di  essi  ha  espresso
specifiche  opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata
la  trasmissione.  Malgrado il reato di diffamazione sia contestato a
titolo  di  concorso,  le  posizioni dei due deputati sembrano dunque
avere  una  loro  autonomia,  evidentemente  anche con riferimento ai
rapporti  tra  le  espressioni  loro  attribuite  e l'esercizio delle
funzioni parlamentari.
    L'autonomia  della  posizione dei due parlamentari trova conferma
nella   procedura  seguita  dalla  Giunta  per  le  autorizzazioni  e
dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre
a  separate  votazioni,  riferite  a  ciascuno  dei  due deputati, la
proposta e, poi, la deliberazione di insindacabilita'. Dal canto suo,
al   fine  di  dimostrare  l'esistenza  di  un  collegamento  tra  le
espressioni  contestate  e  l'esercizio  di funzioni parlamentari, la
difesa  della Camera resistente si richiama, tra l'altro, a specifici
e  distinti  atti  tipici propri di ciascuno dei due deputati, alcuni
precedenti,  altri  successivi  alla  trasmissione  televisiva, quali
interventi   nel   corso   del  dibattito  in  aula,  interrogazioni,
presentazione di proposte di legge.
    4.  -  A  fronte di questa situazione di fatto, il ricorrente non
individua  le  specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due
deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il nesso con
l'esercizio delle funzioni parlamentari.
    Le  posizioni  dei  due  deputati  avrebbero invece dovuto essere
mantenute  separate proprio ai fini della verifica dell'esistenza del
nesso  funzionale,  posto  che  dagli  interventi pronunciati in aula
dall'on. Balocchi  e  dall'on.  Sgarbi  nel  corso  del dibattito sui
disegni  di  legge  in  tema  di  finanziamento  pubblico ai partiti,
rispettivamente  il  28  e  il  29 aprile 1998, allegati dalla difesa
della   Camera  resistente,  emergono  valutazioni  differenziate  in
riferimento al senatore Di Pietro.
    Il  ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Bergamo  si  rivela  pertanto  carente in ordine alla motivazione sui
presupposti  di  fatto  che stanno a base del conflitto nei confronti
della   Camera   dei   deputati,  e  va  conseguentemente  dichiarato
inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con
l'atto indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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