N. 91 ORDINANZA 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Acquisizione di prove - Disciplina transitoria -
  Dichiarazioni   rese   nel   corso  delle  indagini  preliminari  -
  Utilizzabilita' delle dichiarazioni gia' acquisite al fascicolo per
  il  dibattimento  (alla data di entrata in vigore della legge cost.
  n. 2  del  1999  e  della  legge  n. 35  del  2000)  -  Prospettata
  irragionevole lesione dei principi del contraddittorio e del giusto
  processo  nonche'  della  parita'  di  trattamento - Questione gia'
  sostanzialmente  rigettata  con  precedente  sentenza  -  Manifesta
  infondatezza.
- D.L.  7  gennaio  2000,  n. 2 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.
(GU n.15 del 10-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge   7 gennaio   2000,   n. 2  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione  dell'articolo  2 della legge costituzionale 23 novembre
1999,   n. 2,   in  materia  di  giusto  processo),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  25 febbraio  2000,  n. 35, promossi con
ordinanze  emesse  il  19 gennaio  2001  dal Tribunale di Pistoia, il
30 gennaio  2001  e  il  6 novembre  2000  dal  Tribunale  di Firenze
rispettivamente iscritte ai nn. 239, 282 e 304 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie
speciale, nn. 14 e 17 dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio   2000,   n. 2   (Disposizioni   urgenti  per  l'attuazione
dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia  di  giusto  processo),  convertito, con modificazioni, nella
legge   25 febbraio   2000,   n. 35,  nella  parte  in  cui  consente
l'utilizzazione  e  la  valutazione  ai  fini  della  decisione delle
dichiarazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della
entrata  in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, rese nel
corso  delle indagini preliminari da chi si e' sempre volontariamente
sottratto  all'esame  nel  dibattimento,  solo se l'attendibilita' di
tali  dichiarazioni e' confermata da altri elementi di prova, assunti
o formati con diverse modalita';
        che,  a  parere  del  giudice  rimettente, tale disciplina si
porrebbe  in  contrasto  con l'art. 111, quarto comma, seconda parte,
della  Costituzione,  in  quanto  da  essa deriverebbe la sostanziale
elusione del principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato
non  puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera    scelta,    si    e'    sempre   volontariamente   sottratto
all'interrogatorio  dell'imputato  o  del  suo difensore, consentendo
"una sorta di ultrattivita' della disciplina ordinaria vigente" prima
della riforma costituzionale sul "giusto processo";
        che  sarebbe  leso  anche l'art. 2 della legge costituzionale
23 novembre  1999,  n. 2,  in  quanto  -  nonostante  il  legislatore
costituzionale  abbia  sancito  l'immediata applicazione dei principi
contenuti   nella  legge  costituzionale  sul  "giusto  processo"  ai
procedimenti  penali  in  corso  -  la  normativa  oggetto di censura
realizzerebbe  una  "sostanziale  disapplicazione"  del principio del
contraddittorio, adottando una "soluzione restrittiva al suo naturale
ambito  temporale  di  applicazione",  in  quanto  ammette  la  piena
utilizzabilita'  a  fini  decisori delle dichiarazioni rese fuori dal
dibattimento, temperata solo da un maggior rigore per gli elementi di
riscontro;
        che  anche  il  Tribunale  di  Firenze  (r.o.  282  del 2001)
impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l.
n. 2  del  2000,  nella  parte  in  cui  limita  la valutazione delle
dichiarazioni  rese  nel corso delle indagini preliminari da chi, per
libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente  sottratto all'esame
dell'imputato  o  del  suo  difensore,  a  quelle  gia'  acquisite al
fascicolo  per  il  dibattimento alla data di entrata in vigore della
legge  n. 35  del  2000,  di conversione del menzionato d.l. n. 2 del
2000;
        che,  ad  avviso  del  Tribunale  rimettente, da una siffatta
disciplina  deriverebbe  una lesione del principio di ragionevolezza,
in  quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000, risulterebbe
vietata   l'acquisizione   di   mezzi   di   prova  non  formati  nel
contraddittorio delle parti, ancorche' vi sia, da parte del difensore
dell'imputato,  il  consenso alla richiesta del pubblico ministero di
acquisizione  al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti
le dichiarazioni di che trattasi;
        che  identica  questione  e'  stata  sollevata  dal  medesimo
Tribunale  di  Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del 2001), nella
quale  parimenti  si  prospetta  la  violazione dell'art. 3 Cost., in
quanto   contrasterebbe   con   il  principio  di  ragionevolezza  la
circostanza che, nell'ambito dello stesso dibattimento, "alcune prove
vengano  escluse  ed  altre ammesse alla valutazione, benche' la loro
fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini":
con  la  conseguenza  che  il  giudice  verrebbe a fondare la propria
decisione  su  elementi  di  prova  che,  solo  in  forza  di un dato
estrinseco e puramente accidentale, quale l'acquisizione prima di una
certa  data,  sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando cosi'
"una sorta di giustizia "casuale ";
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  rivalutarsi  le  questioni  da parte dei giudici a
quibus,  alla  luce  di  normativa  sopravvenuta  ovvero  dichiararsi
inammissibili o infondate le questioni medesime.
    Considerato  che  le  ordinanze di rimessione sollevano questioni
del tutto analoghe sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti,
per essere definiti con unica decisione;
        che  le  censure  dei  giudici  a quibus si concentrano sulla
disciplina  transitoria  dettata  dal  decreto-legge  7 gennaio 2000,
n. 2,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000,
n. 35,   della   quale   si   contesta,   da   un  lato,  la  portata
sostanzialmente  elusiva  dei  principi  costituzionali  sul  "giusto
processo"  e,  dall'altro,  l'incoerenza e gli effetti discriminatori
che  deriverebbero dal discrimen temporale che separa fra loro regimi
probatori profondamente diversi;
        che  al  riguardo questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica  tematica,  ha  avuto  modo  di sottolineare, nella sentenza
n. 381  del 2001 - successiva alle ordinanze di rimessione -, come il
legislatore  costituzionale  abbia  espressamente devoluto alla legge
ordinaria, non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico
alle  nuove  previsioni  costituzionali; ma anche quello di stabilire
"una   specifica   disciplina   intertemporale,   atta   a   modulare
l'applicazione   di   quei   principi   nei   processi  in  corso  di
celebrazione,  secondo  una  linea  chiaramente  tesa  a tracciare un
"ponte"  normativo  destinato  a  mitigare  una drastica applicazione
della   regola  tempus  regit  actum:  il  tutto  realizzatosi,  poi,
attraverso  la  disciplina  che i rimettenti censurano, ma che questa
Corte  ha  gia' ravvisato essere del tutto in linea con l'esigenza di
"operare  una  ragionevole  ponderazione tra le contrapposte esigenze
tipiche di una disciplina intertemporale";
        che  a  proposito  della "casualita'" che caratterizzerebbe -
secondo i giudici a quibus - l'applicabilita' o meno della disciplina
dettata  dalla  norma impugnata, questa Corte, nel ritenere infondati
analoghi  rilievi,  ha  osservato come sia tipico di qualsiasi regime
transitorio   il   saldarsi   "ad  un  determinato  momento  o  fatto
processuale,  da  individuare  quale  linea di demarcazione a partire
dalla  quale il regime stesso e' chiamato ad operare". Cio' che conta
-  si  e'  rilevato  -  e'  che quel "fatto processuale" sia coerente
"rispetto  alle  esigenze  del  regime transitorio e non si presti ad
arbitri.  Condizioni,  queste  ultime, che l'intervenuta acquisizione
delle   dichiarazioni  al  fascicolo  per  il  dibattimento  soddisfa
appieno";
        che  pertanto,  alla  stregua  di  tali rilievi, le questioni
proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio
2000,  n. 2  (Disposizioni  urgenti  per l'attuazione dell'articolo 2
della  legge  costituzionale  23 novembre  1999,  n. 2, in materia di
giusto   processo),   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge
25 febbraio  2000,  n. 35,  sollevate,  in riferimento agli artt. 3 e
111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal
Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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