N. 91 ORDINANZA 27 marzo - 5 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilita' delle dichiarazioni gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principi del contraddittorio e del giusto processo nonche' della parita' di trattamento - Questione gia' sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1. - Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.(GU n.15 del 10-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promossi con
ordinanze emesse il 19 gennaio 2001 dal Tribunale di Pistoia, il
30 gennaio 2001 e il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Firenze
rispettivamente iscritte ai nn. 239, 282 e 304 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie
speciale, nn. 14 e 17 dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui consente
l'utilizzazione e la valutazione ai fini della decisione delle
dichiarazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della
entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, rese nel
corso delle indagini preliminari da chi si e' sempre volontariamente
sottratto all'esame nel dibattimento, solo se l'attendibilita' di
tali dichiarazioni e' confermata da altri elementi di prova, assunti
o formati con diverse modalita';
che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si
porrebbe in contrasto con l'art. 111, quarto comma, seconda parte,
della Costituzione, in quanto da essa deriverebbe la sostanziale
elusione del principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato
non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, consentendo
"una sorta di ultrattivita' della disciplina ordinaria vigente" prima
della riforma costituzionale sul "giusto processo";
che sarebbe leso anche l'art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, in quanto - nonostante il legislatore
costituzionale abbia sancito l'immediata applicazione dei principi
contenuti nella legge costituzionale sul "giusto processo" ai
procedimenti penali in corso - la normativa oggetto di censura
realizzerebbe una "sostanziale disapplicazione" del principio del
contraddittorio, adottando una "soluzione restrittiva al suo naturale
ambito temporale di applicazione", in quanto ammette la piena
utilizzabilita' a fini decisori delle dichiarazioni rese fuori dal
dibattimento, temperata solo da un maggior rigore per gli elementi di
riscontro;
che anche il Tribunale di Firenze (r.o. 282 del 2001)
impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l.
n. 2 del 2000, nella parte in cui limita la valutazione delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per
libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame
dell'imputato o del suo difensore, a quelle gia' acquisite al
fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della
legge n. 35 del 2000, di conversione del menzionato d.l. n. 2 del
2000;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, da una siffatta
disciplina deriverebbe una lesione del principio di ragionevolezza,
in quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000, risulterebbe
vietata l'acquisizione di mezzi di prova non formati nel
contraddittorio delle parti, ancorche' vi sia, da parte del difensore
dell'imputato, il consenso alla richiesta del pubblico ministero di
acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti
le dichiarazioni di che trattasi;
che identica questione e' stata sollevata dal medesimo
Tribunale di Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del 2001), nella
quale parimenti si prospetta la violazione dell'art. 3 Cost., in
quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza la
circostanza che, nell'ambito dello stesso dibattimento, "alcune prove
vengano escluse ed altre ammesse alla valutazione, benche' la loro
fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini":
con la conseguenza che il giudice verrebbe a fondare la propria
decisione su elementi di prova che, solo in forza di un dato
estrinseco e puramente accidentale, quale l'acquisizione prima di una
certa data, sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando cosi'
"una sorta di giustizia "casuale ";
che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo rivalutarsi le questioni da parte dei giudici a
quibus, alla luce di normativa sopravvenuta ovvero dichiararsi
inammissibili o infondate le questioni medesime.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
del tutto analoghe sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti,
per essere definiti con unica decisione;
che le censure dei giudici a quibus si concentrano sulla
disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000,
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000,
n. 35, della quale si contesta, da un lato, la portata
sostanzialmente elusiva dei principi costituzionali sul "giusto
processo" e, dall'altro, l'incoerenza e gli effetti discriminatori
che deriverebbero dal discrimen temporale che separa fra loro regimi
probatori profondamente diversi;
che al riguardo questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica tematica, ha avuto modo di sottolineare, nella sentenza
n. 381 del 2001 - successiva alle ordinanze di rimessione -, come il
legislatore costituzionale abbia espressamente devoluto alla legge
ordinaria, non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico
alle nuove previsioni costituzionali; ma anche quello di stabilire
"una specifica disciplina intertemporale, atta a modulare
l'applicazione di quei principi nei processi in corso di
celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un
"ponte" normativo destinato a mitigare una drastica applicazione
della regola tempus regit actum: il tutto realizzatosi, poi,
attraverso la disciplina che i rimettenti censurano, ma che questa
Corte ha gia' ravvisato essere del tutto in linea con l'esigenza di
"operare una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze
tipiche di una disciplina intertemporale";
che a proposito della "casualita'" che caratterizzerebbe -
secondo i giudici a quibus - l'applicabilita' o meno della disciplina
dettata dalla norma impugnata, questa Corte, nel ritenere infondati
analoghi rilievi, ha osservato come sia tipico di qualsiasi regime
transitorio il saldarsi "ad un determinato momento o fatto
processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire
dalla quale il regime stesso e' chiamato ad operare". Cio' che conta
- si e' rilevato - e' che quel "fatto processuale" sia coerente
"rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad
arbitri. Condizioni, queste ultime, che l'intervenuta acquisizione
delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento soddisfa
appieno";
che pertanto, alla stregua di tali rilievi, le questioni
proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di
giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge
25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal
Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0266