N. 92 ORDINANZA 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene  -  Reati  commessi  a mezzo della stampa - Divieto di
  stampati  idonei  a  turbare  il "comune sentimento della morale" -
  Assunta  genericita' e indeterminatezza del precetto, in violazione
  del  principio  di  determinatezza  dell'illecito penale e del solo
  limite  del  "buon  costume"  alla  liberta' di stampa - Difetto di
  profili  nuovi della questione, rispetto a quelli gia' esaminati in
  una precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.
- Costituzione, artt. 2, 21, sesto comma, e 25, secondo comma.
(GU n.15 del 10-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE ;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge
8 febbraio  1948,  n. 47  (Disposizioni  sulla  stampa), promosso con
ordinanza  emessa  il  4 dicembre  2000  dal  Tribunale  di Lucca nel
procedimento  penale  a  carico di E. M. ed altri, iscritta al n. 521
del  registro  ordinanze  2001  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1a serie speciale, n. 27 dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 il Tribunale
di  Lucca  ha sollevato, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e
25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 15  della  legge  8 febbraio  1948,  n. 47
(Disposizioni  sulla  stampa), che estende la norma incriminatrice di
cui  all'art. 528 del codice penale agli "stampati i quali descrivano
o  illustrino,  con  particolari  impressionanti  o  raccapriccianti,
avvenimenti  realmente  verificatisi  o anche soltanto immaginari, in
modo  da  poter  turbare il comune sentimento della morale e l'ordine
familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti";
        che  il  giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito  del  processo penale nei confronti di persone imputate del
reato  di  cui  al citato art. 15 della legge n. 47 del 1948 per aver
affisso  manifesti  raffiguranti,  in  alcuni  casi,  un  feto  umano
ricoperto  di  sostanza  ematica  e,  in  altri,  la testa di un feto
sorretto da una pinza chirurgica;
        che  -  richiamando l'ordinanza della Corte di cassazione del
17 febbraio  1999, con la quale era stata sollevata analoga questione
di  costituzionalita' - il rimettente ritiene che la norma denunciata
violi  "verosimilmente"  il principio di determinatezza dell'illecito
penale,  di  cui  all'art. 25,  secondo  comma,  Cost.,  in quanto il
concetto  di  "possibile  turbamento"  del  "comune  sentimento della
morale"  risulterebbe  generico  ed  indeterminato,  al  punto da non
consentire  di  individuare  lo  stesso  oggetto giuridico del reato:
convinzione,  questa,  corroborata  anche  dall'assenza di un "sicuro
insegnamento  giurisprudenziale",  che consenta di meglio delineare i
confini della fattispecie per via di interpretazione;
        che  sarebbe  altresi'  compromesso  l'art. 21,  sesto comma,
Cost.,  che  vieta  le  sole pubblicazioni contrarie al buon costume,
giacche'   la   disposizione   censurata,  punendo  le  pubblicazioni
contrarie  alle  "morale  comune"  - concetto piu' ampio di quello di
"buon  costume"  -  dilaterebbe l'ambito degli illeciti in materia di
stampa al di la' dei limiti stabiliti dal precetto costituzionale;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
    Considerato  che  i  dubbi  sollevati  dal  giudice rimettente in
ordine  alla  legittimita'  costituzionale  dell'art. 15  della legge
8 febbraio  1948,  n. 47,  sono gia' stati scrutinati da questa Corte
con  esito  negativo  (cfr.  sentenza  n. 293 del 2000, pronunciata a
seguito  dell'ordinanza  di  rimessione  della  Corte  di  cassazione
richiamata dal giudice a quo);
        che  questa  Corte  ha  in  particolare rilevato che la norma
impugnata,  nel  vietare  gli  stampati  idonei  a "turbare il comune
sentimento   della   morale",   pone   come  termine  di  riferimento
dell'offesa  quel  "contenuto minimo", comune alle diverse concezioni
etiche  presenti  nella  societa'  contemporanea,  che  si identifica
sostanzialmente  "nel  rispetto della persona umana": valore, questo,
"che  anima  l'art. 2  Cost.", alla luce del quale va dunque letta la
previsione punitiva denunciata;
        che,  in  tale  chiave interpretativa, restano quindi escluse
sia  la  violazione  del  principio  di  determinatezza dell'illecito
penale,  dato  che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente
perno su concetti elastici, trova il suo limite di operativita' nella
tutela  della  dignita'  umana - "valore costituzionale che permea di
se' il diritto positivo" - con conseguente insussistenza del pericolo
di  arbitrarie  dilatazioni;  sia  la  violazione dell'art. 21, sesto
comma,  Cost.,  il  quale, tra l'altro - nel vietare le pubblicazioni
contrarie al buon costume - "demanda alla legge la predisposizione di
meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni
del precetto costituzionale";
        che  l'odierna  ordinanza  di  rimessione  non  allega  alcun
profilo nuovo rispetto a quelli in precedenza esaminati;
        che   la   questione   deve   essere   dichiarata,  pertanto,
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47  (Disposizioni  sulla  stampa),  sollevata, in riferimento agli
artt. 21,  sesto  comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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