N. 93 ORDINANZA 27 marzo - 5 aprile 2002

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  membro del Parlamento, per il reato di diffamazione aggravata a
  mezzo  stampa  -  Deliberazione di insindacabilita' della Camera di
  appartenenza  -  Ricorso  del  Tribunale  di  Roma per conflitto di
  attribuzione, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione
  preliminare   sulla  ammissibilita'  -  Sussistenza  dei  requisiti
  soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione
  e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 20 febbraio 2001.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.15 del 10-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE ;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
20 febbraio   2001  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di
Pietro,  promosso  dal  Tribunale  di  Roma con ricorso depositato il
4 maggio  2001  ed  iscritto  al  n. 189  del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto  che  con  ricorso  del  2 maggio 2001, depositato nella
cancelleria  della  Corte  il  4 maggio  2001,  il Tribunale di Roma,
investito  di  un  procedimento  penale  per il reato di diffamazione
aggravata  a  mezzo  stampa a carico del deputato Tiziana Parenti, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei
confronti  della  Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
adottata  dalla  Assemblea  il  20 febbraio 2001 (documento IV-quater
n. 169),  con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e'
in corso il procedimento penale concernono opinioni rese dal deputato
Parenti  nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto
tali,   insindacabili   a  norma  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione;
        che  il  Tribunale  ricorrente, dopo aver esposto i fatti che
hanno  dato luogo alla formulazione della imputazione ed alla vicenda
processuale,  ritiene  che - alla luce della giurisprudenza di questa
Corte  -  la  deliberazione  di  insindacabilita'  posta a fondamento
dell'atto  di  conflitto  menomerebbe  la  sfera  delle  attribuzioni
dell'autorita'  giudiziaria,  in  quanto  relativa  ad  atti privi di
connessione con la funzione parlamentare.
    Considerato  che occorre, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra
le  parti,  se  sussistano  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma e'
legittimato  a  sollevare  conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima,
che  qualifica  le  opinioni  espresse  da  un  proprio  membro  come
rientranti  nell'esercizio  delle  funzioni parlamentari, sicche' per
esse   opererebbe   la   garanzia   di   insindacabilita'   stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma  nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo
indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
        b)  che  l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine   di   sessanta   giorni   dalla  comunicazione,  per  essere
successivamente    depositati,    con   la   prova   delle   eseguite
notificazioni,  nella  cancelleria  della  Corte  entro il termine di
venti  giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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