COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Accordo   sulla  regolamentazione  degli  scioperi  nel  settore  del
trasporto marittimo
(GU n.85 del 11-4-2002)

ALLEGATO   AL  PROTOCOLLO  DELLE  RELAZIONI  INDUSTRIALI  NEL  GRUPPO
TIRRENIA  DEL  1o AGOSTO 2000, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE
                    DALL'ACCORDO 14 DICEMBRE 2001

Intesa  sulle  procedure  obbligatorie  per  il  raffreddamento  e la
conciliazione  del  conflitto  e  sulle  regole per l'esercizio dello
              sciopero nel settore del lavoro marittimo

    Le  parti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.
146/1990,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli
ulteriori  strumenti  di governo del conflitto, introdotti dal "Patto
sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni
sindacali  per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema
dei  trasporti"  del  23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti
applicazioni,   ai   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di
categoria,   ritengono   necessario   aggiornare   le   procedure  di
raffreddamento   e   conciliazione   del   conflitto,   da   esperire
obbligatoriamente  prima della proclamazione di uno sciopero, nonche'
integrare   le   norme   pattizie  sulle  prestazioni  indispensabili
contenute  nell'accordo  21 dicembre  1990  e  nei  collegati accordi
aziendali,  al  fine  di  realizzare  una maggiore  salvaguardia  del
diritto alla mobilita' dell'utenza.

A) Procedure  obbligatorie  per  il raffreddamento e la conciliazione
del conflitto.
    Le  procedure  di seguito indicate si presentano funzionali ad un
periodo  di  raffreddamento  del  conflitto  e,  soprattutto,  a  una
tempestiva   conclusione   delle  vertenze,  conformemente  a  quanto
previsto  dall'art.  2,  comma  2, legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
    Tali  procedure  si  riferiscono al complesso di azioni sindacali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le
medesime  non  si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno
dei  valori  fondamentali  delle  liberta'  civili e sindacali, della
democrazia e della pace.

Rinnovi contrattuali nazionali.
    La  piattaforma  contrattuale  per  il rinnovo del C.C.N.L. sara'
presentata  in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
tre  mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e
per  il  mese  successivo  alla  scadenza,  le  parti non assumeranno
iniziative   unilaterali  ne'  procederanno  ad  azioni  dirette.  La
violazione   di  tale  periodo  di  raffreddamento  comportera'  come
conseguenza   a   carico   della  parte  che  vi  avra'  dato  causa,
l'anticipazione  o  lo  slittamento di tre mesi del termine a partire
dal  quale  decorre  l'indennita'  di  vacanza contrattuale di cui al
citato  protocollo  23 luglio 1993 e potra' essere segnalata, in caso
di  proclamazione  di  qualunque  azione di sciopero, anche parziale,
alla  Commissione  di  garanzia ex legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.

Contrattazione aziendale/territoriale.
    Le  piattaforme  rivendicative aziendali devono essere presentate
tre  mesi  prima  della  scadenza del contratto aziendale e, per tale
periodo,  cosi'  come  per  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
contratto  stesso,  le  parti  si  asterranno  da  azioni  dirette  o
unilaterali:  tale periodo e' considerato di raffreddamento, anche ai
sensi  e  per  gli  effetti  di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei
contratti o degli accordi.
    In  caso  di insorgenza di una controversia sindacale riguardante
l'applicazione  di  norme  dei  vigenti  contratti e/o accordi, entro
cinque  giorni  dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata
della  presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello
stato  di  agitazione  e  la  richiesta  di  apertura  del confronto,
l'azienda   interessata   dalla  vertenza  o,  in  caso  di  vertenza
nazionale,  la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di
una  delegazione  delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine
di tentare la conciliazione del conflitto.
    L'apertura  del  confronto  deve  avvenire  entro  e  non oltre i
successivi cinque giorni.
    Il  tentativo  di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni
dall'apertura del confronto.
    Decorso  inutilmente  tale termine, il tentativo di conciliazione
si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.
2,  comma  2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
    Del   predetto  tentativo  viene  redatto  il  relativo  verbale,
sottoscritto  dalle  parti  e  inviato alla Commissione di garanzia e
all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali  presso  il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
    Se   la   conciliazione   riesce,  il  verbale  dovra'  contenere
l'espressa  dichiarazione  di  annullamento  del  proclamato stato di
agitazione.
    Se  la  conciliazione  non  riesce  nel  medesimo dovranno essere
indicate le ragioni del mancato accordo.
    In  tale  ultimo  caso, le parti si riterranno comunque libere di
procedere  secondo  le  consuete  forme sindacali, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) Modifiche  ed  integrazioni  all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e
connessi accordi aziendali.
    La  titolarita'  a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi,
e'  riservata  alle  strutture  sindacali  nazionali di categoria per
quelli  nazionali,  alle  strutture regionali di categoria per quelli
regionali,  alle  strutture  territoriali  di  categoria  per  quelli
locali,  alle  rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle
strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.
    Sono  considerati  scioperi  e  pertanto  rientranti nel campo di
applicazione   della   legge  n.  146/1990,  cosi'  come  piu'  volte
deliberato   dalla  Commissione  di  garanzia,  anche  le  astensioni
collettive  dalle  prestazioni  straordinarie  nonche'  i  ritardi in
partenza delle navi.
    Le  organizzazioni  sindacali,  stipulanti  il  protocollo  ed il
presente  annesso  allegato  e che hanno aderito al cennato Patto dei
trasporti   23 dicembre   1998,   ricercheranno   volontariamente  di
coordinare  tra  di  loro  e  di  concentrare nel tempo le iniziative
rivendicative e conflittuali.
    Le   strutture   delle   organizzazioni  sindacali  competenti  a
dichiarare  lo  sciopero  eviteranno  proclamazioni di astensioni del
personale  in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza
nazionale   o  internazionale;  gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,
dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione,  saranno  immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita'.
    Vanno,   altresi',   evitati   scioperi  concomitanti  con  altre
agitazioni  in  settori interessati al trasporto di massa (traghetti,
ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).
    In   ogni   caso,  tra  l'effettuazione  di  uno  sciopero  e  la
proclamazione  di  uno  sciopero  successivo,  incidente sul medesimo
servizio  o  bacino  di utenza, non potra' intercorrere un intervallo
inferiore  a  dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello
sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
    Al  fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento
fra  l'esercizio  del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti
della  persona  costituzionalmente  tutelati,  il  primo sciopero per
qualsiasi  tipo  di  vertenza non puo' superare, anche in presenza di
turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno
di  quelli  successivi  al  primo e relativi alla stessa vertenza non
puo' superare le due giornate di lavoro.
    Sono  esclusi  dagli  scioperi i seguenti periodi di piu' intenso
traffico:
      dal 17 dicembre al 7 gennaio;
      le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
      dal 24 aprile al 2 maggio;
      dal 27 giugno al 4 luglio;
      dal 28 luglio al 3 agosto;
      dal 10 agosto al 5 settembre;
      dal 30 ottobre al 5 novembre;
      dal  quarto  giorno  precedente  al quarto giorno successivo le
consultazioni  elettorali  politiche nazionali, europee, referendarie
nazionali,   nonche'   le   consultazioni   elettorali  regionali  ed
amministrative generali;
      la  giornata  precedente, quella seguente e quelle concomitanti
con  le  elezioni  politiche  suppletive  o  le elezioni regionali ed
amministrative parziali.
    Per  l'anno  2000,  in  occasione  dell'evento giubilare, restano
confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 cosi' come
integrati  dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.
    In  relazione  al livello di servizi erogati in caso di sciopero,
le  parti  confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e
della  sicurezza  esistenti  nel  settore del trasporto marittimo, le
prestazioni  indispensabili  definite  nei  vigenti accordi aziendali
rispondono  ai  requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a),
legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge
n. 83/2000.
    Le  parti,  infine,  stante  quanto sopra e stante le indicazioni
contenute  nel  citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di
individuare  nuove  e maggiori  garanzie di mobilita' degli utenti in
occasione   di  sciopero,  condividono  l'opportunita'  di  procedere
contestualmente  alla  presente regolamentazione ad una piu' puntuale
definizione  delle  prestazioni  indispensabili per i servizi gestiti
dalla Societa' Tirrenia (si veda accordo di pari data).
    La   presente   intesa  sostituisce  integralmente  le  norme  di
autoregolamentazione  di  cui  al Protocollo d'intesa per i trasporti
pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti
e  abroga  le  previsioni  contenute negli accordi di settore vigenti
(nazionali   e  aziendali)  nelle  parti  superate  da  quanto  sopra
pattuito.
    Ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  n.  146/1990, si invia il
presente  accordo  alla  Commissione  di  garanzia  per la necessaria
valutazione di idoneita'.

PROTOCOLLO   SUL  SISTEMA  DELLE  RELAZIONI  INDUSTRIALI  NEL  GRUPPO
                             "TIRRENIA"

    L'anno 2000, addi' 1o del mese di agosto in Roma,
    (Omissis).

ALLEGATO   AL  PROTOCOLLO  DELLE  RELAZIONI  INDUSTRIALI  NEL  GRUPPO
                     TIRRENIA DEL 1o AGOSTO 2000

Intesa  sulle  procedure  obbligatorie  per  il  raffreddamento  e la
conciliazione  del  conflitto  e  sulle  regole per l'esercizio dello
              sciopero nel settore del lavoro marittimo

    Le  parti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.
146/1990,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli
ulteriori  strumenti  di governo del conflitto, introdotti dal "Patto
sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni
sindacali  per  latrasformazione e l'integrazione europea del sistema
dei  trasporti"  del  23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti
applicazioni,   ai   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di
categoria,   ritengono   necessario   aggiornare   le   procedure  di
raffreddamento   e   conciliazione   del   conflitto,   da   esperire
obbligatoriamente  prima della proclamazione di uno sciopero, nonche'
integrare   le   norme   pattizie  sulle  prestazioni  indispensabili
contenute  nell'accordo  21  dicembre  1990  e  nei collegati accordi
aziendali,  al  fine  di  realizzare  una maggiore  salvaguardia  del
diritto alla mobilita' dell'utenza.

A) Procedure  obbligatorie  per  il raffreddamento e la conciliazione
del conflitto.
    Le  procedure  di seguito indicate si presentano funzionali ad un
periodo  di  raffreddamento  del  conflitto  e,  soprattutto,  a  una
tempestiva   conclusione   delle  vertenze,  conformemente  a  quanto
previsto  dall'art.  2,  comma  2, legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
    Tali  procedure  si  riferiscono al complesso di azioni sindacali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le
medesime  non  si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno
dei  valori  fondamentali  delle  liberta'  civili e sindacali, della
democrazia e della pace.

Rinnovi contrattuali nazionali.
    La  piattaforma  contrattuale  per  il rinnovo del C.C.N.L. sara'
presentata  in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
tre  mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e
per  il  mese  successivo  alla  scadenza,  le  parti non assumeranno
iniziative   unilaterali  ne'  procederanno  ad  azioni  dirette.  La
violazione   di  tale  periodo  di  raffreddamento  comportera'  come
conseguenza   a   carico   della  parte  che  vi  avra'  dato  causa,
l'anticipazione  o  lo  slittamento di tre mesi del termine a partire
dal  quale  decorre  l'indennita'  di  vacanza contrattuale di cui al
citato  protocollo  23 luglio 1993 e potra' essere segnalata, in caso
di  proclamazione  di  qualunque  azione di sciopero, anche parziale,
alla  Commissione  di  garanzia ex legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.

Contrattazione aziendale/territoriale.
    Le  piattaforme  rivendicative aziendali devono essere presentate
tre  mesi  prima  della  scadenza del contratto aziendale e, per tale
periodo,  cosi'  come  per  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
contratto  stesso,  le  parti  si  asterranno  da  azioni  dirette  o
unilaterali:  tale periodo e' considerato di raffreddamento, anche ai
sensi  e  per  gli  effetti  di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei
contratti o degli accordi.
    In  caso  di insorgenza di una controversia sindacale riguardante
l'applicazione  di  norme  dei  vigenti  contratti e/o accordi, entro
quindici giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata
della  presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello
stato  di  agitazione  e  la  richiesta  di  apertura  del confronto,
l'azienda   interessata   dalla  vertenza  o,  in  caso  di  vertenza
nazionale,  la  Fedarlinea  provvederanno a convocare una delegazione
delle  organizzazioni  sindacali  proclamanti,  al fine di tentare la
conciliazione del conflitto.
    Il  tentativo  di  conciliazione  deve  esaurirsi  entro quindici
giorni dall'apertura del confronto.
    Decorso  inutilmente  tale termine, il tentativo di conciliazione
si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.
2,  comma  2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
    Del   predetto  tentativo  viene  redatto  il  relativo  verbale,
sottoscritto  dalle  parti  e  inviato alla Commissione di garanzia e
all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali  presso  il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
    Se   la   conciliazione   riesce,  il  verbale  dovra'  contenere
l'espressa  dichiarazione  di  annullamento  del  proclamato stato di
agitazione.
    Se  la  conciliazione  non  riesce  nel  medesimo dovranno essere
indicate le ragioni del mancato accordo.
    In  tale  ultimo  caso, le parti si riterranno comunque libere di
procedere  secondo  le  consuete  forme sindacali, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) Modifiche  ed  integrazioni  all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e
                     connessi accordi aziendali.
    La  titolarita'  a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi,
e'  riservata  alle  strutture  sindacali  nazionali di categoria per
quelli  nazionali,  alle  strutture regionali di categoria per quelli
regionali,  alle  strutture  territoriali  di  categoria  per  quelli
locali,  alle  rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle
strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.
    Sono  considerati  scioperi  e  pertanto  rientranti nel campo di
applicazione   della   legge  n.  146/1990,  cosi'  come  piu'  volte
deliberato   dalla  Commissione  di  garanzia,  anche  le  astensioni
collettive  dalle  prestazioni  straordinarie  nonche'  i  ritardi in
partenza delle navi.
    Le  organizzazioni  sindacali,  stipulanti  il  protocollo  ed il
presente  annesso  allegato  e che hanno aderito al cennato Patto dei
trasporti   23 dicembre   1998,   ricercheranno   volontariamente  di
coordinare  tra di  loro  e  di  concentrare  nel tempo le iniziative
rivendicative e conflittuali.
    Le   strutture   delle   organizzazioni  sindacali  competenti  a
dichiarare  lo  sciopero  eviteranno  proclamazioni di astensioni del
personale  in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza
nazionale   o  internazionale;  gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,
dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione,  saranno  immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita'.
    Vanno,   altresi',   evitati   scioperi  concomitanti  con  altre
agitazioni  in  settori interessati al trasporto di massa (traghetti,
ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).
    In   ogni   caso,  tra  l'effettuazione  di  uno  sciopero  e  la
proclamazione  di  uno  sciopero  successivo,  incidente sul medesimo
servizio  o  bacino  di utenza, non potra' intercorrere un intervallo
inferiore  a  dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello
sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
    Sono  esclusi  dagli  scioperi i seguenti periodi di piu' intenso
traffico:
      dal 17 dicembre al 7 gennaio;
      le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
      dal 24 aprile al 2 maggio;
      dal 27 giugno al 4 luglio;
      dal 28 luglio al 3 agosto;
      dal 10 agosto al 5 settembre;
      dal 30 ottobre al 5 novembre;
      dal  quarto  giorno  precedente  al quarto giorno successivo le
consultazioni  elettorali  politiche nazionali, europee, referendarie
nazionali,   nonche'   le   consultazioni   elettorali  regionali  ed
amministrative generali;
      la  giornata  precedente, quella seguente e quelle concomitanti
con  le  elezioni  politiche  suppletive  o  le elezioni regionali ed
amministrative parziali.
    Per  l'anno  2000,  in  occasione  dell'evento giubilare, restano
confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 cosi' come
integrati  dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.
    In  relazione  al livello di servizi erogati in caso di sciopero,
le  parti  confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e
della  sicurezza  esistenti  nel  settore del trasporto marittimo, le
prestazioni  indispensabili  definite  nei  vigenti accordi aziendali
rispondono  ai  requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a),
legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge
n. 83/2000.
    Le  parti,  infine,  stante  quanto sopra e stante le indicazioni
contenute  nel  citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di
individuare  nuove  e maggiori  garanzie di mobilita' degli utenti in
occasione   di  sciopero,  condividono  l'opportunita'  di  procedere
contestualmente  alla  presente regolamentazione ad una piu' puntuale
definizione  delle  prestazioni  indispensabili per i servizi gestiti
dalla societa' Tirrenia (si veda accordo di pari data).
    La   presente   intesa  sostituisce  integralmente  le  norme  di
autoregolamentazione  di  cui  al Protocollo d'intesa per i trasporti
pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti
e  abroga  le  previsioni  contenute negli accordi di settore vigenti
(nazionali   e  aziendali)  nelle  parti  superate  da  quanto  sopra
pattuito.
    Ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  n.  146/1990, si invia il
presente  accordo  alla  Commissione  di  garanzia  per la necessaria
valutazione di idoneita'.

                 VERBALE DI ACCORDO 14 dicembre 2001
    L'anno  2001,  addi'  14  del  mese  di dicembre  in Roma, tra la
Associazione  italiana  dell'armamento  di  linea  (FEDARLINEA)  e le
organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
    Le   parti  si  sono  incontrate  per  esaminare  alcuni  aspetti
applicativi delle vigenti norme pattizie in materia di sciopero nelle
aziende del gruppo Tirrenia. In particolare, le parti;
    Visti:
      l'art.  2,  comma  2,  legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000;
      l'intesa  sulle  procedure obbligatorie per il raffreddamento e
la conciliazione  del  conflitto e sulle regole per l'esercizio dello
sciopero  nel  settore  del  lavoro marittimo, allegata al Protocollo
delle  relazioni  industriali  nel  gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000
viene cosi' modificato;
      la  deliberazione  della  Commissione di garanzia n. 00/231-9.1
del  16  novembre  2000,  recante  la  valutazione  di  idoneita' del
suddetto protocollo 1 agosto 2000;
    Rilevata  la  richiesta delle organizzazioni sindacali di rendere
piu'  celeri  i  tempi di definizione delle procedure contrattuali di
raffreddamento e conciliazione delle vertenze;
    Considerato  che  nella citata deliberazione della Commissione di
garanzia del 16 novembre 2000, detta Autorita' ha rilevato la mancata
previsione,  nell'accordo  1  agosto 2000, della durata massima dello
sciopero;

Hanno convenuto quanto segue:
    1.  Il  1/2 "A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la
conciliazione    del    conflitto."   dell'intesa   sulle   procedure
obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e
sulle  regole  per  l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro
marittimo,  allegata  al  Protocollo  delle relazioni industriali nel
gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000, viene cosi' modificato:
    "Omissis.
Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei
contratti o degli accordi.
    In  caso  di insorgenza di una controversia sindacale riguardante
l'applicazione  di  norme  dei  vigenti  contratti e/o accordi, entro
cinque  giorni  dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata
della  presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello
stato  di  agitazione  e  la  richiesta  di  apertura  del confronto,
l'azienda   interessata   dalla  vertenza  o,  in  caso  di  vertenza
nazionale,  la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di
una  delegazione  delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine
di tentare la conciliazione del conflitto.
    L'apertura  del  confronto  deve  avvenire  entro  e  non oltre i
successivi cinque giorni.
    Il  tentativo  di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni
dall'apertura del confronto.
    Decorso inutilmente tale termine [...] delle vigenti disposizioni
di legge e di contratto.".
    2.  Il  1/2  "B)  Modifiche  ed  integrazioni  all'accordo quadro
21 dicembre  1990  e  connessi  accordi aziendali." dell'Intesa sulle
procedure  obbligatorie  per il raffreddamento e la conciliazione del
conflitto  e  sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore
del   lavoro   marittimo,  allegata  al  Protocollo  delle  relazioni
industriali  nel  gruppo  Tirrenia del 1 agosto 2000, dopo il periodo
"In  ogni  caso,  tra  l'effettuazione  di  uno  sciopero e [...] dal
soggetto  sindacale  e dal livello sindacale che lo proclama.", viene
inserito il seguente comma:
    "Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento
fra  l'esercizio  del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti
della  persona  costituzionalmente  tutelati,  il  primo sciopero per
qualsiasi  tipo  di  vertenza non puo' superare, anche in presenza di
turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno
di  quelli  successivi  al  primo e relativi alla stessa vertenza non
puo' superare le due giornate di lavoro.".
    Ai  sensi  dell'art.  12  legge n. 146/1990, si invia il presente
accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di
idoneita'.

                         VERBALE DI ACCORDO
    L'anno  2000,  addi'  1o  del  mese  di agosto,  in  Roma si sono
incontrate   la  Tirrenia  di  Navigazione  S.p.a.  con  l'assistenza
dell'Associazione  italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA) e le
organizzazioni sindacali.

                              Le parti
    Visto  l'accordo-quadro  21 dicembre 1990 del gruppo Finmare, tra
la  Fedarlinea  e  le organizzazioni sindacali sopra citate a livello
nazionale;
    Visto   l'accordo  del  30 settembre  1992  tra  la  Tirrenia  di
Navigazione e le medesime organizzazioni sindacali;
    Visto  il  protocollo  28 aprile 2000 sulle relazioni industriali
nel   gruppo   Tirrenia   e  l'allegata  intesa  sulle  procedure  di
prevenzione e raffreddamento dei conflitti sottoscritta in pari data;
    Considerato  che nel cennato accordo-quadro del 21 dicembre 1990,
relativamente   ai  collegamenti  tra  continente  ed  isole maggiori
(Sardegna e Sicilia), si prevede la verifica delle effettive esigenze
di   traffico   sulle   tratte   interessate,   di  concerto  con  le
rappresentanze  delle  regioni  coinvolte, "tenendo conto dei servizi
F.S.";
    Tenuto  conto che le navi traghetto Ferrovie dello Stato svolgono
il  collegamento  Civitavecchia - Golfo Aranci esclusivamente durante
il  periodo  estivo  e di grandi festivita' (Natale-Pasqua) e che nei
restanti  otto  mesi  dell'anno le medesime navi vengono declassate a
vettori marittimi per il trasporto merci;
    Preso  atto  di  quanto valutato dalla Commissione di garanzia ex
legge  n. 146/1990 con la deliberazione del 4 marzo 1999, nella quale
si  evidenzia  che  "soltanto  la societa' Tirrenia di Navigazione e'
vincolata  all'obbligo di traghettare passeggeri in coincidenza con i
collegamenti ferroviari in Sardegna e nel continente";
    Ritenuta   l'importanza   sociale   ed   economica  della  tratta
Civitavecchia    -   Golfo   Aranci   (Olbia)   e,   per   l'effetto,
l'indispensabilita'  del  servizio  offerto  sulla  medesima  (in via
esclusiva per otto mesi all'anno) dalla societa' Tirrenia;
    Considerato  che  la  societa' Tirrenia non e' piu' impegnata con
proprie navi sulla linea Genova-Palermo e ritorno;
    Sentita  la  regione  Sardegna  e  le  rappresentanze dell'utenza
interessate;

                   Hanno concordato quanto segue:
    Il  presente  patto  costituisce  parte  integrante  dell'accordo
30 settembre 1992.
    Si  riconosce  il  carattere  di  servizio  essenziale,  ai sensi
dell'art.  3 della legge n. 146/1990, alla linea mista esercita dalla
societa' Tirrenia sulla tratta Civitavecchia-Olbia.
    E'  esclusa dal novero dei servizi essenziali di cui all'allegato
dell'accordo  30 settembre  1992  la  linea  mista  Genova-Palermo  e
ritorno, in quanto non piu' effettuata dalla societa' Tirrenia.
    Le  prestazioni  indispensabili  di collegamento marittimo con la
Sardegna da assicurare in caso di sciopero sono individuate, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come da allegato.
    Si  invia  il  presente  accordo  all'esame  della Commissione di
garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146/1990.

            ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO 1 agosto 2000

Societa' Tirrenia - Servizi essenziali (legge 12 giugno 1990, n. 146)

Linee miste

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         Linea          |              Corse|garantite
=====================================================================
                        |                   |Alta stagione
                        |Bassa stagione     |(15-6/15-9)
---------------------------------------------------------------------
Genova/ P. Torres e     |                   |
ritorno                 |1 corsa giornaliera|2 corse giornaliere (*)
---------------------------------------------------------------------
Civitavecchia/ Cagliari |                   |
(**) e ritorno          |1 corsa giornaliera|1 corsa giornaliera
---------------------------------------------------------------------
Civitavecchia/ Olbia e  |                   |
ritorno                 |1 corsa giornaliera|2 corse giornaliere (*)

              (*)  Al  fine  di individuare le corse garantite di cui
          alla  presente  tabella  e  tenuto  conto delle particolari
          caratteristiche   del   servizio   offerto  al  pubblico  e
          dell'articolazione   e   variabilita'   delle   corse,  con
          particolare  riguardo all'alta stagione, le parti precisano
          che le suddette corse garantite sono quelle coincidenti con
          i  periodi  di  massima richiesta dell'utenza.     (**) Con
          approdo intermedio ad Arbatax due volte la settimana.

Linee merci
    Genova/Cagliari e ritorno.