N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 7 gennaio 2002 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Sicignano Emilio ed altri Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso che abbiano reso in precedenza dichiarazioni eteroaccusatorie - Facolta' di non rispondere - Possibilita' di assumere l'ufficio di testimone solo nel caso in cui nei confronti dei dichiaranti sia stata emessa sentenza passata in giudicato - Irragionevole lesione del principio del contraddittorio. - Cod. proc. pen., artt. 197, 197-bis e 210. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.16 del 17-4-2002 )
IL TRIBUNALE
Preso atto dell'ordinanza n. 261/2001 della Corte costituzionale,
con la quale sono stati restituiti gli atti del procedimento
n. 294/99 RG trib., perche' questo giudice valuti nuovamente la
rilevanza della questione proposta, alla luce dell'intervento della
normativa di cui alla legge n. 63/2001;
Rilevato al riguardo: che l'art. 197-bis c.p.p., introdotto dalla
legge richiamata, e l'intervenuta modifica dell'art. 197 stesso
codice contemplano la possibilita' di sentire come testi, fra
l'altro, le persone imputate del medesimo reato solo nel caso in cui
la sentenza che le riguarda sia passata in cosa giudicata;
che, quanto al giudizio in corso, la sentenza emessa nei
confronti di Anna e Maria Rosaria Orlandese per i medesimi fatti
oggetto delle attuali imputazioni e' ancora gravata da appello,
sicche' non e' possibile, allo stato, sentire le predette in qualita'
di testimoni;
che le stesse hanno gia' rifiutato di rispondere nella veste
di persone imputate in un procedimento connesso;
che proprio rispetto alla possibilita' di un simile rifiuto
era stata sollevata a suo tempo la questione di costituzionalita'
dell'art. 210 c.p.p.;
che le modifiche normative nel frattempo intervenute non
hanno sostanzialmente apportato elementi di novita' alla situazione
di stallo che aveva indotto il tribunale a rimettere gli atti alla
Corte;
che, ferme restando al riguardo le valutazioni gia'
prospettate con riferimento all'art. 210 c.p.p., un ulteriore profilo
di incoerenza emerge, nella nuova normativa, laddove
all'art. 197-bis, quinto comma, espressamente si prevede l'assoluta
inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese contra se dal
teste-imputato, cio' che dovrebbe costituire una garanzia sufficiente
anche per le persone il cui procedimento sia ancora in corso;
che dunque e' tuttora necessario che la Corte costituzionale
si pronunci sulla conformita' agli artt. 111 e 3 della Costituzione
degli artt. 210, 197 e 197-bis c.p.p., nella parte in cui
irragionevolmente non consentono la pienezza del contraddittorio
voluta dalla legge fondamentale;
P. Q. M.
Integralmente richiamata la propria ordinanza in data 14 giugno
2000, dispone trasmettersi nuovamente alla Corte costituzionale gli
atti del procedimento n. 294/99 RG;
Sospende di conseguenza il giudizio e dispone che la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Nocera Inferiore, addi' 7 gennaio 2002.
Il Presidente: De Luca
02C0274