N. 95 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Tributi  locali  -  Tassa  per l'occupazione degli spazi e delle aree
  pubbliche   -   Tassa   per  l'occupazione  del  sottosuolo  e  del
  soprassuolo  stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con
  i   criteri   fissati   nella   delega   legislativa   -  Questione
  sostanzialmente  coincidente  con  altra  gia'  decisa - Erroneita'
  dell'assunto  interpretativo  del rimettente - Carenza di profili o
  argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47, commi
1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421,  concernente  il  riordino  della  finanza
territoriale),  promossi  con  tre  ordinanze emesse il 23 marzo 2001
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Roma, rispettivamente
iscritte  ai  nn. 509,  510  e  511  del  registro  ordinanze  2001 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in
punto  di  diritto  (r.o.  nn. 509,  510  e  511 del 2001), emesse il
23 marzo  2001,  la  Commissione tributaria provinciale di Roma - nel
corso  di  giudizi  promossi  dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di
accertamento  emessi  dal  Comune di Valmontone, con i quali e' stata
rideterminata,   per  gli  anni  dal  1994  al  1996,  la  tassa  per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto
comune  -  ha  sollevato,  in  riferimento "all'art. 76, primo comma,
della  Costituzione",  questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507  (Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territorale);
        che  il  rimettente,  nell'escludere  che  la rilevanza delle
questioni   sia  venuta  meno  per  effetto  dello  jus  superveniens
costituito  dall'art. 31,  comma  27,  della  legge  n. 448 del 1998,
osserva,  nel  merito,  che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,  di  previdenza  e  di  finanza territoriale) ha delegato il
Governo  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi diretti alla
revisione  ed  armonizzazione,  con  effetto  dal  1 gennaio 1994, di
tributi  locali  vigenti,  stabilendo,  segnatamente  alla lettera b)
della  citata  disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di
spazi  ed  aree  pubbliche  dei  comuni  e delle province, i seguenti
principi e criteri direttivi:
        "1)  rideterminazione  delle  tariffe  al  fine  di  una piu'
adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico ritraibile nonche' in
relazione  alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare  il  50 per cento delle misure massime di tassazione vigente
...;
        2)  introduzione di forme di determinazione forfettaria della
tassa  per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
        che,  al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore
delegato  si  e' conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato
art. 4, comma 4, lettera b), solo per la determinazione delle tariffe
concernenti  le  occupazioni  di spazi ed aree pubbliche permanenti o
temporanee;  mentre,  in relazione alle occupazioni del soprassuolo e
del  sottosuolo  con  cavi  e  condutture,  "ha  ritenuto  di  essere
completamente  libero  nella  determinazione  della  tassa  di cui si
tratta",   omettendo,  negli  artt. 46  e  47  dello  stesso  decreto
legislativo  n. 507  del  1993,  "di  dividere i comuni in classi, di
considerare  il  beneficio  economico  ritraibile  e di rispettare il
limite  massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto
alla tassazione precedentemente in vigore";
        che,   pertanto,   nel   ritenere   che  i  predetti  criteri
individuano  "delle  linee di carattere generale, applicabili in ogni
caso  e  per  tutti  i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore
criterio  integrativo  (quello  dei  parametri  significativi) per le
specifiche  occupazioni  del  soprassuolo  e del sottosuolo con linee
elettriche  e  condutture",  le  ordinanze  reputano  le disposizioni
denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
        che,  nel  giudizio  di  cui  all'ordinanza  iscritta al r.o.
n. 509  del  2001,  si  e'  costituito il Comune di Valmontone, parte
resistente   nel  processo  principale,  il  quale  ha  concluso  per
l'infondatezza della proposta questione;
        che,  in  tutti  i  giudizi, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, il quale, nel rilevare che questioni analoghe
sono state gia' esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza
n. 96 del 2001, ha concluso per la manifesta infondatezza.
    Considerato,  in  via  preliminare,  che le ordinanze prospettano
identiche   censure  avverso  le  medesime  disposizioni,  sicche'  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
pronuncia;
        che il rimettente, pur impugnando anche l'art. 46 del decreto
legislativo  n. 507  del  1993  -  il  quale,  peraltro,  rimette  al
successivo  art. 47,  anch'esso  denunciato,  la disciplina su cui si
appuntano   i   dubbi  di  costituzionalita'  e  cioe'  quella  della
determinazione  dei  criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del
sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere -
solleva,  in  riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima
questione  di costituzionalita' gia' scrutinata della Corte, dapprima
con  la  sentenza  n. 96 del 2001 e, successivamente, con l'ordinanza
n. 323 del 2001;
        che, in dette occasioni, si e' escluso che l'art. 47, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, contrasti con l'art. 76
della   Costituzione,  giacche'  si  e'  ritenuto  erroneo  l'assunto
interpretativo  -  seguito anche dall'attuale giudice a quo - secondo
il  quale  la  legge  delega n. 421 del 1992 ha dettato, anche per le
occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee
elettriche,  cavi,  condutture  e  simili",  i  medesimi  criteri  di
disciplina  della  generalita'  delle  fattispecie impositive, di cui
all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;
        che,   difatti,   alla   menzionata  peculiare  tipologia  di
occupazione la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare
un'apposita  disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo,
come  riferimento  per  l'opera del legislatore delegato, il criterio
della   determinazione   forfetaria   delle  tariffe,  da  conseguire
attraverso  parametri  significativi" (cosi' la citata sentenza n. 96
del 2001);
        che,   pertanto,   non  adducendo  il  rimettente  profili  o
argomenti nuovi rispetto a quelli gia' scrutinati, o comunque tali da
indurre  la  Corte  ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno
dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 46  e 47, commi 1 e 2, del
decreto   legislativo   15 novembre   1993,   n. 507   (Revisione  ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421,  concernente  il  riordino  della  finanza
territoriale),    sollevate,   in   riferimento   all'art. 76   della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le
ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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