N. 97 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate - Competenza - Mancata attribuzione alla cognizione del tribunale - Prospettata diversita' di trattamento, rispetto a situazioni affini, nonche' contrasto con il principio di tutela giurisdizionale ed eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e art. 22-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 2000 dal giudice di pace
di Milano e il 10 aprile 2001 dal giudice di pace di Mesagne,
iscritte ai numeri 236 e 506 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 26, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri,
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza in data 16 novembre 2000 (n. 236 r.o.
del 2001) il giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui non prevede la
competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore
di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed
oggettiva";
che l'ordinanza e' stata resa nel corso di un giudizio di
opposizione di cui non sono indicate le parti e che si assume
proposto con unico ricorso sul - presupposto di una non precisata
connessione soggettiva e oggettiva - contro centoquattordici distinte
ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti della medesima parte per
il pagamento di sanzioni amministrative per complessive lire
quarantacinquemilioni;
che il giudice rimettente - premesso che la norma impugnata
prevede la competenza del giudice di pace sulle opposizioni ad
ordinanza-ingiunzione "allorche' ogni singola sanzione amministrativa
comminata e' inferiore nel massimo edittale a lire trenta milioni,
salvo i casi di competenza per materia" - ritiene che la mancata
attribuzione della competenza al tribunale in caso di connessione
soggettiva e oggettiva integrerebbe un'ingiustificata disparita' di
trattamento tra il soggetto al quale con unica ordinanza-ingiunzione
venga irrogata una sola sanzione amministrativa superiore a trenta
milioni ed il soggetto al quale, "per il medesimo fatto", venga
irrogata una sanzione di pari importo, ma con piu'
ordinanze-ingiunzioni, che singolarmente rientrano nella competenza
del giudice di pace;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilita' e
comunque l'infondatezza della questione;
che con ordinanza in data 10 aprile 2001 ( n. 506 r.o. del
2001) il giudice di pace di Mesagne ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 22-bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, "nella parte
in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione
monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con piu' azioni (come
nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva
superiore a lire trenta milioni";
che l'ordinanza e' stata resa nel corso di un giudizio di
opposizione proposto contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale il
Prefetto di Brindisi aveva comminato all'opponente la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 68.110.000 e quella accessoria del
divieto di emissione di assegni bancari o postali per sessanta mesi,
in relazione a "reiterate violazioni" degli artt. 1 e 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari), "come modificati" dagli artt. 28 e 29 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205) "e tenuto conto" dell'art. 8-bis
della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 94 dello stesso
decreto legislativo;
che il rimettente (accogliendo la tesi dell'opponente che
aveva prospettato la questione di legittimita' costituzionale) rileva
che - mentre la competenza sulle opposizioni a sanzione
amministrativa spetta al giudice di pace, salvo che su alcune materie
tassativamente previste, la cui cognizione e' attribuita al tribunale
in composizione monocratica, in ragione di rilevanti interessi
collettivi coinvolti (art. 22-bis comma 2), o in dipendenza
dell'ammontare pecuniario di alcune sanzioni (art. 22-bis, comma 3,
lettere a) e b)), oppure in ragione della natura della sanzione
irrogata (art. 22-bis comma 3, lettera c) - fra tali eccezioni non e'
ricompresa l'ipotesi, ricorrente nel giudizio a quo, della
reiterazione dell'emissione di assegni bancari, in violazione degli
indicati parametri costituzionali;
che in particolare tale mancata previsione violerebbe
l'art. 3 Cost. per la diversita' di trattamento rispetto alle
situazioni affini contemplate dall'art. 22-bis, comma 3, cit. e
dall'art. 7, comma 2, del codice di procedura civile; l'art. 24 Cost.
"con riferimento alla tutela delle situazioni soggettive comportanti
particolari difficolta' di accertamento, anche in relazione alla
notevole entita' della sanzione irrogata"; e l'art. 76 Cost., per
l'eccesso rispetto ai criteri di delega indicati dall'art. 2 della
legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario);
che anche in tale giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato memoria, nella quale, assumendo che la questione
sarebbe analoga a quella sollevata dal giudice di pace di Milano, si
e' riportata al contenuto della memoria depositata nel relativo
giudizio.
Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe,
concernendo questioni relative alla stessa norma di legge, possono
essere riuniti;
che l'ordinanza n. 236 r.o. del 2001 non fornisce alcun
elemento ai fini di una precisa individuazione degli elementi di
fatto del giudizio a quo, sia con riferimento alla natura delle
violazioni sanzionate, sia con riguardo all'asserita "connessione"
fra di esse;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata
indicazione nell'ordinanza di rimessione degli elementi di fatto del
giudizio a quo comporta un difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione, che ne determina la manifesta inammissibilita' (cfr.
sentenza n. 178 del 2000 e ordinanza n. 193 del 2000);
che l'ordinanza n. 506 r.o. del 2001 non motiva in ordine
alla non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle
allegazioni di una delle parti, senza tenere conto che esse, per come
il rimettente le riferisce, non specificano le ragioni della pretesa
lesione dei parametri costituzionali invocati, laddove il giudice
rimettente non puo' esimersi da un'autonoma e specifica
prospettazione dei profili di conflitto fra la norma censurata e
quella costituzionale (cfr. ordinanza n. 432 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di
pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma
2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con
l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0282