N. 98 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza - Pensione sociale - Conseguimento - Limiti
  ostativi  di  reddito  -  Determinazione  -  Mancata  previsione di
  livelli reddituali differenziati per gli ultrasessantacinquenni non
  coniugati   divenuti  invalidi  Prospettata  diversita'  di  tutela
  rispetto   a  quella  di  soggetti  coniugati  (per  effetto  della
  pronuncia  di incostituzionalita' del limite reddituale cumulato) -
  Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:   Massimo   VARI   giudice,   Riccardo   CHIEPPA,  Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge
30 aprile  1969,  n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il  10 marzo  1999  dal  Tribunale  di  Pisa  nel procedimento civile
vertente tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e Cellini
Ada, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 4,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visti   l'atto   di  costituzione  dell'INPS  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 febbraio  2002  il giudice
relatore Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado
di  appello  il  Tribunale  di Pisa, con ordinanza emessa il 10 marzo
1999  e  pervenuta  alla  Corte  il  3 gennaio 2001, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  38  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di  sicurezza  sociale), nella parte in cui, "nell'indicare il limite
di   reddito   proprio   del  soggetto  non  coniugato,  ostativo  al
conseguimento  della  pensione  sociale,  non  prevede  un meccanismo
differenziato   di   determinazione  per  gli  ultrasessantacinquenni
divenuti invalidi";
        che il remittente ha osservato che l'appellata nel giudizio a
quo  riconosciuta  invalida dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno  di  eta', disponendo di un reddito superiore a quello richiesto
per  ottenere  la  pensione sociale (ma ampiamente inferiore a quello
stabilito  per  la  pensione  di  invalidita'  civile),  si era vista
respingere   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  la
domanda diretta a conseguire tale provvidenza;
        che,  promosso successivamente il giudizio di primo grado nei
confronti  dell'ente  previdenziale,  il  pretore  aveva  accolto  la
domanda,  richiamando  la  ratio della sentenza di questa Corte n. 88
del  1992,  che  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
norma  oggi  impugnata nella parte in cui, nell'indicare il limite di
reddito  cumulato  con  quello del coniuge, ostativo al conseguimento
della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato per
gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
        che   il  primo  giudice  aveva  ritenuto  che  l'ipotesi  di
titolarita'  di  un  unico  reddito  accentuasse  lo stato di bisogno
rispetto  al caso esaminato dalla Corte ed aveva ravvisato una lacuna
normativa  colmabile  fissando un limite di reddito pari al doppio di
quello richiesto per la pensione sociale ordinaria;
        che,  proposto appello dall'INPS avverso la sentenza di primo
grado,  il  Tribunale  remittente  esclude  di  poter  condividere il
ragionamento   svolto   dal   Pretore,  poiche'  la  citata  sentenza
costituzionale  si  limita  a prendere in esame il caso di cumulo dei
redditi  fra  coniugi,  rimanendo  invece escluso il diverso caso (in
questione)  nel  quale  si  controverte  di redditi individuali di un
soggetto ultrasessantacinquenne divenuto anche invalido;
        che la norma impugnata non pare al giudice a quo suscettibile
di  interpretazione  estensiva,  dovendosi  ritenere che la soglia di
reddito   ostativa   al  conseguimento  della  pensione  sociale  nei
confronti  del  soggetto  sano sia la medesima valevole nei confronti
del  soggetto invalido; donde la rilevanza della questione, derivante
dal fatto che l'appello dell'INPS dovrebbe essere accolto, in assenza
di  una  nuova  sentenza di illegittimita' costituzionale da parte di
questa Corte;
        che,  sulla  base  di  tali  premesse,  il  Tribunale di Pisa
ritiene  non  manifestamente  infondata  la prospettata questione, in
quanto le ragioni addotte dalla Corte a sostegno della sentenza n. 88
del  1992  dovrebbero  a fortiori valere nel caso in esame, anche qui
realizzandosi  un'equiparazione  arbitraria  del  soggetto invalido a
quello   sano,   laddove   la  previsione  di  differenziati  livelli
reddituali  si  imporrebbe  per  la  diversita'  delle  situazioni, a
seconda   che   all'eta'  avanzata  si  accompagni  il  solo  bisogno
economico,   ovvero   anche  la  necessita'  di  cura  ed  assistenza
conseguente al sopravvenuto stato di invalidita';
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione;
        che   si   e'  costituito  davanti  a  questa  Corte  l'INPS,
appellante nel giudizio a quo, chiedendo alla Corte di dichiarare non
fondata la prospettata questione.
    Considerato  che  il giudice remittente dubita della legittimita'
costituzionale   dell'art. 26   della  legge  30 aprile  1969  n. 153
(Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
sicurezza sociale), in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte
in  cui,  nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non
coniugato  ostativo  al  conseguimento  della  pensione  sociale, non
prevede   un  meccanismo  differenziato  di  determinazione  per  gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
        che,   per  motivare  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione,  il  remittente  invoca la sentenza n. 88 del 1992, con la
quale  questa  Corte  ha  dichiarato la illegittimita' costituzionale
della  medesima  disposizione  ora  denunciata  nella  parte  in cui,
nell'indicare  il  limite di reddito cumulato con quello del coniuge,
ostativo  al  conseguimento  della pensione sociale, non prevedeva un
meccanismo     differenziato     di     determinazione     per    gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
        che  l'interpretazione  della suindicata sentenza fornita dal
giudice  a  quo,  non  tiene  conto della sua complessita' e perviene
quindi a un'inesatta individuazione della sua ratio;
        che  in  tale  pronuncia  la  Corte,  pur  osservando  che la
condizione  di chi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era
divenuto  invalido  era  naturalisticamente  diversa  da  quella  dei
soggetti di pari eta' non invalidi, ha precisato che l'illegittimita'
della norma derivava dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che
l'invalidita'       comporta,      al      coniuge      dell'invalido
ultrasessantacinquenne,  "senza  una  valutazione  differenziata  del
ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarieta'
coniugale e quella collettiva";
        che  il  punto  centrale  di  quella sentenza, quindi, non e'
tanto  la  condizione  dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido,
quanto  piuttosto  quella  del  coniuge, gravato di maggiori oneri di
assistenza in conseguenza della sopravvenuta invalidita';
        che  nella  stessa sentenza, infatti, la Corte ha considerato
non   irragionevole,  ai  fini  della  determinazione  del  requisito
reddituale  per  l'attribuzione  della  pensione  sociale, il diverso
regime  normativo  a  seconda  che l'invalidita' si fosse manifestata
prima  o  dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', pur
nell'indistinguibilita'   della  situazione  finale  (cfr.  anche  le
sentenze n. 196 del 1995 e n. 769 del 1988);
        che successivamente questa Corte, scrutinando la legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma  6,  della  legge  8 agosto 1995,
n. 335  - riguardante le condizioni reddituali individuali di accesso
alla  nuova  misura  dell'assegno sociale, sostitutiva della pensione
sociale  -  ha avuto modo di precisare (sentenza n. 400 del 1999) che
le  argomentazioni che sorreggono la sentenza n. 88 del 1992 non sono
automaticamente  estensibili  alle disposizioni sul limite reddituale
individuale,  poiche'  la  citata  pronuncia  di accoglimento si basa
essenzialmente  su  di un bilanciamento tra la solidarieta' esistente
all'interno del nucleo familiare e quella collettiva;
        che,  come  gia'  rilevato  dalla  sentenza  n. 400 del 1999,
mentre  l'assegno  sociale  (e,  in  precedenza, la pensione sociale)
sopperisce  ai bisogni propri di chi a causa dell'eta' non e' piu' in
grado di provvedere al loro soddisfacimento, e' con altre prestazioni
e benefici che il legislatore deve soccorrere le persone invalide;
        che  e'  sul  versante  delle  misure  assistenziali  per gli
invalidi   anziani   che   va   auspicato   il   miglioramento  e  la
razionalizzazione  del  sistema,  al fine di rendere piu' efficace la
tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost;
        che   il   regime   legislativo   del   requisito  reddituale
"cumulato",  quale  risultante  della  citata  sentenza  additiva  di
principio  n. 88 del 1992, non puo' essere considerato valido tertium
comparationis  per la risoluzione della questione in esame, la quale,
pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38
della  Costituzione,  dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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