N. 100 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  - Trattamento economico - Divieto di retribuire le
  mansioni  superiori, secondo l'indirizzo interpretativo del giudice
  amministrativo  -  Prospettata  irragionevolezza  -  Questione gia'
  ritenuta  manifestamente  infondata  -  Carenza  di profili nuovi o
  diversi - Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato),  promossi  con tre ordinanze emesse l'8 marzo 2001 dal
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria  rispettivamente
iscritte  ai  nn. 710,  712  e  713  del  registro  ordinanze  2001 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  tre distinte ordinanze (iscritte ai nn. 710,
712  e  713  del  registro  ordinanze  dell'anno  2001), tutte emesse
l'8 marzo  2001  e  analogamente  motivate  in  diritto, il Tribunale
amministrativo  regionale  della Liguria ha sollevato, in riferimento
all'art. 36    della    Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 33   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  (Testo  unico delle disposizioni
concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato), "per la
parte  in  cui prevede il divieto di retribuire le mansioni superiori
svolte dal dipendente pubblico";
        che  le  ordinanze  -  nel rammentare, in punto di fatto, che
tutti  i  giudizi principali sono stati promossi da docenti di ruolo,
inquadrati  nel  6o livello, al fine di ottenere l'accertamento delle
svolte  mansioni  superiori,  pari  al 7o livello, per l'insegnamento
reso  negli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998, con riconoscimento
dei conseguenti benefici economici - evidenziano che i ricorrenti nei
giudizi  a quibus hanno espletato mansioni superiori "in ottemperanza
a  disposizione  emessa  da  organo competente al fine di coprire una
vacanza in pianta organica";
        che, tanto premesso, il rimettente adduce che il piu' recente
orientamento  della giurisprudenza del Consiglio di Stato si pone "su
di  una  linea  di  rigetto  della  tesi  della retribuibilita' delle
mansioni  superiori  prestate  dal  pubblico  dipendente  sulla  base
normativa   dell'art. 2126  cod.  civ.  e  dell'applicazione  diretta
dell'art. 36  della Costituzione", affermando che, anteriormente alla
vigenza  del  decreto  legislativo  n. 387  del 1998, non si rinviene
"nell'ordinamento  la  norma  specifica  utile  a  generare" siffatto
diritto,  salvo  casi  specifici,  come quello del comparto sanitario
(art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979);
        che,   pertanto,  argomenta  ancora  il  giudice  a  quo  "il
principio"  applicabile  sarebbe quello di cui all'art. 33 del d.P.R.
n. 3   del   1957,   il  quale,  secondo  il  ricordato  orientamento
giurisprudenziale,   "ricollegherebbe   i   diritti  retributivi  del
dipendente alla sua mera situazione di diritto";
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  e'  possibile,  tuttavia,
pervenire,  come  gia' ritenuto da precedente ordinanza di rimessione
di  altro  tribunale  amministrativo (iscritta al n. 133 del registro
ordinanze  del 2000), ad "una lettura di principi che porta alle tesi
opposte a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato";
        che,   difatti,   in  virtu'  di  numerosi  precedenti  della
giurisprudenza  costituzionale,  e' dato evincere che l'art. 36 della
Costituzione   "e'  norma  di  applicazione  diretta  che  impone  di
retribuire  le  mansioni superiori svolte dal dipendente nel rispetto
della  proporzionalita'  tra retribuzione e lavoro prestato" e che la
sua  "forza  cogente ...  e'  assicurata  dall'art. 2126  cod. civ.",
mentre  "la  natura  pubblica  del  datore  di lavoro e i principi di
imparzialita'  e  buon  andamento degli uffici e della concorsualita'
nell'assunzione   dei   pubblici  impieghi  sono  comunque  garantiti
dall'esistenza  del  posto  (vacante)  in  pianta  organica  e  dalla
temporaneita' delle mansioni superiori";
        che,  pertanto,  il  giudice a quo sostiene, conclusivamente,
che  l'art. 33  del  d.P.R.  n. 3  del  1957 "si pone come un divieto
irragionevole  di  retribuire  le  mansioni  prestate  secondo quanto
determinato  per  legge  in  riferimento  a  quel determinato tipo di
mansioni";
        che  e'  intervenuto,  in  tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  quale  ha  chiesto  che la questione sia
dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
    Considerato   che   le   ordinanze  denunciano  tutte  la  stessa
disposizione,   prospettandone   il  contrasto  con  l'art. 36  della
Costituzione in base ad identiche censure, sicche' i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
        che,  quanto  al  merito,  va  osservato  che  il  rimettente
ripropone,   avverso  l'art. 33  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  le medesime doglianze gia' piu'
volte  scrutinate  dalla  Corte  (da ultimo, con ordinanza n. 349 del
2001;  in  precedenza,  con le ordinanze n. 347 del 1996 e n. 289 del
1996)  e  dichiarate manifestamente infondate, a motivo del fatto che
il menzionato art. 33 si riferisce "alla situazione fisiologica degli
uffici",  cioe'  alla normale situazione normale nella quale sussiste
coincidenza  tra  mansioni  svolte  dall'impiegato e la sua qualifica
funzionale,  "sicche'  nel  caso eccezionale di adibizione temporanea
del  dipendente  a  mansioni  superiori,  corrispondenti  a  un posto
vacante,   non  si  puo'  argomentare  a  contrario  una  preclusione
all'adeguamento   del   trattamento   economico  secondo  i  principi
ripetutamente  enunciati da questa Corte in conformita' agli artt. 36
della Costituzione e 2126 cod. civ.";
        che,  pertanto,  non  adducendo il rimettente nuovi o diversi
profili  di  censura  o,  comunque, tali da indurre a discostarsi dal
menzionato orientamento, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 33 del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 gennaio   1957,   n. 3   (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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