N. 102 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Interruzione, riassunzione ed estinzione - Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, anche in caso di evento interruttivo riguardante un ente pubblico - Prospettata disparita' di trattamento nonche' violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. civ., artt. 300 e 305 (combinato disposto). - Costituzione, art. 24.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal Tribunale di Prato nel
procedimento civile vertente tra il comune di Prato (subentrato alla
Casa di riposo di Prato) e Preti Andrea, iscritta al n. 225 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Prato, nel corso di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, con ordinanza del 31
gennaio 2000, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 300 e 305 del codice di procedura civile "nella parte in cui
prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione
nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso
di estinzione di un ente pubblico";
che il giudizio a quo, interrotto nel febbraio del 1998 a
causa della estinzione della originaria parte opponente IPAB Casa di
riposo di Prato, era stato riassunto dal Comune di Prato, succeduto
all'ente estinto, nel novembre del 1999 e, quindi, oltre il termine
perentorio di sei mesi dall'interruzione;
che la parte opposta aveva, pertanto, chiesto, ai sensi
dell'art. 307, quarto comma, del codice di procedura civile, la
dichiarazione di estinzione del giudizio;
che il rimettente, richiamata la giurisprudenza di questa
Corte, ritiene che in caso di evento interruttivo riguardante un ente
pubblico costituito a mezzo di procuratore, il combinato disposto
degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile sia in contrasto
con l'art. 24 della Costituzione;
che, secondo lo stesso rimettente, infatti, la precitata
normativa non garantirebbe che l'ente pubblico che giuridicamente
succede a quello estinto sia o venga a conoscenza dell'evento
interruttivo e della necessita' di procedere alla riassunzione del
processo, essendo la conoscibilita' dell'evento suddetto rimessa solo
al difensore dell'ente estinto;
che, qualora, come nella specie, il successore sia un ente
pubblico e, quindi, di difficile individuazione, esso sarebbe
obbligato a "seguire iter e procedure legislativamente vincolanti",
che non gli consentirebbero "di utilizzare pienamente il termine dei
sei mesi" o che richiederebbero un tempo talvolta anche superiore a
detto termine, con conseguente disparita' di trattamento rispetto
agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto di difesa;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe irrilevante la
circostanza che l'art. 300 del codice di procedura civile consenta al
procuratore della parte costituita di dilazionare il termine in cui
dichiarare l'evento interruttivo, trattandosi sempre di una condotta
riferibile al "procuratore di una parte terza rispetto a quella che
si deve costituire";
che, infine, la questione sarebbe rilevante per la
definizione del giudizio a quo in quanto, in mancanza della
declaratoria di incostituzionalita' della norma censurata, il
rimettente dovrebbe dichiarare la estinzione del giudizio stesso;
che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, in particolare, secondo la parte pubblica, l'esclusione
degli enti pubblici dal meccanismo estintivo per il caso di mancata
riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione,
consentirebbe la riassunzione del processo sine die, con evidente
compromissione del principio di certezza delle situazioni giuridiche
inerenti al processo e determinerebbe un'inaccettabile
discriminazione in favore degli enti pubblici in violazione del
principio generale della soggezione, nei rapporti di carattere
privatistico, della pubblica amministrazione "ai medesimi oneri
gravanti sui privati";
Considerato che la questione investe, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 300 e 305 del
codice di procedura civile nella parte in cui prevede la estinzione
del processo in caso di mancata riassunzione nel termine di sei mesi
dal momento della dichiarazione di interruzione, anche nel caso in
cui la parte costituita, al venir meno della quale e' connessa la
interruzione del processo, sia un ente pubblico;
che la violazione dell'art. 24 Cost. e' affermata dal
rimettente in base alla considerazione che la parte onerata della
riassunzione potrebbe, senza sua colpa, ignorare sia la esistenza
dell'evento interruttivo sia la necessita' di procedere alla
riassunzione dipendendo la conoscibilita' dell'interruzione dal
procuratore della parte venuta meno o che abbia perso la capacita'
processuale;
che, in tal modo, il rimettente omette di considerare che
nell'attuale sistema del processo civile la interruzione del processo
per morte o perdita di capacita' processuale della parte costituita
non e' frutto di un automatismo ma consegue esclusivamente ad
apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa;
che l'esistenza a carico di tale procuratore dell'obbligo,
rilevante sia in sede civile che disciplinare, di informare
dell'evento interruttivo il successore della parte originaria al fine
di concordare con questo se e quando dichiarare in giudizio l'evento
stesso, vale a tutelare adeguatamente detta parte potenziale (cfr.
sentenza n. 136 del 1992 nonche' ordinanza n. 151 del 2000);
che la tutela in tal modo assicurata dalla presenza del
procuratore costituito e' identica sia per i soggetti privati che per
quelli pubblici, mentre eventuali difficolta' che gli uni e gli altri
possano incontrare nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto
riferibili non alla norma impugnata ma alla sua concreta
applicazione, non valgono a configurare vizi di costituzionalita'
della norma stessa (cfr. sentenza n. 309 del 1995, ordinanze n. 356
del 1999 e n. 434 del 1998);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e
305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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