N. 102 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   civile   -  Interruzione,  riassunzione  ed  estinzione  -
  Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, anche
  in  caso  di  evento  interruttivo  riguardante  un ente pubblico -
  Prospettata   disparita'  di  trattamento  nonche'  violazione  del
  diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 300 e 305 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 24.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 300  e  305  del codice di procedura civile promosso con
ordinanza  emessa  il  31 gennaio  2000  dal  Tribunale  di Prato nel
procedimento  civile vertente tra il comune di Prato (subentrato alla
Casa  di  riposo  di  Prato)  e  Preti Andrea, iscritta al n. 225 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Prato, nel corso di un giudizio di
opposizione  a decreto ingiuntivo, ha sollevato, con ordinanza del 31
gennaio   2000,   in   riferimento  all'art. 24  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 300  e  305  del codice di procedura civile "nella parte in cui
prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione
nel  termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso
di estinzione di un ente pubblico";
        che  il  giudizio  a  quo, interrotto nel febbraio del 1998 a
causa  della estinzione della originaria parte opponente IPAB Casa di
riposo  di  Prato, era stato riassunto dal Comune di Prato, succeduto
all'ente  estinto,  nel novembre del 1999 e, quindi, oltre il termine
perentorio di sei mesi dall'interruzione;
        che  la  parte  opposta  aveva,  pertanto,  chiesto, ai sensi
dell'art. 307,  quarto  comma,  del  codice  di  procedura civile, la
dichiarazione di estinzione del giudizio;
        che  il  rimettente,  richiamata  la giurisprudenza di questa
Corte, ritiene che in caso di evento interruttivo riguardante un ente
pubblico  costituito  a  mezzo  di procuratore, il combinato disposto
degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile sia in contrasto
con l'art. 24 della Costituzione;
        che,  secondo  lo  stesso  rimettente,  infatti, la precitata
normativa  non  garantirebbe  che  l'ente pubblico che giuridicamente
succede  a  quello  estinto  sia  o  venga  a  conoscenza dell'evento
interruttivo  e  della  necessita' di procedere alla riassunzione del
processo, essendo la conoscibilita' dell'evento suddetto rimessa solo
al difensore dell'ente estinto;
        che,  qualora,  come  nella specie, il successore sia un ente
pubblico   e,  quindi,  di  difficile  individuazione,  esso  sarebbe
obbligato  a  "seguire iter e procedure legislativamente vincolanti",
che  non gli consentirebbero "di utilizzare pienamente il termine dei
sei  mesi"  o che richiederebbero un tempo talvolta anche superiore a
detto  termine,  con  conseguente  disparita' di trattamento rispetto
agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto di difesa;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, sarebbe irrilevante la
circostanza che l'art. 300 del codice di procedura civile consenta al
procuratore  della  parte costituita di dilazionare il termine in cui
dichiarare  l'evento interruttivo, trattandosi sempre di una condotta
riferibile  al  "procuratore di una parte terza rispetto a quella che
si deve costituire";
        che,   infine,   la   questione   sarebbe  rilevante  per  la
definizione   del  giudizio  a  quo  in  quanto,  in  mancanza  della
declaratoria   di   incostituzionalita'  della  norma  censurata,  il
rimettente dovrebbe dichiarare la estinzione del giudizio stesso;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
        che,  in particolare, secondo la parte pubblica, l'esclusione
degli  enti  pubblici dal meccanismo estintivo per il caso di mancata
riassunzione  nel  termine  perentorio di sei mesi dall'interruzione,
consentirebbe  la  riassunzione  del  processo sine die, con evidente
compromissione  del principio di certezza delle situazioni giuridiche
inerenti    al    processo    e    determinerebbe    un'inaccettabile
discriminazione  in  favore  degli  enti  pubblici  in violazione del
principio  generale  della  soggezione,  nei  rapporti  di  carattere
privatistico,  della  pubblica  amministrazione  "ai  medesimi  oneri
gravanti sui privati";
    Considerato  che la questione investe, in riferimento all'art. 24
della  Costituzione,  il combinato disposto degli artt. 300 e 305 del
codice  di  procedura civile nella parte in cui prevede la estinzione
del  processo in caso di mancata riassunzione nel termine di sei mesi
dal  momento  della  dichiarazione di interruzione, anche nel caso in
cui  la  parte  costituita,  al venir meno della quale e' connessa la
interruzione del processo, sia un ente pubblico;
        che  la  violazione  dell'art.  24  Cost.  e'  affermata  dal
rimettente  in  base  alla  considerazione che la parte onerata della
riassunzione  potrebbe,  senza  sua  colpa, ignorare sia la esistenza
dell'evento   interruttivo   sia  la  necessita'  di  procedere  alla
riassunzione   dipendendo  la  conoscibilita'  dell'interruzione  dal
procuratore  della  parte  venuta meno o che abbia perso la capacita'
processuale;
        che,  in  tal  modo,  il rimettente omette di considerare che
nell'attuale sistema del processo civile la interruzione del processo
per  morte  o perdita di capacita' processuale della parte costituita
non  e'  frutto  di  un  automatismo  ma  consegue  esclusivamente ad
apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa;
        che  l'esistenza  a  carico di tale procuratore dell'obbligo,
rilevante   sia   in  sede  civile  che  disciplinare,  di  informare
dell'evento interruttivo il successore della parte originaria al fine
di  concordare con questo se e quando dichiarare in giudizio l'evento
stesso,  vale  a  tutelare adeguatamente detta parte potenziale (cfr.
sentenza n. 136 del 1992 nonche' ordinanza n. 151 del 2000);
        che  la  tutela  in  tal  modo  assicurata dalla presenza del
procuratore costituito e' identica sia per i soggetti privati che per
quelli pubblici, mentre eventuali difficolta' che gli uni e gli altri
possano  incontrare  nell'esercizio  del diritto di difesa, in quanto
riferibili   non   alla   norma   impugnata   ma  alla  sua  concreta
applicazione,  non  valgono  a  configurare vizi di costituzionalita'
della  norma  stessa (cfr. sentenza n. 309 del 1995, ordinanze n. 356
del 1999 e n. 434 del 1998);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudici
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e
305  del  codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in  riferimento
all'art. 24   della   Costituzione,   dal   Tribunale  di  Prato  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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