N. 103 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Redditi di lavoro autonomo - Possibilita' di dedurre dalla base imponibile spese e interessi passivi - Esclusione - Questione sollevata in via eventuale - Riferimento a decreto ministeriale carente di forza di legge - Manifesta inammissibilita'. - Decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998. - Costituzione, art. 23. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina - Questione sollevata nei confronti dell'intero corpo normativo - Omessa individuazione delle norme che determinerebbero la lamentata lesione della Costituzione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo). - Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77. Imposte sui redditi - Possibilita' di dedurre dalla base imponibile l'imposta regionale sulle attivita' produttive Esclusione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1. - Costituzione, art. 3. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Qualificazione dell'imposta come reale - Asserita contraddittorieta' con la indeducibilita' di spese e interessi - Riferibilita' della questione a norme diverse da quella denunciata - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1. - Costituzione, art. 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Acconto di imposta - Determinazione rimessa all'autorita' amministrativa - Prospettata violazione del principio di riserva di legge - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45. - Costituzione, art. 23. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina - Individuazione della norma denunciata - Impossibilita' - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5, primo e secondo comma, ultima parte. - Costituzione, artt. 3, 23 e 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione - Soggetti passivi dell'imposta - Asserita violazione del principio di capacita' contributiva e del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e per equiparazione dell'attivita' di lavoro autonomo all'attivita' di impresa - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8 e 11 ; e artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 143 e 144. - Costituzione, artt. 3, 35, 53 e 76.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
8, 11 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 e depositata il
19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,
dell'anno 2001; nei giudizi di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e degli artt. 1
e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997, promossi con
ordinanze emesse il 25 luglio 2000 (3 ordinanze) e depositate il
19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 496, 497 e 498 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto
del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle
quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e quelle per la
determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1
gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 2000 e depositata il 9 ottobre 2000 dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze, iscritta al n. 641 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1,
lettera c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36,
comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come
modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza
emessa il 25 novembre 1999 e depositata il 25 novembre 1999 dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 709 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 nonche' dell'intero decreto
legislativo n. 446 del 1997, promossi con ordinanze emesse il
4 aprile 2001 ed il 13 dicembre 2000 ed entrambe depositate il
4 aprile 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso,
iscritte ai nn. 872 e 873 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale,
dell'anno 2001; nel giudizio di legittimita' costituzionale del
decreto legislativo n. 446 del 1997, promosso con ordinanza emessa e
depositata il 25 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Isernia, iscritta al n. 911 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 maggio 2000, depositata il
19 dicembre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
"nella parte in cui non si discriminano i lavoratori autonomi dagli
imprenditori e viceversa, discriminano i lavoratori autonomi dai
dipendenti", nonche', nella sola parte motiva dell'ordinanza,
dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo;
che le norme denunciate violerebbero il principio di
eguaglianza e, precludendo la deducibilita' delle spese sostenute per
dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi,
sarebbero anche in contrasto con il principio di capacita'
contributiva garantito dall'art. 53 Cost;
che l'art. 45 violerebbe il principio di riserva di legge in
materia tributaria, rimettendo all'autorita' amministrativa la
determinazione dell'acconto di imposta;
che, con altre tre ordinanze, di contenuto analogo, emesse il
25 luglio 2000 e depositate il 19 dicembre 2000, la medesima
Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), "e per l'effetto degli artt. 1 e segg. del D. Lgs.vo
15-12-1997 n. 446";
che il giudice rimettente, in aggiunta ai profili evocati
nella precedente ordinanza, assume che le norme denunciate, colpendo
il valore aggiunto prodotto dal contribuente senza alcun riferimento
al risultato economico dell'attivita' svolta, determinerebbero una
"oggettivizzazione" del prelievo fiscale tale da violare il principio
di capacita' contributiva e penalizzare l'attivita' lavorativa
autonoma, con conseguente violazione dell'art. 35 Cost;
che, inoltre, l'aumento del carico tributario gravante sui
soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo, conseguente
all'introduzione dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive
(I.R.A.P.), si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo,
contenuto nella legge delega, rappresentato dalla finalita' di
ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
redditi di lavoro autonomo, rendendo palese la violazione
dell'art. 76 Cost;
che, con ordinanza del 30 settembre 2000, depositata il
9 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 Cost.,
questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
n. 446 del 1997 "e per quanto occorrer possa del decreto ministeriale
5/5/1998 emanato ai sensi dell'art. 45 comma 3 e 4 del predetto
decreto legislativo", sulla base di considerazioni in larga parte
coincidenti con quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;
che, secondo il rimettente, la normativa denunciata
contrasterebbe poi con gli evocati parametri costituzionali anche
nella parte in cui non consente la deduzione dell'imposta dalla base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
che, con ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 1999,
la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c) 5,
commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
che il rimettente, in aggiunta ai profili gia' considerati
nelle altre ordinanze di rimessione, assume che l'art. 36 del decreto
legislativo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione nel prevedere che l'I.R.A.P., gravante su una sola
categoria di contribuenti, sostituisca il contributo al servizio
sanitario nazionale che precedentemente colpiva tutte le persone
fisiche;
che, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il
13 dicembre 2000 ed il 4 aprile 2001 ed entrambe depositate il
4 aprile 2001, la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'intero decreto
legislativo nel suo complesso, sulla base di considerazioni
sostanzialmente identiche a quelle svolte nelle altre ordinanze di
rimessione;
che, con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000, la
Commissione tributaria provinciale di Isernia ha a sua volta
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 23 della
Costituzione e sotto profili del tutto analoghi a quelli individuati
dagli altri rimettenti, questione di legittimita' costituzionale del
"decreto istitutivo dell'I.R.A.P.";
che in tutti i giudizi, ad eccezione di quest'ultimo, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso
dell'inammissibilita' o infondatezza delle questioni, con espresso
richiamo alle difese svolte in riferimento ad analoghe questioni gia'
sollevate da altri giudici.
Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e
con riferimento a parametri in larga parte coincidenti, questioni di
legittimita' costituzionale di singole norme del decreto legislativo
19 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo o delle relative
norme di delega, e vanno pertanto riuniti, stante l'evidente
connessione, per essere congiuntamente decisi;
che va preliminarmente dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del
decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998, sollevata, sia
pure in maniera eventuale ("e per quanto occorrer possa"), dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze, trattandosi di
normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al
sindacato di legittimita' costituzionale di questa Corte;
che, sempre in via preliminare, va dichiarata, in conformita'
alla costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta
inammissibilita' delle questioni sollevate, con riferimento
all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze del 25 luglio
2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia e
cio' in quanto il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il
vulnus derivi da un intero corpo normativo - e' tenuto ad
individuare, a pena appunto di inammissibilita', la norma o la parte
di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata
lesione della Costituzione (sentenza n. 156 del 2001; ordinanze
n. 286 del 2001, n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);
che va altresi' dichiarata la manifesta inammissibilita'
della questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano, con l'ordinanza depositata il 25 novembre 1999, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte
in cui prevede l'indeducibilita' dell'I.R.A.P. dalla base imponibile
delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al
regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e
percio' irrilevante nei giudizi a quibus, aventi ad oggetto
controversie in tema di rimborso dell'acconto I.R.A.P. (sentenza
n. 156 del 2001, ordinanza n. 286 del 2001);
che e' manifestamente inammissibile anche la questione di
legittimita' costituzionale del medesimo art. 1 del decreto
legislativo, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000, sotto il diverso
profilo della asserita contraddittorieta' tra la qualificazione
dell'imposta come reale, contenuta nel suddetto art. 1, e la
indeducibilita' delle spese sostenute per interessi e collaboratori e
quelle relative agli interessi passivi, essendo siffatta questione
riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle
diverse norme che prevedono l'indeducibilita' degli oneri indicati
dal rimettente;
che e' del pari manifestamente inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45
del decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze
emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, atteso
che l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il
venir meno della possibilita' di riduzione dell'acconto ma non certo
la restituzione dell'acconto gia' versato, costituente l'oggetto dei
giudizi a quibus;
che va altresi' dichiarata la manifesta inammissibilita'
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e
secondo comma ultima parte" del decreto legislativo, sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999, risultando impossibile l'individuazione della
norma denunciata, in quanto l'art. 5 e' composto da un unico comma
ne' d'altro canto e' dato desumere dalla motivazione a quale diversa
norma il rimettente intenda riferirsi;
che le questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse
il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, sono in
tutto identiche a quelle gia' dichiarate da questa Corte non fondate,
con la sentenza n. 156 del 2001, e manifestamente infondate, con
l'ordinanza n. 286 del 2001;
che in tali pronunce si osserva che le norme denunciate,
nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacita'
contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attivita'
autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53
Cost., alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte
"secondo la quale rientra nella discrezionalita' del legislatore, con
il solo limite della non arbitrarieta', la determinazione dei singoli
fatti espressivi della capacita' contributiva che, quale idoneita'
del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal
reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143
del 1995, n. 159 del 1985)";
che e' altresi' "pienamente conforme ai principi di
eguaglianza e di capacita' contributiva" l'assoggettamento
all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di
attivita' autonomamente organizzata, sia essa di carattere
imprenditoriale o professionale, "identica essendo, in entrambi i
casi, l'idoneita' alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta";
che nessuna ingiustificata disparita' di trattamento puo'
d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi
dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attivita'
autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la
cui attivita' e' per definizione priva del connotato rappresentato
dall'autonoma organizzazione";
che l'assunto secondo cui l'onere derivante dall'I.R.A.P.
sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano
precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi
soppressi dall'art. 36 del decreto legislativo e' apodittico ed
indimostrato;
che la circostanza, infine, che i contributi per il servizio
sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il
servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non
esclude che il prelievo operato dall'I.R.A.P. si inquadri nella
fiscalita' generale e che nessuna identificazione sia percio'
richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei
servizi pubblici al cui finanziamento il gettito e', in parte,
destinato;
che le questioni sollevate vanno, percio', dichiarate
manifestamente infondate;
che sulla base delle medesime considerazioni sopra svolte
risulta altresi' manifesta l'infondatezza anche della questione di
legittimita' costituzionale della norma di delega di cui all'art. 3,
commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in
cui prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive "equiparando l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo
con l'esercizio di attivita' di impresa", sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzione del decreto del Ministro delle finanze
5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della
riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e quelle per la determinazione dell'imposta
dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi
dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza
in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi
locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento
agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23,
35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli
artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;
3) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in
epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa
il 23 maggio 2000;
4) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze in epigrafe;
5) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima
parte" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999;
6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000;
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143
e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il
25 luglio 2000; della questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0288