N. 108 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilita' permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1 giugno 1993 Prospettata disparita' di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione. - D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14. - Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.-l.
22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,
promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Tribunale di
Pesaro nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e
I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferra' per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio proposto da una
lavoratrice agricola nei confronti dell'I.N.A.I.L., al fine di
ottenere la ricostituzione della rendita per inabilita' permanente,
sulla base della retribuzione convenzionale del settore agricolo per
l'anno 1993 - il Tribunale di Pesaro, quale giudice di appello, ha
sollevato, con ordinanza del 10 maggio 2000, questione di
legittimita' costituzionale "dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993,
n. 243, di conversione del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155" (rectius:
art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per
la finanza pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 243), denunciandone il contrasto con gli artt. 3,
35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo nel rammentare che la rendita per
inabilita' permanente da infortunio in agricoltura veniva
determinata, precedentemente al d.-l. n. 155 del 1993, sulla base
della retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 rileva che il denunciato art. 14 ha
stabilito, con decorrenza dal 1 giugno 1993, che, "per i lavoratori
di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico",
la base retributiva per la liquidazione di detta rendita "e' pari al
minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria
dall'art. 116 del testo unico medesimo";
che il rimettente esclude che, ai fini della decorrenza della
nuova disciplina e dunque di discrimine tra i due diversi tipi di
trattamento (ovvero il 1 giugno 1993), si possa aver riguardo al
momento in cui si e' verificato l'infortunio sul lavoro, ostando alla
predetta interpretazione l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che,
"in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica
inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta come il momento di insorgenza del
diritto alla rendita";
che, sulla scorta di una siffatta premessa, il giudice a quo
assumendo che il denunciato art. 14 riservi "un trattamento del tutto
discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente
tutelato", e, in particolare, di "chi, per le condizioni di salute
piu' cagionevoli o per la maggiore gravita' dell'infortunio, e'
guarito piu' tardi e in un momento successivo al 1 giugno 1993"
ritiene violati gli artt. 3 e 35, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione;
che, piu' in particolare, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con:
- l'art. 3 della Costituzione, "disciplinando in maniera
diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il
lavoratore agricolo che abbia subito una inabilita' temporanea
assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravita' del suo
infortunio";
- gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, "nella
parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli
infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1 giugno
1993";
- gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui "non prevede che sia fatta salva, se piu' favorevole, la
retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con
decreto ministeriale per l'anno 1993 (d.m. 7 luglio 1991)";
che si e' costituito l'I.N.A.I.L., parte appellata nel
giudizio a quo il quale ha concluso per l'inammissibilita' o,
comunque, per l'infondatezza "dei prospettati incidenti di
legittimita' costituzionale";
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato che tutte le censure che il Tribunale di Pesaro
rivolge all'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, riguardano,
segnatamente, come emerge in modo evidente dalla motivazione
dell'ordinanza di rimessione, il comma 1, lettera e), del menzionato
articolo, ove e' contenuta la norma impugnata;
che il rimettente - nel censurare il preteso trattamento
discriminatorio connesso al passaggio dal vecchio al nuovo criterio
di determinazione della rendita, senza peraltro denunciare l'art. 215
del d.P.R. n. 1124 del 1965 e senza, percio', avvertire che il
lamentato effetto e' riconducibile anche a quest'ultima disposizione
nel suo congiunto operare con quella impugnata - segnala, in realta',
un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel
tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di
uguaglianza, atteso che, secondo il costante orientamento di questa
Corte (da ultimo sentenza n. 376 del 2001), il fluire del tempo
costituisce elemento idoneo, di per se', a differenziare le
situazioni soggettive;
che analoghe argomentazioni valgono per le altre due censure,
con le quali il rimettente parrebbe lamentare, altresi', l'assenza di
una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse,
non considerando, pero', che, in materia, il legislatore ha ampia
discrezionalita', con l'unico limite della ragionevolezza (si veda,
tra le altre, ordinanza n. 327 del 2001), non valicato nel caso
all'esame;
che, dunque, la questione, sotto ogni dedotto profilo, deve
dichiararsi manifestamente infondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993,
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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