N. 108 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Infortuni   sul  lavoro  e  malattie  professionali  -  Infortuni  in
  agricoltura  - Rendita per inabilita' permanente - Base retributiva
  per  la  liquidazione  della rendita - Criterio di determinazione -
  Decorrenza  dal 1 giugno 1993 Prospettata disparita' di trattamento
  dei   lavoratori   infortunati   -   Manifesta  infondatezza  della
  questione.
- D.L.  22  maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.-l.
22 maggio  1993,  n. 155  (Misure  urgenti  per la finanza pubblica),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 243,
promosso  con  ordinanza  emessa  il  10 maggio 2000 dal Tribunale di
Pesaro  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Moretti  Silvana  e
I.N.A.I.L.,   iscritta  al  n. 627  del  registro  ordinanze  2000  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visti  l'atto  di  costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 gennaio  2002  il  giudice
relatore Massimo Vari;
    Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferra' per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato
dello  Stato  Giuseppe  Fiengo  per  il  Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che  -  nel  corso  di  un  giudizio  proposto  da  una
lavoratrice  agricola  nei  confronti  dell'I.N.A.I.L.,  al  fine  di
ottenere  la  ricostituzione della rendita per inabilita' permanente,
sulla  base della retribuzione convenzionale del settore agricolo per
l'anno  1993  -  il Tribunale di Pesaro, quale giudice di appello, ha
sollevato,   con   ordinanza   del   10 maggio   2000,  questione  di
legittimita' costituzionale "dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993,
n. 243,  di  conversione  del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155" (rectius:
art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per
la  finanza  pubblica",  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio  1993, n. 243), denunciandone il contrasto con gli artt. 3,
35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  nel  rammentare  che la rendita per
inabilita'   permanente   da   infortunio   in   agricoltura   veniva
determinata,  precedentemente  al  d.-l.  n. 155 del 1993, sulla base
della  retribuzione  annua  convenzionale  prevista dall'art. 215 del
d.P.R.  30 giugno  1965,  n. 1124 rileva che il denunciato art. 14 ha
stabilito,  con  decorrenza dal 1 giugno 1993, che, "per i lavoratori
di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico",
la  base retributiva per la liquidazione di detta rendita "e' pari al
minimale   di   legge   previsto   per  i  lavoratori  dell'industria
dall'art. 116 del testo unico medesimo";
        che il rimettente esclude che, ai fini della decorrenza della
nuova  disciplina  e  dunque  di discrimine tra i due diversi tipi di
trattamento  (ovvero  il  1  giugno  1993), si possa aver riguardo al
momento in cui si e' verificato l'infortunio sul lavoro, ostando alla
predetta  interpretazione l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che,
"in   armonia  con  il  precedente  art. 74,  secondo  comma,  indica
inequivocabilmente  il  giorno  successivo  a quello della cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta come il momento di insorgenza del
diritto alla rendita";
        che,  sulla scorta di una siffatta premessa, il giudice a quo
assumendo che il denunciato art. 14 riservi "un trattamento del tutto
discriminatorio  a  danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente
tutelato",  e,  in  particolare, di "chi, per le condizioni di salute
piu'  cagionevoli  o  per  la maggiore  gravita'  dell'infortunio, e'
guarito  piu'  tardi  e  in  un  momento successivo al 1 giugno 1993"
ritiene  violati  gli artt. 3 e 35, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione;
        che,  piu'  in  particolare,  la  disposizione  censurata  si
porrebbe in contrasto con:
        -  l'art. 3  della  Costituzione,  "disciplinando  in maniera
diseguale   situazioni   identiche  o  addirittura  discriminando  il
lavoratore  agricolo  che  abbia  subito  una  inabilita'  temporanea
assoluta  di maggiore durata a causa della superiore gravita' del suo
infortunio";
        -  gli  artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, "nella
parte  in  cui  stabilisce  che  la nuova disciplina si applichi agli
infortuni  sul  lavoro  verificatisi  in  data  anteriore al 1 giugno
1993";
        -  gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui "non prevede che sia fatta salva, se piu' favorevole, la
retribuzione  annua convenzionale fissata per il settore agricolo con
decreto ministeriale per l'anno 1993 (d.m. 7 luglio 1991)";
        che  si  e'  costituito  l'I.N.A.I.L.,  parte  appellata  nel
giudizio  a  quo  il  quale  ha  concluso  per  l'inammissibilita' o,
comunque,   per   l'infondatezza   "dei   prospettati   incidenti  di
legittimita' costituzionale";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
    Considerato  che  tutte  le  censure  che  il Tribunale di Pesaro
rivolge  all'art. 14  del  d.-l.  22 maggio 1993, n. 155, riguardano,
segnatamente,   come   emerge  in  modo  evidente  dalla  motivazione
dell'ordinanza  di rimessione, il comma 1, lettera e), del menzionato
articolo, ove e' contenuta la norma impugnata;
        che  il  rimettente  -  nel  censurare il preteso trattamento
discriminatorio  connesso  al passaggio dal vecchio al nuovo criterio
di determinazione della rendita, senza peraltro denunciare l'art. 215
del  d.P.R.  n. 1124  del  1965  e  senza,  percio', avvertire che il
lamentato  effetto e' riconducibile anche a quest'ultima disposizione
nel suo congiunto operare con quella impugnata - segnala, in realta',
un  problema  attinente al fenomeno della successione delle leggi nel
tempo,  a  fronte  del  quale  non  vale  invocare  il  principio  di
uguaglianza,  atteso  che, secondo il costante orientamento di questa
Corte  (da  ultimo  sentenza  n. 376  del  2001), il fluire del tempo
costituisce   elemento   idoneo,  di  per  se',  a  differenziare  le
situazioni soggettive;
        che analoghe argomentazioni valgono per le altre due censure,
con le quali il rimettente parrebbe lamentare, altresi', l'assenza di
una  disciplina  transitoria  in relazione alle situazioni pregresse,
non  considerando,  pero',  che,  in materia, il legislatore ha ampia
discrezionalita',  con  l'unico limite della ragionevolezza (si veda,
tra  le  altre,  ordinanza  n. 327  del  2001), non valicato nel caso
all'esame;
        che,  dunque,  la questione, sotto ogni dedotto profilo, deve
dichiararsi manifestamente infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14  del d.-l. 22 maggio 1993,
n. 155  (Misure  urgenti  per  la  finanza pubblica), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993,  n. 243, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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