N. 110 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata inclusione
  nella  categoria  dei  reati  depenalizzati della guida in stato di
  alterazione  dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti
  -  Prospettata, ingiustificata, disparita' di trattamento, rispetto
  alla  piu' grave condotta di guida senza patente, punita invece con
  sanzione amministrativa - Questione di cui e' stata, in parte, gia'
  dichiarata  la  manifesta  infondatezza - Mancata prospettazione di
  profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge   25 giugno   1999,   n. 205   (Delega   al   Governo   per  la
depenalizzazione  dei  reati  minori  e modifiche al sistema penale e
tributario),  e  19  del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),  promossi,  con  ordinanze  emesse l'8 e il 1 marzo 2001, il
5 giugno  e  il  3 luglio  2001  (n. 5  ordinanze),  dal tribunale di
Firenze,  rispettivamente iscritte ai numeri 489, 490, 730, 781, 782,
783,  784  e  785  del  registro  ordinanze  2001  e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  numeri 25,  39 e 40, 1a serie
speciale, dell'anno 2001;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  otto ordinanze, emesse in data 1 marzo 2001,
8 marzo  2001,  5 giugno  2001  e  3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), il
tribunale  di  Firenze ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1
e  5  della  legge  25 giugno  1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione  dei  reati  minori  e modifiche al sistema penale e
tributario), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507  (Depenalizzazione  dei  reati  minori  e  riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205);
        che le disposizioni sopra indicate sono denunciate, da talune
delle  ordinanze  in  epigrafe,  nella  parte in cui non prevedono la
depenalizzazione  del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente
di  guida,  conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso
di  alcool  (r.o.  numeri 489,  490  del 2001) o in stato di ebbrezza
(r.o. nn. 730, 781, 784, 785 del 2001);
        che  le  medesime  disposizioni  vengono,  al  tempo  stesso,
censurate,  da  talune altre delle ordinanze in epigrafe, nella parte
in  cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito
dall'art. 187,  comma  4,  del  codice  della  strada,  in  relazione
all'art. 186,   comma   2,  del  medesimo  codice,  limitatamente  al
comportamento  di  chi,  conseguita  la  patente di guida, conduce un
veicolo   in   stato   di  alterazione  dovuto  all'uso  di  sostanze
stupefacenti (r.o. numeri 782 e 783 del 2001);
        che, ad avviso del giudice a quo la scelta del legislatore di
depenalizzare  la  contravvenzione  di  guida  senza  patente, di cui
all'art. 116  del codice della strada, ma non le fattispecie di reato
previste  dagli artt. 186 e 187 del medesimo codice, appare del tutto
illogica  in  quanto  la  condotta  di  chi guida un'automobile senza
patente,   e   quindi  senza  esperienza,  e'  piu'  pericolosa,  per
l'incolumita' pubblica, di quella di chi, avendo dimostrato di essere
in   grado   di   condurre   un   autoveicolo  superando  l'esame  di
abilitazione,  viene  trovato in uno stato di momentanea alterazione,
della  cui  effettiva  incidenza negativa sulla capacita' di guida la
legge non richiede l'accertamento;
        che,  pertanto, le norme denunciate contrasterebbero, secondo
il   giudice  a  quo  con  l'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto
determinerebbero  una ingiustificata disparita' di trattamento tra la
condotta  di  chi  guida  un  veicolo  senza  aver  mai conseguito la
patente, oggi punita con la sanzione amministrativa, e la condotta di
chi,  avendo  conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato
di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di
sostanze stupefacenti;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato   che  i  giudizi,  in  quanto  propongono  questioni
identiche,   o   quantomeno   analoghe,  vanno  riuniti,  per  essere
congiuntamente decisi;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale delle norme
denunciate - nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del
reato  previsto  e  punito  dall'art. 187,  comma 4, del codice della
strada,  in  relazione  all'art. 186,  comma  2, del medesimo codice,
limitatamente  al  comportamento  di  chi,  conseguita  la patente di
guida,  conduce  un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di
sostanze  stupefacenti  -  e'  stata  gia'  dichiarata manifestamente
infondata, da questa Corte, con ordinanza n. 144 del 2001;
        che,  nella predetta ordinanza, la Corte - dopo aver premesso
che   rientra   nella   discrezionalita'  legislativa  il  potere  di
configurare  le  ipotesi  criminose  e  di depenalizzare fatti dianzi
costituenti  reato,  e,  al  tempo  stesso,  che  uno  scrutinio  che
direttamente   investa  il  merito  delle  scelte  sanzionatorie  del
legislatore  e'  possibile  solo ove l'opzione normativa contrasti in
modo  manifesto  con il canone della ragionevolezza - ha ritenuto che
la  scelta del legislatore di non estendere la depenalizzazione anche
alla  fattispecie  di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di
sostanze  stupefacenti non puo' ritenersi irragionevole solo a motivo
delle   valutazioni   espresse   dal   rimettente   in   ordine  alla
asserita maggiore  pericolosita'  della  condotta  di chi guida senza
aver  conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi,
pur  avendo  regolarmente  conseguito la patente, viene sorpreso alla
guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;
        che  il  rimettente  non prospetta profili di censura nuovi o
diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;
        che  le  argomentazioni  sviluppate  nella predetta ordinanza
n. 144 del 2001 appaiono estensibili, avuto riguardo alle prospettate
ragioni   di   censura,   anche   alla   questione   di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  denunciate,  nella  parte  in  cui  non
prevedono   la   depenalizzazione   del   reato   previsto  e  punito
dall'art. 186,  comma  2,  del  codice della strada, limitatamente al
comportamento  di  chi,  conseguita  la  patente di guida, conduce un
veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool;
        che,   pertanto,   entrambe  le  questioni  devono  reputarsi
manifestamente infondate.
    Visti  gli  art. 26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999,  n. 205  (Delega  al  Governo per la depenalizzazione dei reati
minori  e  modifiche  al sistema penale e tributario), e dell'art. 19
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,  n. 205),  sollevate, con
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze,
con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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