N. 118 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Nuovo incanto - Carenza assoluta di motivazione dell' ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., art. 538, comma secondo. - Costituzione, artt. 24, 4 e 35.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 538, comma
secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 14 dicembre 2000 dal giudice onorario del Tribunale di
Lanciano, sezione distaccata di Atessa, nel procedimento civile Eco
Italia S.r.l. contro Di Paolo Antonio, iscritta al n. 376 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il giudice onorario del Tribunale di Lanciano,
sezione distaccata di Atessa, con ordinanza emessa il 20 dicembre
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538,
comma secondo, cod. proc. civ.;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato che ha chiesto, anche in memoria depositata in prossimita'
della camera di consiglio, che la questione sia dichiarata
inammissibile e non fondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice nonche' di
motivazione sia in ordine alla rilevanza delle questione nel giudizio
a quo, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi
il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza
di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa a
questa Corte dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio,
senza neppure precisare l'oggetto della questione;
che una simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso
al giudizio di legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc.
civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della
Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione
distaccata di Atessa con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0320