N. 113 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il
  mantenimento  dell'iscrizione  nel registro delle imprese - Diritto
  al  rimborso  - Termine di decadenza - mancata differenziazione del
  rimborso  da  indebito rispetto a quello da errore - Prospettazione
  della  questione  nei  confronti  di  una  norma  diversa da quella
  applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 13, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641   (Disciplina  delle  tasse  sulle  concessioni  governative),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  18 maggio 2001 dal Tribunale di
Firenze  nel  procedimento  civile  vertente  tra  il Ministero delle
finanze  e  la  Confezioni  Salco s.p.a. in liquidazione, iscritta al
n. 693  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto che con ordinanza in data 18 maggio 2001 il Tribunale di
Firenze  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, secondo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);
        che  l'ordinanza  e'  stata  resa nel corso di un giudizio di
opposizione   a  decreto  ingiuntivo,  proposto  dall'amministrazione
finanziaria  dello  Stato contro il decreto con cui il Presidente del
Tribunale  di  Firenze,  sul  ricorso  di  una societa' per azioni in
liquidazione,  le  aveva  ingiunto  la restituzione delle somme dalla
stessa  pagate  a  titolo di tassa di concessione governativa per gli
anni  1985-1988  per  il c.d. mantenimento dell'iscrizione originaria
nel registro delle imprese;
        che - avendo l'opponente eccepito la decadenza dall'azione di
restituzione  ai  sensi  della  norma  impugnata  ed avendo l'opposta
replicato  sollevando  eccezione  di illegittimita' costituzionale di
tale norma - il rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che
la  norma  lederebbe  tale  parametro  "nella  parte  nella quale non
prevede  una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso
sorgente dall'indebito rispetto al rimborso sorgente dall'errore":
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
depositato  memoria,  nella  quale  ha sostenuto l'inammissibilita' e
comunque la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che  il  giudice  rimettente  sul presupposto che il
rimborso  delle  somme  pagate  negli  anni 1985-88 a titolo di tassa
annuale  di  "mantenimento  dell'iscrizione  originaria" nel registro
delle  imprese,  sia regolato dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 641  (Disciplina  delle tasse sulle concessioni
governative), che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse
di   concessione   governativa  erroneamente  pagate  al  termine  di
decadenza  di  tre anni dal giorno del pagamento propone la questione
di  legittimita'  costituzionale  di  tale norma sotto il profilo che
essa  non  distinguerebbe  tra  rimborso  da  indebito  e rimborso da
errore;
        che - dopo la sentenza della Corte di Giustizia della CEE che
aveva   sancito  l'illegittimita'  della  tassa  di  mantenimento  la
giurisprudenza  di  legittimita'  aveva  ritenuto  che  l'istanza  di
rimborso fosse soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 13,
secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972;
        che,  peraltro,  il  rimettente  non  considera  che in epoca
successiva  l'art. 11,  comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha
stabilito  che  il  rimborso  della  differenza  tra quanto versato e
quanto  dovuto a titolo di tassa di mantenimento negli anni 1985-1988
deve  essere  chiesto  nei  termini  previsti dall'art. 13 del d.P.R.
n. 641 del 1972;
        che - per effetto di tale rinvio operato dalla legge del 1998
al  decreto  del  1972  -  l'assoggettamento  del  rimborso di quanto
indebitamente pagato per "tassa di mantenimento" al termine triennale
di   decadenza  non  deriva  (come  ritiene  il  giudice  rimettente)
dall'art. 13  del  d.P.R.  n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente
equiparerebbe   rimborso   da   errore  e  rimborso  da  indebito  ma
direttamente  dall'art. 11,  comma  2,  della  legge n. 448 del 1998,
peraltro non impugnato;
        che,  quindi,  l'ordinanza  di  rimessione  ha prospettato la
questione  di  legittimita'  costituzionale  con riguardo a una norma
diversa  da  quella  specificamente  e  direttamente applicabile alla
fattispecie;
        che,  conseguentemente,  la  questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina
delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,   dal  Tribunale  di  Firenze  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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