MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Jerevak Jahanexhjan di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di ingegnere.
(GU n.94 del 22-4-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Jerevak Jahanexhjan, nata a Tirana il
30  novembre  1959, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  di  cui e' in
possesso,  conseguito  in  Albania  ai  fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  diplome  inxhinier mekanic teknolog, conseguito presso
l'Universita' di Tirana il 25 maggio 1982;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 17 luglio 2001 e del 19 febbraio 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del  richiedente  sia  completa ai fini
dell'iscrizione  nella sezione A, settore industriale dell'albo degli
ingegneri  e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna
misura compensativa;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
comma  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Varese in data 12 febbraio 2000, per
lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Jerevak Jahanexhjan, nata a Tirana il 30 novembre 1959,
cittadina    albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 5 aprile 2002
                                          Il direttore generale: Mele