Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".(GU n.17 del 27-4-2002)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare 1. Qualora nell'ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, e' consentita, in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attivita' di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunita'. 2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 20 dicembre 2001 STORACE