REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 41 

  Modifiche  alla  legge  regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive
modifiche,  "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico".
(GU n.17 del 27-4-2002)

(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Dopo  l'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e
successive modifiche, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis
           Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare
    1.  Qualora  nell'ambito  di aree soggette a disciplina di tutela
integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli
approvati  con deliberazione del consiglio regionale antecedente alla
data  di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadono
sedi  di  rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali
siano  in  essere  o vengano definiti accordi bilaterali in regime di
reciprocita'  tra lo Stato italiano ed altri Stati, e' consentita, in
deroga  alla  citata  disciplina di tutela, la costruzione di edifici
autonomi  da  destinare  ad attivita' di culto per il soddisfacimento
delle esigenze della comunita'.
    2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1 i progetti delle opere sono
corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 20 dicembre 2001
                               STORACE