PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 1 marzo 2002, n. 3945 

Giustificazione e verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti
di lavori dopo la sentenza 27 novembre 2001 della Corte di giustizia.
(GU n.102 del 3-5-2002)
 
 Vigente al: 3-5-2002  
 

              IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

  1.  La  Corte  di  giustizia delle Comunita' europee ha emanato una
decisione  interpretativa (cfr. Corte di Giustizia, sezione sesta, 27
novembre  2001,  procedimenti  riuniti  C-285/99  e  C-286/99)  sulla
compatibilita'  della  disciplina  italiana delle offerte anomale nei
pubblici appalti con il diritto comunitario e segnatamente con l'art.
30,  n.  4  della  direttiva  93/37/CE  che  coordina le procedure di
aggiudacazione degli appalti pubblici di lavori.
  Si  rammenta  che le decisioni della Corte di giustizia pronunciate
nell'ambito  di una procedura pregiudiziale per l'interpretazione del
diritto  comunitario hanno effetti diretti nell'ordinamento italiano,
vincolando sia i giudici che le pubbliche amministrazioni al rispetto
delle  loro  statuizioni.  In  attesa  di un piu' organico intervento
legislativo  si  ritiene  opportuno  richiamare  i principi contenuti
nella  decisione e chiarire l'interpretazione da applicare al vigente
art.   21,   comma   1-bis  della  legge  n.  109  del  1994  e  alle
conseguenziali  norme  dettate  dal regolamento di attuazione decreto
del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce
di dette indicazioni giurisprudenziali. Si ricorda che il recepimento
dei  principi comunitari ha indotto all'inserimento di apposita norma
nello schema del disegno della legge comunitaria per l'anno 2002.
  2. La normativa vigente impone agli imprenditori che partecipano ad
una  gara  regolata  dalla  legge n. 109 del 1994 di fornire, gia' in
fase  di  presentazione  dell'offerta,  giustificazioni  dei  prezzi,
redatte  su  appositi  moduli  per  almeno  il 75% del prezzo di base
dell'asta.    L'amministrazione    aggiudicatrice    considera   come
anormalmente basse quelle offerte che presentano un ribasso superiore
alla  soglia di anomalia calcolato secondo una formula matematica che
si  fonda  sulla media di tutte le offerte presentate nel contesto di
gara:  la  norma ha autorizzato alla stregua di un criterio puramente
letterale  un'interpretazione  secondo  la  quale  l'esclusione  puo'
avvenire   unicamente   sulla  base  di  una  valutazione  effettuata
dall'autorita'  competente  delle  giustificazioni fornite in sede di
presentazione  delle  offerte con conseguente esclusione dell'obbligo
per   la   stazione   appaltante   di  richiedere  in  ogni  caso  la
presentazione  di  ulteriori  giustificazioni  successive  al momento
della valutazione di un'offerta come anomala.
  L'art.  21,  comma  1-bis  della  legge  n.  109 del 1994, inoltre,
enumera    tassativamente    le   giustificazioni   che   l'autorita'
aggiudicatrice   puo'   prendere   in   considerazione  (e  cioe'  le
giustificazioni    riguardanti   l'economia   del   procedimento   di
costruzione   o  le  soluzioni  tecniche  adottate  o  le  condizioni
eccezionalmente  favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i
lavori  o l'originalita' del progetto dell'offerente) mentre vieta di
fondarsi  su giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi
siano   stabiliti   da   disposizioni   legislative  regolamentari  o
amministrative,  ovvero  i  cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali.
  3.  La direttiva sugli appalti 93/37/CE mira a garantire i principi
di  libera  concorrenza,  parita'  di  trattamento dei partecipanti e
trasparenza  e  presuppone necessariamente, secondo l'interpretazione
fornita  dalla  giurisprudenza  comunitaria,  l'esplicazione  di  una
verifica in contraddittorio delle offerte risultate anomale imponendo
all'amministrazione   aggiudicatrice   l'obbligo,  prima  di  poterle
rifiutare  e prima di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto
le  precisazioni  che  ritiene  utili  e  verificare  la composizione
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
  4.  Prendendo  le  mosse  da  tali  principi  generali la ricordata
decisione  interpretativa  della Corte di giustizia ha considerato la
illustrata   normativa   italiana  non  compatibile  con  il  diritto
comunitario sotto i due seguenti profili:
    a) la  possibilita'  per l'autorita' aggiudicatrice di respingere
come   anormalmente   bassa   un'offerta   sulla   base   delle  sole
giustificazioni  preventive  senza che il concorrente, la cui offerta
sia   risultata   anomala,   abbia   potuto   far   valere  tutte  le
giustificazioni che ritiene appropriate;
    b) la   previsione  di  un  elencazione  tassativa  dei  tipi  di
giustificazioni.
  5.  Va  ricordato,  per  completezza, che la stessa decisione della
Corte di giustizia ha invece osservato che il diritto comunitario non
si  oppone,  in  via  di  principio  e  nella  misura  in cui tutti i
requisiti   che   impone  la  direttiva  93/37  siano  per  il  resto
soddisfatti e gli obiettivi perseguiti:
    a) alla  normativa  italiana laddove applica un metodo di calcolo
della  soglia  di  anomalia  basato  sulla  media  dell'insieme delle
offerte  ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, risultando un
metodo  obiettivo  e  non  discriminatorio.  Al  riguardo, il giudice
comunitario,  in  risposta  al  problema  degli  effetti manipolativi
sortiti  sulla  media  da  offerte non corrispondenti ad una volonta'
effettiva  di  contrattare  ma  intese  unicamente  ad influenzare il
risultato  del  calcolo,  ha  precisato che affinche' l'effetto utile
della  direttiva  sia  pienamente  preservato,  il risultato al quale
perviene  il meccanismo di calcolo non deve essere immutabile ma deve
poter  essere  riconsiderato  dall'amministrazione  aggiudicatrice se
cio'  risulta necessario in considerazione in particolare del livello
della  soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti analoghi
e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune;
    b) alla   normativa   italiana  laddove  prevede  un  obbligo  di
giustificazione   preliminare  a  condizione  che,  nei  termini  che
verranno  di  seguito  precisati,  venga garantito un contraddittorio
successivo.  Tale  adempimento  risponde alla finalita' di consentire
all'amministrazione  di  ridurre i tempi nel procedimento di verifica
di  anomalia delle offerte come confermato recentemente dal Consiglio
di  Stato  che,  pur  non  ritenendo l'obbligo della presentazione di
dette  giustificazioni  come  requisito  di partecipazione alla gara,
bensi'  come  onere  di collaborazione tra imprese ed amministrazioni
che  viene  in  rilievo  solo per le imprese le cui offerte risultino
sospette  di  anomalia,  ha  riconosciuto  alla  procedura  stessa la
"funzione  di  accelerazione" della successiva fase di verifica delle
offerte  anomale  (cfr.  Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n.
6217 dell'11 dicembre 2001).
  6.   Alla   luce   di   tali   indicazioni   giurisprudenziali   le
amministrazioni  sono  tenute  ad  applicare la normativa vigente nel
senso  compatibile  con  i superiori principi comunitari. Le stazioni
appaltanti   sono   percio'  tenute  a  rispettare  la  pienezza  del
contraddittorio  successivo,  garantendo che gli offerenti sospettati
di  aver  presentato  un'offerta  anormalmente bassa dispongano della
facolta'  di  presentare  in  un  momento successivo, ad integrazione
delle  giustificazioni  preventive,  ogni  giustificazione  sui  vari
elementi     che    hanno    suscitato    perplessita'    da    parte
dell'amministrazione.
  Per  garantire  il  carattere  contraddittorio  della  procedura di
verifica  la  Corte  di  giustizia ha in particolare precisato che le
amministrazioni   devono  in  primo  luogo  identificare  le  offerte
sospette,  in  secondo  luogo  consentire alle imprese interessate di
dimostrarne  la  serieta'  chiedendo  loro  le  precisazioni ritenute
opportune,  in  terzo  luogo  valutare  la pertinenza dei chiarimenti
forniti  dagli  interessati senza vincoli di tassativita' e in quarto
luogo  adottare  una  decisione  motivata  circa  l'accoglimento o il
rigetto di tali offerte.
  7.  Per  quanto  riguarda,  in  particolare,  la previsione interna
relativa  alla  tassativita'  dei  tipi  di giustificazioni questa va
riletta  nel  senso  compatibile  con  la prescrizione comunitaria la
quale  si  limita a fornire solo alcuni esempi di giustificazioni che
l'offerente  puo'  presentare  al  fine di dimostrare la serieta' dei
vari   elementi   di  prezzo  proposti  e  non  autorizza  certamente
l'esclusione  di taluni tipi di giustificazioni, come quelle relative
ad  elementi  i  cui  valori  minimi  siano stabilite da disposizioni
legislative  regolamentari  o  amministrative,  ovvero  i  cui valori
minimi  sono  rilevabili da dati ufficiali. Nell'obiettivo perseguito
dalla  direttiva  di  facilitare  il  gioco  della libera concorrenza
devono  dunque  essere  ammesse giustificazioni anche in relazione ai
minimi sopra citati.
  Va  peraltro  precisato  come  tale interpretazione non riguardi il
rispetto dei minimi inderogabili fissati dalla legge o da altre fonti
normative o dai contratti collettivi a garanzia di interessi generali
quali,  ad  esempio, la sicurezza del lavoro e la giusta retribuzione
dei  lavoratori. E' superfluo osservare, infatti, che il principio di
non   contraddittorieta'   dell'ordinamento  giuridico  impedisce  la
positiva  valutazione di giustificazioni illegali in quanto contrarie
a   minimi   inderogabili  stabilite  da  prescrizioni  di  carattere
imperativo.
  8.  Si  ricorda  in  particolare  che  le  norme in tema di appalti
pubblici  di  servizi (art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  157),  in  materia  di appalti nei "settori esclusi" (art. 25 del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158), e in materia di appalti
pubblici  di  forniture  (art.  19  del decreto legislativo 24 luglio
1992,  n.  358)  recano  una  disciplina  conforme  alle prescrizioni
comunitarie  in  quanto  da  un  lato  sanciscono  il  principio  del
contraddittorio successivo e dall'altro non contengono un riferimento
a tipologie di giustificazione di carattere tassativo.
  9.  In  conclusione,  la  pronuncia della Corte, nella parte in cui
esige  la verifica di un contraddittorio successivo e la possibilita'
di  un  ricorso  al  piu'  ampio novero di giustificazioni, impone di
disapplicare  la  normativa  interna  nelle parti in cui la stessa si
presenta   in   contrasto  con  il  diritto  comunitario  e  comporta
l'applicazione  diretta  delle prescrizioni europee in conformita' al
principio   della  primazia  e  dell'efficacia  diretta  delle  norme
comunitarie.
  E'   evidente   che,   in   seguito   alla   richiamata  pronuncia,
comportamenti  delle  amministrazioni difformi dai principi enunciati
dalla   giurisprudenza  comunitaria  comporterebbero  il  rischio  di
rendere lo Stato italiano destinatario di provvedimenti di condanna.
    Roma, 1 marzo 2002


                                                Il Ministro
                                       per le politiche comunitarie
                                                Buttiglione


Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 104