MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 aprile 2002 

Abilitazione  all'"Istituto  Mosaico  Psicologie"  ad  istituire e ad
attivare  nelle sedi di Bologna e Verona corsi di specializzazione in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.102 del 3-5-2002)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza  presentata dall'"Istituto Mosaico Psicologie" per
il  riconoscimento  della  sede  principale  di  Bologna e della sede
periferica di Verona;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con
nota n. 82 del 25 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'"Istituto Mosaico Psicologie" e'
abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna
e  nella sede periferica di Verona ai sensi delle disposizioni di cui
al  titolo  II  del regolamento stesso, successivamente alla data del
presente  decreto,  corsi di specializzazione in psicoterapia secondo
il    modello    scientifico-culturale   proposto   nell'istanza   di
riconoscimento.
  2. Il  numero  massimo  degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per la sede di Bologna e' pari per ciascun anno a 13 unita' e,
per  l'intero  ciclo, a 52 unita' e per la sede di Verona a 10 unita'
e, per l'intero ciclo a 40 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 aprile 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona