ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Approvazione   delle   modificazioni   allo  statuto  della  Societa'
cattolica  di  assicurazione - Cooperativa a responsabilita' limitata
(in breve Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.), in Verona.
(GU n.102 del 3-5-2002)

    Con  provvedimento  n.  2078 del 17 aprile 2002 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  e  dell'art.  40,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo testo dello statuto
sociale  della  Societa'  cattolica  di assicurazioni - Cooperativa a
responsabilita'  limitata  (in  breve  Cattolica assicurazioni S.c. a
r.l.),   con   le   modifiche   deliberate  in  data  21 aprile  2001
dall'assemblea  straordinaria dei soci relative ai seguenti articoli:
art. 6 (Nuova determinazione del valore nominale delle azioni in euro
3  cadauna  -  in luogo del precedente importo unitario di L. 5.000 -
mediante  utilizzo  della riserva sovrapprezzo azioni. Riformulazione
della  disciplina  relativa  al  caso di emissione, deliberata in via
ordinaria  dal  consiglio  di  amministrazione,  di  nuove  azioni da
riservare  ai nuovi soci, nel limite di una sola azione. Invariato il
resto  dell'articolo);  art. 8 (In relazione a "dipendenti e agenti",
cui  e'  negata  la  possibilita'  di ammissione in qualita' di soci,
introduzione   della   specificazione   "della   Societa'  o  di  sue
controllate".  Invariato il resto dell'articolo; art. 9 (In relazione
alle  caratteristiche dei soggetti non ammessi alla qualita' di soci,
introduzione  del  riferimento  anche a "persone fisiche o giuridiche
che  non  siano  titolari  di almeno cento azioni. Invariato il resto
dell'articolo);  art. 11 (Sostituzione del termine "valore nominale",
in   luogo   del  precedente  "importo",  relativamente  alle  azioni
sottoscritte e, con riferimento alla differenza destinata ai fondi di
riserva  per  sovrapprezzo azioni, del termine "prezzo" di emissione,
in  luogo  del  precedente  "valore".  Nuova disciplina in materia di
individuazione  della  quantita'  minima  di  azioni,  centi,  di cui
l'aspirante  socio deve dimostrare la titolarita'. Soppressione della
preesistente  disciplina relativa ai casi di titolarita' di azioni in
numero  inferiore  al  minimo  stabilito  e  di  azioni  ricevute per
successione. Invariato il resto dell'articolo); art. 13 (In relazione
ai  casi  di  rifiuto  dell'ammissione  a  socio,  introduzione della
limitazione   dell'obbligo   del   consiglio  di  amministrazione  di
procedere  al  riesame  della  domanda solo a seguito di richiesta da
parte  del collegio dei probiviri. Invariato il resto dell'articolo);
art.  14  (In  relazione  al  capitale  sociale di riferimento per la
determinazione  della quantita' di azioni eccedente il limite fissato
dalla  legge,  sostituzione della formula "conseguente all'esecuzione
di  delibera  assembleare",  in luogo della precedente "conseguente a
delibera  assembleare  di  aumento, divenuta esecutiva". Invariato il
resto  dell'articolo);  art.  18  (In  relazione  alle  modalita'  di
presentazione  delle domande di ammissione a socio da parte di aventi
causa  a  titolo successorio, introduzione del riferimento alle norme
statutarie.  Invariato il resto dell'articolo); art. 19 (In relazione
alla  disciplina  di  decadenza  da  socio,  sostituzione del termine
"qualita'" - in luogo del precedente "condizione". Invariato il resto
dell'articolo);  art.  22  (In  relazione  ai  casi  di perdita della
qualita'  di socio, introduzione dell'espressione "oltre che nei casi
previsti  dalla legge" - in luogo della precedente "in caso di morte"
-  e dell'espressione "quando venga a detenere meno di cento azioni",
in  luogo  della  precedente  "quando  trasferisca  a  terzi tutte le
proprie  azioni".  Invariato  il resto dell'articolo); art. 23 (Nuova
disciplina   in   ordine  alla  possibilita',  per  il  consiglio  di
amministrazione,  di  acquistare  e  vendere azioni proprie); art. 26
(Riformulazione  della disciplina di riparto degli utili di esercizio
con   sostituzione,   in   relazione   ai  destinatari,  del  termine
"azionisti"  -  in  luogo  del  precedente "soci", e soppressione del
riferimento  alla riserva acquisto azioni proprie. Invariato il resto
dell'articolo);   art.  30  (In  relazione  alle  condizioni  per  la
partecipazione  dei soci all'assemblea, introduzione della necessita'
di  esibire  certificazione attestante la titolarita' di almeno cento
azioni.  In  riferimento  al  rilascio  del  biglietto di ammissione,
sostituzione delle parole "verificata la qualita'" di socio, in luogo
delle   precedenti   "verificato   lo   stato".  Invariato  il  resto
dell'articolo); art. 33 (Soppressione della possibilita' di procedere
a  votazione  segreta  per  argomenti di carattere personale o quando
almeno  un  terzo  dei  soci presenti ne faccia domanda. Invariato il
resto  dell'articolo); art. 38 (In materia di firma sociale spettante
al  presidente, introduzione della previsione di "impedimento", oltre
che  di  assenza,  quale condizione per l'attribuzione della predetta
firma  singolarmente  ai due vice presidenti. In relazione alla firma
sociale  per  gli  atti  di ordinaria amministrazione, riformulazione
della  norma  relativa alla facolta' di delega del direttore generale
con  estensione  della  stessa  anche  a  "terzi  per  singoli atti".
Invariato   il   resto   dell'articolo);   art.  39  (In  materia  di
rappresentanza della societa' in giudizio, spettante disgiuntamente e
singolarmente  al  presidente,  ai  vice  presidenti  ed al direttore
generale,  introduzione,  delle  parole  "con  facolta'  di  delega".
Invariato  il  resto  dell'articolo);  art.  45  (Nuova disciplina in
materia  di:  a) determinazione dei requisiti di professionalita' dei
membri  del  collegio  sindacale  ai  sensi  di legge; b) ai fini del
requisito  di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
e  c)  e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione
delle  materie  e  dei  settori  strettamente attinenti all'attivita'
dell'impresa; c) retribuzione annuale del rimborso spese a favore dei
membri  del  collegio;  d)  procedura per l'elezione dei membri e del
Presidente  del  collegio  sindacale;  e) modalita' di elezione di un
sindaco  effettivo espressione della minoranza dei soci; f) decadenza
o  cessazione dalla carica di sindaco; g) sostituzione del Presidente
del  collegio);  art.  46  (In  relazione  alla  medaglia di presenza
prevista,    unitamente   al   rimborso   spese,   a   favore   degli
amministratori,   introduzione   della   cadenza   triennale  per  la
determinazione  dell'importo,  in  luogo  della  precedente frequenza
annuale.  Invariato  il  resto  dell'articolo); art. 47 (In relazione
alle  competenze  affidate  al  direttore  generale, sostituzione dei
riferimenti  alla  "esecuzione  delle  deliberazioni del consiglio di
amministrazione  e  del comitato esecutivo" e alla "gestione corrente
della  societa'",  in  luogo  dei precedenti "la parte esecutiva e la
gestione  corrente  degli affari". Invariato il resto dell'articolo);
art.  49  (Sostituzione,  nel periodo finale, del termine "comma", in
luogo del precedente "commi". Invariato il resto dell'articolo); art.
60  (Introduzione,  ex  novo, della norma transitoria di salvaguardia
dei diritti acquisiti dai soci anteriormente alla data della delibera
assembleare del 21 aprile 2001).