N. 145 SENTENZA 22 aprile - 3 maggio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione ex lege dal servizio - Lamentato irragionevole automatismo della misura - Esercizio di discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza della questione. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97. Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione obbligatoria dal servizio - Termine di durata - Perdita di efficacia della misura con il decorso di un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato - Violazione del principio di proporzionalita' e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua nei sensi di cui in motivazione - Possibilita' di una diversa durata massima della misura - Individuazione nel vigente sistema normativo, salva una nuova disciplina in materia. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 2; legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 3. Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 (allegata). Intervento in giudizio - Soggetti che non siano parti nel giudizio a quo - Difetto di un interesse qualificato - Inammissibilita'.(GU n.18 del 8-5-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), promossi
con ordinanze emesse il 13 giugno 2001, il 4 luglio 2001 e l'8 agosto
2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania,
rispettivamente iscritte ai numeri 699, 778 e 949 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 38, 40 e 49, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Falvo Sergio nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di
Calabrese Francesca;
Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia per Falvo Sergio, Luca
Verrienti per Calabrese Francesca e l'avvocato dello Stato Gaetano
Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze, sostanzialmente identiche, emesse il
13 giugno 2001, il 4 luglio 2001 e l'8 agosto 2001, il Tribunale
amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge
27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche). La
disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti di amministrazioni
o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, i quali abbiano riportato condanna anche non definitiva per
alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della precitata
legge n. 97 del 2001, sono sospesi dal servizio e che la sospensione
perde efficacia se per il fatto sia successivamente pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e
in ogni caso decorso un periodo di tempo pari a quello di
prescrizione del reato.
La questione e' detta rilevante nei tre giudizi, avendo questi ad
oggetto domande di annullamento di provvedimenti di sospensione
cautelare dal servizio adottati dall'amministrazione di appartenenza,
ai sensi della norma denunciata, a seguito di condanne non definitive
inflitte ai ricorrenti per taluno dei reati indicati nella norma
stessa.
Il dubbio di costituzionalita' della norma di cui al comma 1 si
incentra essenzialmente, ad avviso del rimettente, sulla
"ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le
esigenze di buon andamento e imparzialita' della pubblica
amministrazione e la tutela dei diritti compressi dalla misura
cautelare".
Il rimettente afferma di non ignorare che la Corte costituzionale
si e' gia' espressa in argomento con la sentenza n. 206 del 1999,
dichiarando non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma
4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale). Si dice altresi'
consapevole del fatto che, con la norma denunciata, si e' inteso
proprio reinserire nel sistema una disposizione analoga a quella di
cui al predetto art. 15 della legge n. 55 del 1990, nel frattempo
abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Assume, peraltro, che la sentenza n. 206 del 1999 riguarderebbe
esclusivamente la legittimita' costituzionale della previsione di
sospensione automatica dal servizio nell'ipotesi di condanna (recte:
rinvio a giudizio) per reato associativo di stampo mafioso e che la
motivazione della sentenza sarebbe incentrata solo sulla particolare
gravita' di quel reato, mentre, per ogni altro caso, la previsione di
una misura cautelare automatica per il dipendente pubblico condannato
con sentenza non definitiva dovrebbe ritenersi contrastante con il
principio di ragionevolezza.
Aggiunge il rimettente, in via evidentemente subordinata, che la
Corte "dovra' inoltre valutare se la discrezionalita' del legislatore
nel determinare per legge il periodo di sospensione dal servizio sia
stata razionalmente esplicata nell'art. 4 della legge n. 97/2001 ove,
come gia' notato, la sospensione si rapporta ad un periodo di tempo,
pari a quello di prescrizione del reato, e percio' di durata quanto
mai lunga, tanto da dubitarsi che la stessa abbia il carattere di
provvedimento fondato su "esigenze cautelari".
2. - Si e' costituito nel primo dei tre giudizi il ricorrente
Sergio Falvo, il quale ha concluso per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma impugnata, "nella parte in
cui dispone l'obbligatoria sospensione dal servizio per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche condannati con sentenza non
definitiva per i delitti richiamati nella stessa norma, per contrasto
con gli artt. 3, 4, 24, 27, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione".
Assume la parte privata che la sospensione de qua costituirebbe,
in realta', non una misura cautelare, ma una sanzione anticipata, in
quanto per sua natura disposta a notevole distanza di tempo dal
fatto, in base al dato meramente formale della pronunzia giudiziale e
senza alcuna possibilita' di valutare l'effettiva ricorrenza di
esigenze cautelari e la congruita', rispetto a queste, della misura
stessa.
La previsione della sospensione in esame contrasterebbe percio'
con i principi di ragionevolezza e proporzionalita', di cui
all'art. 3 della Costituzione, nonche' - per il rigido automatismo
che la caratterizza - con quelli di imparzialita' e buon andamento
dell'amministrazione, garantiti dall'art. 97 della Costituzione.
Per il suo carattere anticipatamente afflittivo essa si porrebbe,
inoltre, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui
all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonche' con i diritti
del lavoratore tutelati dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione.
Afferma la parte privata di non ignorare che il legislatore ha la
facolta', espressamente riconosciutagli dalla sentenza di questa
Corte n. 206 del 1999, di identificare ipotesi circoscritte, nelle
quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione puo' essere
apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge. Ma,
aggiunge che nella circostanza si trattava di vere e proprie misure
cautelari previste in relazione a delitti di criminalita'
organizzata, tali cioe' da far sorgere il sospetto di un inquinamento
dell'apparato pubblico da parte di organizzazioni criminali e rendere
percio' necessaria l'adozione di provvedimenti idonei ad escludere
anche solo l'apparenza di simili infiltrazioni.
Nel caso disciplinato dalla norma censurata non sussisterebbe,
invece, ragione alcuna per privare l'amministrazione del potere di
valutare discrezionalmente l'esigenza di disporre la sospensione dal
servizio e, pertanto, la norma stessa, comportando un ingiustificato
sacrificio dei diritti del singolo, sarebbe costituzionalmente
illegittima.
L'automatismo della misura cautelare contrasterebbe, sotto altro
aspetto, anche con l'art. 24 Cost., in quanto priverebbe il
dipendente pubblico del potere di far valere concretamente le proprie
ragioni, in sede amministrativa e giurisdizionale, contro il
provvedimento di sospensione dal servizio.
3. - E' intervenuto nei tre giudizi, con memorie di analogo
contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di non fondatezza della questione.
La parte pubblica, affermata la natura cautelare del
provvedimento di sospensione previsto dalla norma impugnata, rileva
come la legge n. 97 del 2001 rappresenti l'epilogo del processo di
revisione operato in tema di responsabilita' penale per fatti che
ledono l'interesse dello Stato al regolare, proficuo svolgimento
dell'attivita' della pubblica amministrazione.
Il legislatore si sarebbe mosso, nell'occasione, lungo due
direttive: l'una finalizzata a potenziare la risposta punitiva dello
Stato di fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti
rivestiti di funzioni pubbliche, nell'esercizio delle stesse; l'altra
intesa a limitare l'area di sindacato discrezionale delle pubbliche
amministrazioni nell'adozione di misure cautelari, limitatamente a
quelle fattispecie di reato atte ad incidere sul raggiungimento degli
scopi propri dell'attivita' amministrativa.
In tale ottica sarebbe stata dunque prevista la sospensione ope
legis dal servizio, in riferimento a quei delitti per i quali la
semplice sussistenza di un'accusa in capo ai pubblici impiegati fa
sorgere nell'opinione pubblica il sospetto di inquinamento
dell'intero apparato, cosi' da eliminare il rischio di
condizionamenti dell'Amministrazione che potrebbero alterarne le
valutazioni ed evitare al tempo stesso le possibili disparita' di
trattamento conseguenti al diverso atteggiamento delle
amministrazioni di appartenenza.
Premesso che la norma censurata - diversamente dall'art. 15,
comma 4-septies della legge n. 55 del 1990, oggetto della sentenza
n. 206 del 1999 - opera non gia' a seguito del semplice rinvio a
giudizio del dipendente, bensi' solo in presenza di una pronuncia di
condanna, ancorche' non definitiva, l'Avvocatura sostiene
innanzitutto l'infondatezza della censura riferita all'art. 27 Cost.,
in quanto tutte le misure cautelari sarebbero destinate per loro
natura ad operare prima dell'accertamento definitivo di colpevolezza.
La norma impugnata non contrasterebbe, sotto altro aspetto, con
il canone di ragionevolezza, in quanto un accertamento di
responsabilita' penale del pubblico dipendente, anche se non
definitivo, sarebbe senz'altro idoneo ad incrinare il rapporto di
fiducia che dovrebbe esistere tra lo Stato ed i cittadini. Ne'
d'altro canto potrebbe ravvisarsi sproporzione tra la situazione
tutelata e la misura cautelare della sospensione dal servizio,
prevista dalla norma stessa.
Privo di pregio - ad avviso ancora della parte pubblica - sarebbe
poi il riferimento all'art. 24 Cost., in quanto il diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, riguarderebbe la possibilita' effettiva
di far valere in giudizio le proprie situazioni giuridicamente
protette ma non l'esistenza ed il contenuto di queste ultime,
cosicche' non potrebbe essere invocato quando manchi la situazione di
diritto sostanziale che si vorrebbe tutelare.
L'esclusione di qualsiasi discrezionalita' in capo
all'amministrazione nell'adozione del provvedimento non comporterebbe
poi alcuna lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione, tutelato dall'art. 97 dela Costituzione. Assume
infatti l'Avvocatura che non potrebbe negarsi al legislatore,
nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalita', la facolta'
di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare
che fonda la sospensione e' apprezzata in via generale ed astratta
dalla stessa legge unitamente all'opportunita' di far prevalere
l'esigenza cautelare su altri eventuali interessi della stessa
amministrazione.
I parametri evocati dal rimettente non risulterebbero, infine,
lesi dalla norma impugnata nemmeno nella parte in cui questa fissa la
durata massima della sospensione fino al termine della prescrizione
del reato. La disposizione censurata, infatti, risulterebbe in linea
con quella previgente, che, nello stabilire la cessazione di
efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare alla scadenza
del quinquennio, non avrebbe comportato l'automatica riassunzione in
servizio del dipendente non essendo esclusa ne' preclusa l'adozione
del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa
previsto dalla legge n. 833 del 1961, concernente lo stato giuridico
dei finanzieri.
4. - Con atto depositato il 28 febbraio 2002 e' intervenuta nel
giudizio Francesca Calabrese "in adesione all'atto di costituzione
[...] di Falvo Sergio del 19 ottobre 2001".
La Calabrese, premesso di essere stata a sua volta colpita da
provvedimento di sospensione dal servizio ai sensi della norma
impugnata, ritiene di essere titolare di un interesse diretto ed
individualizzato tale da giustificare il suo intervento nel presente
giudizio, pur non essendo parte in nessuno dei giudizi a quibus.
5. - Con ordinanza emessa all'udienza pubblica del 12 marzo 2002
e' stata dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento spiegato dalla
Calabrese.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con
tre distinte ordinanze, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 24,
27, 35, 36 e 97 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche), secondo cui i dipendenti pubblici, in caso di condanna,
anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti dagli
artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice
penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sono
sospesi dal servizio e la sospensione perde efficacia se per il fatto
e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva ed in ogni caso decorso un periodo
di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Il rimettente solleva in effetti due distinte questioni.
La censura formulata in via principale si riferisce al comma 1
della norma impugnata e - nonostante i numerosi parametri evocati
riguarda in realta' l'esclusivo profilo rappresentato dal non
ragionevole bilanciamento che la disposizione, per il suo rigido
automatismo, opererebbe tra le esigenze di buon andamento ed
imparzialita' della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti
del dipendente, compressi dalla misura cautelare.
In via subordinata, il rimettente solleva invece questione di
legittimita' costituzionale del comma 2 della stessa norma, nella
parte in cui prevede una durata della sospensione pari al decorso del
termine di prescrizione del reato e, percio', eccessivamente lunga.
Attesa l'identita' delle questioni sollevate, i giudizi vanno
preliminarmente riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione sollevata in via principale non e' fondata.
2.1. - Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che, pur
dovendo essere, in via ordinaria, la stessa amministrazione a
valutare l'opportunita' di disporre la misura cautelare della
sospensione dal servizio, non si puo', tuttavia, "negare al
legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole
discrezionalita', la facolta' di identificare ipotesi circoscritte
nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione e'
apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge
(compiendosi dunque per legge quella valutazione della particolare
gravita' della "natura del reato" che normalmente e' affidata
all'amministrazione in sede di adozione del provvedimento di
sospensione ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.P.R. n. 3 del 1957)"
(sentenza n. 206 del 1999).
Contrariamente a quanto ritenuto dalle ordinanze di rimessione,
deve, pertanto, escludersi che l'ambito delle misure cautelari
automatiche sia stato da questa Corte circoscritto al solo delitto di
associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo, invece, nella
citata sentenza esplicito l'assunto secondo cui l'individuazione
delle pur limitate ipotesi alle quali ricollegare la sospensione
obbligatoria dal servizio rientra nella discrezionalita' del
legislatore. Fermo sempre restando il controllo di ragionevolezza
sull'esercizio della discrezionalita' legislativa.
2.2. - Passando all'esame di tale ultimo profilo va, anzitutto,
osservato che sia l'interesse generale al buon andamento della
pubblica amministrazione che il rapporto di fiducia dei cittadini
verso quest'ultima possono risultare gravemente compromessi dalla
permanenza in servizio di un dipendente condannato - sia pure in via
non definitiva - per taluno dei delitti riguardati dalla norma
impugnata. E cio' in considerazione della particolare gravita' dei
delitti stessi, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi
di fedelta' del pubblico dipendente.
Emerge, d'altro canto, con chiarezza, dai lavori preparatori, che
l'intervento del legislatore, a tutela dei suddetti interessi, si e'
reso necessario per ovviare ad una situazione di diffusa inerzia
della pubblica amministrazione nell'esercizio del suo potere di
sospensione facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto a
procedimento penale per reati di notevole gravita' e, sotto altro
aspetto, per ristabilire in materia il principio di pari trattamento
per tutti i pubblici dipendenti.
2.3. - La totale assenza di motivazione riguardo agli ulteriori
parametri evocati nelle ordinanze di rimessione risulta, poi,
preclusiva di qualsiasi valutazione al riguardo.
3. - In via subordinata il rimettente dubita della legittimita'
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che
la misura perda efficacia "decorso un periodo di tempo pari a quello
di prescrizione del reato", trattandosi - a suo avviso - di un
termine eccessivamente lungo, in relazione alla finalita' cautelare
della misura stessa.
La censura e' fondata, nei sensi di seguito precisati.
3.1. - La norma impugnata prevede, al comma 2, che la misura
cautelare perde efficacia in due diversi casi: se per il fatto e'
successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva ovvero dopo il decorso di un periodo
di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Quanto alla prima delle due ipotesi, la sospensione resta in
questo caso caducata in quanto la sentenza di proscioglimento o di
assoluzione determina il venir meno del presupposto stesso della
misura, rappresentato appunto dall'esistenza di una sentenza di
condanna.
Sicche', deve escludersi che, nella specie, ricorra la previsione
di un mero termine di durata della misura cautelare.
Conclusivamente, l'unico termine di durata previsto dalla norma
e' quello, fissato dal legislatore per relationem rappresentato dal
decorso di un periodo di tempo pari al termine di prescrizione dello
specifico reato cui la condanna non definitiva si riferisce.
3.2. - Nella sentenza n. 206 del 1999 si afferma che "una misura
cautelare, proprio perche' tale, e cioe' tendente a proteggere un
interesse nell'attesa di un successivo accertamento (nella specie
giudiziale), deve per sua natura essere contenuta nei limiti di
durata strettamente indispensabili per la protezione di
quell'interesse, e non deve essere tale da gravare eccessivamente sui
diritti che essa provvisoriamente comprime", in ossequio al criterio
di proporzionalita' della misura cautelare, riconducibile all'art. 3
della Costituzione.
Tale principio risulta violato dalla disposizione in esame.
Va considerato infatti che, in relazione ad alcuni fra i delitti
indicati dalla norma, il termine di prescrizione puo' raggiungere una
durata ultradecennale tenuto conto anche degli effetti interruttivi
della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, del
codice penale.
Un siffatto periodo di tempo, se assunto quale termine di durata
di una misura cautelare, non puo' che ritenersi manifestamente
eccessivo, comportando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi,
una evidente quanto irragionevole compressione dei diritti del
singolo.
A cio' si aggiunga che il termine in tal modo individuato viene
evidentemente a coincidere - almeno astrattamente - con il compimento
di una causa di estinzione del reato, cosicche' la durata massima
della misura risulta in sostanza ricollegata non tanto (o non solo)
al decorso di un determinato periodo di tempo quanto piuttosto al
(simultaneo) verificarsi di un fatto tale da determinare in realta'
il venir meno, insieme al reato, di qualsiasi esigenza cautelare ad
esso connessa. Con ulteriore, intrinseca violazione del principio di
proporzionalita' e ragionevolezza della misura cautelare.
Si consideri, da ultimo, che la norma, prevedendo - accanto alla
sentenza di proscioglimento - quale autonoma causa di cessazione di
efficacia della misura cautelare, il decorso di un periodo di tempo
pari a quello della durata della prescrizione, comporta valutazioni,
precluse alla pubblica amministrazione, che solo l'autorita'
giudiziaria puo' compiere: si pensi all'incidenza sul decorso della
prescrizione delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato. Con
la conseguenza che la suddetta causa di cessazione di efficacia della
misura cautelare viene necessariamente a coincidere con quella
rappresentata dalla sentenza di proscioglimento.
La norma impugnata risulta, dunque, sotto differenti e
concorrenti profili, lesiva del principio di ragionevolezza garantito
dall'art. 3 della Costituzione e deve essere, sotto tale aspetto,
dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui dispone
che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato.
3.3. - Va, a questo punto, chiarito che la declaratoria di
incostituzionalita', nei termini sopra specificati, non rende la
sospensione obbligatoria dal servizio priva del necessario termine di
durata e non ne comporta, pertanto, l'illegittimita' costituzionale.
Come si afferma nella piu' volte citata sentenza n. 206 del 1999,
e', infatti, possibile rinvenire nel sistema una previsione di durata
massima della misura cautelare sospensiva - quella, di cinque anni,
contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19
(Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della
pena e destituzione dei pubblici dipendenti) - alla quale deve
attribuirsi il carattere di una vera e propria clausola di garanzia,
avente portata generale e dunque comprensiva - in difetto di diversa
disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di "sospensione
cautelare dal servizio a causa del procedimento penale", sia
facoltativa che obbligatoria.
L'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, deve essere,
dunque, letto - a seguito della presente declaratoria di
illegittimita' costituzionale - nel senso che la sospensione dal
servizio disposta a norma del comma 1 perde efficacia se per il fatto
e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsa una durata
complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione,
facoltativa o obbligatoria, riferibile al medesimo procedimento
penale.
Resta ferma, ovviamente, la possibilita' che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita' ed entro i limiti di
ragionevolezza e proporzionalita' individuati da questa Corte,
disciplini nuovamente la materia, anche fissando termini massimi
eventualmente differenti rispetto a quello di cui al citato art. 9
della legge n. 19 del 1990 ovvero modulati in relazione alla gravita'
del reato ed alla fase del procedimento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale, nei sensi di cui
in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001,
n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui
dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di
tempo pari a quello di prescrizione del reato;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della citata legge 27 marzo
2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35,
36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
della Campania con le ordinanze in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Allegato
Reg. Ord. n. 699, 778 e 949 del 2001
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002
Ritenuto che nei giudizi promossi dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania con le ordinanze emesse il 13 giugno 2001
(r.o. n. 699 del 2001), il 4 luglio 2001 (r.o. n. 778 del 2001) e
l'8 agosto 2001 (r.o. n. 949 del 2001) ha spiegato atto di intervento
Francesca Calabrese deducendo, a sostegno della legittimazione
all'intervento medesimo, di essere dipendente dell'INPS, sede di
Torino, e di essere stata colpita da provvedimento di sospensione dal
servizio adottato dall'ente datore di lavoro ai sensi dell'art. 4
della legge 27 marzo 2001, n. 97;
che la interveniente, pur non essendo parte nei giudizi a
quibus si reputa portatrice di un interesse diretto ed
individualizzato rispetto all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
Considerato che la giurisprudenza di questa Corte e' consolidata
nell'affermare la inammissibilita', nel giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale, dell'intervento di soggetti che non
siano parti in causa nel giudizio a quo;
che tale principio e' stato ritenuto derogabile soltanto in
favore di soggetti titolari di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio
a quo;
che siffatta situazione evidentemente non ricorre nella
specie.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilita' dell'intervento di Francesca
Calabrese.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2002.
Il Presidente: Vari
02C0370