N. 150 ORDINANZA 22 aprile - 3 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene  -  Depenalizzazione  di  reati  minori  -  Disciplina
  transitoria   -   Sostituzione  di  sanzioni  penali  con  sanzioni
  amministrative  -  Applicabilita'  alle violazioni commesse in data
  anteriore  a  quella dell'entrata in vigore del decreto che dispone
  la   depenalizzazione   -  Prospettata  lesione  del  principio  di
  eguaglianza  e  del  principio della punibilita' previa definizione
  legislativa   degli   illeciti   -   Manifesta  infondatezza  della
  questione.
- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 100 e 102.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.18 del 8-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 100 e 102 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati   minori   e   riforma  del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,  n. 205),  promosso,  con
ordinanza  emessa  il  24 marzo  2001,  dal  giudice  di pace di Novi
Ligure, nel procedimento civile vertente tra De Martino Vittorio e la
Prefettura  di Alessandria, iscritta al n. 554 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con ordinanza del 24 marzo 2001, il giudice di pace
di  Novi Ligure ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 100  e  102  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205);
        che il rimettente, premesso di essere stato adito con ricorso
avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto ha irrogato,
nei  confronti  del  ricorrente, in applicazione degli artt. 19 e 100
del  decreto legislativo n. 507 del 1999, una sanzione pecuniaria per
guida  senza  patente,  osserva  che  gli artt. 100 e 102 del decreto
legislativo   n. 507  del  1999,  nello  stabilire  che  le  sanzioni
amministrative previste dallo stesso decreto si applichino anche alle
violazioni  anteriormente  commesse,  contrastano  con l'art. 3 della
Costituzione,   perche'  mentre  "il  cittadino  che  abbia  commesso
l'allora  reato  di  guida  senza  patente  e  ottenuto  un  processo
immediato   poteva  vedersi  applicata  una  pena  minima  pecuniaria
patteggiata,  con  i  benefici  di  legge", colui che, nella identica
posizione,  non  ha ottenuto un immediato processo, entrato in vigore
il  decreto  legislativo  n. 507  del  1999,  "si vede notificare una
sanzione di L. 4.000.000";
        che,    per    avvalorare    il    prospettato    dubbio   di
incostituzionalita',   il   giudice  a  quo  rammenta,  inoltre,  che
l'art. 25  della  Costituzione prevede che nessuno puo' essere punito
se  non  in  forza  di  una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto  commesso  e,  al tempo stesso, che l'art. 1 della legge n. 689
del  1981  stabilisce che nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni
amministrative,  se  non  in  forza  di  una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che  le  norme  censurate, collocate nel titolo VIII
(Disposizioni  transitorie  e  finali) del decreto legislativo n. 507
del  1999,  dettano, in attuazione dell'art. 16 della legge 25 giugno
1999,  n. 205  (Delega  al  Governo per la depenalizzazione dei reati
minori  e  modifiche  al  sistema penale e tributario), la disciplina
transitoria   relativa   alla   depenalizzazione   dei  reati  minori
realizzata dal predetto decreto;
        che,  in  particolare, l'art. 100 prevede, al comma 1, che le
disposizioni   del   decreto   legislativo   n. 507   del  1999,  che
sostituiscono  le  sanzioni  penali  con  sanzioni amministrative, si
applichino  anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  stesso, sempre che il procedimento
penale  non  sia  stato  definito  con  sentenza  o  decreto divenuti
irrevocabili, stabilendo, altresi', al comma 2, che a tali violazioni
non  si  applichino  le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal  citato  decreto  legislativo,  salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie;
        che l'art. 102 stabilisce, a sua volta, che nei casi previsti
dall'art. 100,  comma  1,  l'autorita'  giudiziaria debba trasmettere
all'autorita'  amministrativa  competente  gli  atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi;
        che,   quanto   alla   dedotta   lesione   dell'art. 3  della
Costituzione,  e'  da rilevare che - a parte la circostanza che reati
contravvenzionali  e  illecito  amministrativo configurano situazioni
giuridiche   incomparabili,  si'  da  non  consentire,  in  linea  di
principio,  il  raffronto che il giudice a quo vorrebbe istituire fra
il precedente e l'attuale regime sanzionatorio - non contrasta con il
principio  di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla
stessa  categoria  di  soggetti,  ma  in  momenti  diversi nel tempo,
giacche'  lo  stesso fluire di questo costituisce di per se' elemento
differenziatore,  e  che, inoltre, rientra nella discrezionalita' del
legislatore   dettare   disposizioni   transitorie  per  regolare  il
passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina;
        che,  per  quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 25
della  Costituzione,  deve  osservarsi  che il secondo comma di detto
articolo,  nello  stabilire  un  principio  di  necessaria  e  previa
definizione  legislativa  degli  illeciti,  si riferisce, come questa
Corte  ha gia' avuto occasione di precisare, alla sola materia penale
(sentenza n. 356 del 1995; ordinanza n. 250 del 1992);
        che,  pertanto,  con  riferimento  ad  entrambi  i  parametri
evocati, la sollevata questione e' manifestamente infondata.
    Visti  gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9,  comma  2,  delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 100  e  102  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della  legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con riferimento agli
artt. 3  e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Novi Ligure,
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
                   Il Presidente e redattore: Vari
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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