N. 154 ORDINANZA 22 aprile - 3 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istituti  di  credito  -  Interessi bancari - Anatocismo - Difetto di
  motivazione  dell'ordinanza di rimessione - Intervenuta sentenza di
  incostituzionalita'   della  disposizione  denunciata  -  Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.18 del 8-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre
2000  dal  Tribunale  di  Perugia,  sezione  distaccata  di Todi, nel
procedimento  civile  vertente  tra  Pozzi Maria Teresa ed altri e la
Banca  Popolare  di  Todi  S.p.a.,  iscritta  al  n. 916 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare di Todi S.p.a;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento civile, il Tribunale
di  Perugia,  sezione distaccata di Todi, con ordinanza depositata il
30 aprile  2001,  pervenuta  a  questa  Corte  il 6 novembre 2001, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione, ha sollevato la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. "25 del decreto
legislativo  342/1999"  (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia);
        che  si e' costituita la S.p.a. Banca Popolare di Todi, parte
nel  giudizio  a  quo deducendo la "manifesta inammissibilita' e/o la
manifesta  infondatezza  e,  in subordine, la inammissibilita' e/o la
infondatezza della questione", con riserva d'illustrare in successivi
scritti difensivi le proprie ragioni;
        che,  con ulteriore memoria, la stessa parte ha insistito per
la  declaratoria  di  manifesta  inammissibilita' della questione, in
ragione dell'omessa motivazione - da parte del rimettente - della sua
rilevanza e non manifesta infondatezza;
    Considerato  che l'ordinanza di rimessione omette di indicare sia
gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni
della  ritenuta  rilevanza  e  della non manifesta infondatezza della
questione,  concernente  l'intero  art. 25  del  decreto  legislativo
n. 342 del 1999;
        che  il  rimettente  mostra  altresi'  di  ignorare  che, con
sentenza  n. 425  del  2000,  anteriore  all'ordinanza di rimessione,
questa  Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma
3 del denunciato art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
        che,  pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente  inammissibile  (v.,  ex  plurimis  ordinanze n. 128 e
n. 413 del 2001, n. 23 e n. 118 del 2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del  decreto  legislativo
4 agosto  1999,  n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  dal  Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
                 Il Presidente e redattore: Ruperto
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0379