MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 febbraio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  riorganizzazione  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  L.M.I.  -  Lazzari  montaggi
industriali,  unita'  di  Treviolo  e  cantieri  Bergamo. (Decreto n.
30752).
(GU n.108 del 10-5-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale n. 29628 del 26 febbraio 2001 con cui
e'  stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale della
societa'  L.M.I. - Lazzari montaggi industriali S.p.a., relativamente
al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  direttoriale n. 29633 del 26 febbraio 2001, con
cui   e'   stata   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio
2000  al  7  novembre  2000,  in  favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla suddetta ditta;
  Vista  l'istanza,  presentata in data 5 febbraio 2001, con la quale
la  societa'  in  questione  ha  richiesto la proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  relativamente al periodo
dall'8 novembre 2000 al 7 maggio 2001;
  Considerato  che  la  predetta  istanza risulta presentata oltre il
termine  fissato  dall'art.  7, comma 1, della legge n. 236/1993, che
prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di
presentazione tardiva della domanda medesima;
  Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha
respinto  i  ricorsi  proposti  da  questa  amministrazione,  avverso
l'annullamento, da parte del T.A.R., di provvedimenti con i quali, in
applicazione  di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n.
236/1993,  era  stata applicata, ad istanze di proroga della C.I.G.S.
presentate  tardivamente,  la  decurtazione  del trattamento prevista
dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
    Preso  atto  che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2491/2000
ha  stabilito  che,  ferma  restando  l'applicabilita'  della  citata
previsione  legislativa  a  qualsiasi tipo di istanza, attinente alla
procedura  in questione, la decorrenza del termine ivi previsto, deve
individuarsi  in  un  momento  successivo  alla conoscenza dell'esito
della  domanda,  ossia  del provvedimento di concessione parziale del
beneficio;
  Considerato che, nel caso in esame, il programma aziendale e' stato
approvato  con  provvedimento  n. 29628 del 26 febbraio 2001 e quindi
oltre  il  termine  di  decorrenza  utile  per la presentazione della
domanda relativa alla proroga in questione;
  Vista  la nota datata 15 febbraio 2002, con la quale la societa' ha
fornito  il  dettaglio  relativo al numero dei lavoratori interessati
alle sospensioni nel periodo oggetto della presente istanza;
  Ritenuto,   pertanto,   stante   l'ormai  consolidato  orientamento
giurisprudenziale  formatosi  in  materia, di concedere per intero il
periodo di proroga richiesto dalla societa';
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa   esplicitate,   a   seguito
dell'approvazione   del  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  n. 29628 del 26 febbraio
2001,  e' autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  L.M.I. - Lazzari montaggi industriali, con
sede in Treviolo, unita' di Treviolo e cantieri di Bergamo (Bergamo),
per  un  massimo  di  31  unita'  lavorative,  per  il periodo dall'8
novembre 2000 al 7 maggio 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il 5 febbraio 2001 con decorrenza 8
novembre 2000.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille